Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
In tema di dichiarazioni accusatorie rese a terzi dal minore (nella specie bambino di anni quattro) vittima del reato di violenza sessuale, la ricostruzione della genesi della notizia di reato, delle reazioni emotive e delle domande degli adulti coinvolti e delle ragioni dell'eventuale amplificazione nel tempo della narrazione rappresentano utili strumenti al fine di controllare che il minore non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative.
Commentari • 6
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di Daria Passaro Sommario: 1. La prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa dal reato. L'origine della vexata quaestio dell'attendibilità nelle “vittime vulnerabili” - 1.1. La credibilità della vittima nei procedimenti per violenza sessuale. La figura del minore abusato e la Carta di Noto - 2. Il cammino giurisprudenziale sulla credibilità delle persone offese. La sentenza n. 13016/2020 della Corte di Cassazione - 3. Verso i (possibili) criteri di valutazione: il confine tra credibilità e sospetto intorno alle dichiarazioni rese. L'ascolto protetto delle vittime vulnerabili. 1. La prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa dal reato. L'origine della vexata quaestio …
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Le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere assunte anche da sole come fonte di prova per la condanna dell'imputato ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva: tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, deve però essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 30 settembre ? 6 novembre 2014, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24248 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 990
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 42904/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) O.J.R.E. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 582/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Rossi Livia;
Avv. Ferrazza Claudio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza 13 luglio 2004, ha assolto - con la formula per non avere commesso il fatto - l'imputato dal reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 609 ter c.p., art. 61 c.p., n. 11 (contestatogli per avere compiuto atti sessuali sui gemelli L. e G.F. di anni quattro approfittando del rapporto di prestazione di opera essendo il domestico della nonna dei bambini).
In sunto, il Giudice ha reputato che i genitori e le persone che hanno interrogato i minori, avendo dei pregiudizi nei confronti dell'imputato, avessero influito sul narrato dei bambini che non sono attendibili perché suggestionati dalla atmosfera familiare e dalla cattiva conduzione dei colloqui.
In esito allo appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale di Roma, con sentenza 14 aprile 2009, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato scrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno trascritto le parti essenziali delle dichiarazioni dei genitori dei minori, della loro babysitter, di altri testimoni e dello incidente probatorio. Da tali emergenze, la Corte ha tratto la conclusione che i bambini in modo spontaneo avessero riferito di atti sessuali subiti dall'imputato e non avessero subito condizionamenti in ambito familiare o investigazioni di carattere inquisitorio;
in particolare, le prime dichiarazioni dei gemelli erano frutto di una esposizione non sollecitata e l'incidente probatorio, pur con qualche domanda diretta, era stato correttamente condotto.
A conferma della versione accusatoria, i Giudici hanno rilevato indicatori di abuso nel comportamento dei bambini che attestano la veridicità delle loro dichiarazioni.
La Corte ha escluso che i fatti potessero essere qualificati di minore gravità.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione. Rileva che i Giudici (dal momento che, nell'arco di tempo in contestazione, erano rarissime le occasioni nelle quali l'imputato aveva visto i minori) non si sono posti il problema di dove e quando i fatti possano essere accaduti.
Indi, il ricorrente contesta la conclusione della sentenza sul metodo usato dagli investigatori e sul possibile condizionamento dei minori;
a tale fine, nell'atto di ricorso vengono riportare parti di trascrizioni degli interrogatori dei bambini effettuati dalla madre, da una psicologa e nell'incidente probatorio al fine di dimostrare la forte manipolazione che hanno subito i gemelli.
La decisione del Giudice di appello, che comporti una totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione della incompletezza o non correttezza delle relative argomentazioni con rigorosa analisi critica che si sovrapponga a tutto campo a quella della impugnata sentenza e dia ragione delle differenti scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
Ora la Corte di Appello ha avuto cura di estendere la sua disamina a tutte le aree tematiche affrontate nella impugnata sentenza, ma la sua conclusione, sul punto focale del possibile condizionamento dei minori, è sorretta da apparato argomentativo non immune da censure rilevabili in questa sede.
La problematica è di essenziale e decisiva rilevanza;
per aversi una testimonianza genuina, il cui risultato sia dotato di alta affidabilità, necessita che il metodo con cui si svolge l'intervista dei bambini vittime di reati sessuali sia corretto e la formazione della prova dichiarativa non sia manipolata, anche inconsapevolmente, da coloro che hanno condotto gli interrogatori.
Sul tema, gli studi sulla memoria infantile hanno comprovato come i bambini, della età delle attuali parti lese, presentino modalità relazionali orientate in senso imitativo ed adesivo, siano influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e -non avendo adeguate risorse critiche e di giudizio ed un distinto sentimento del sè-tendano a non differenziare le proprie opinioni da quelle dello interlocutore. Pertanto, è necessario che colui che li interroga non ponga inopportune domande inducenti o suggestive e non trasmetta informazioni che vengono recepite dai bambini ed utilizzate nel rispondere;
ogni occasione narrativa, se posta in essere con un non corretto metodo verificazionista di una tesi preconcetta, potrebbe condizionare negativamente il ricordo del fatto da parte del minore. Per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sua aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande;
se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze. I Giudici, nella impugnata sentenza, hanno avuto cura di riportare le dichiarazioni delle persone (sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) che hanno ricevuto le confidenze di L. e F.;
pertanto, questa Corte, pur senza necessità di compulsare gli atti, è posta nella condizione di verificare come le prime dichiarazioni dei bambini siano spontanee.
Nessuno degli adulti di riferimento sospettava che i piccoli avessero patito attenzioni sessuali e, di conseguenza, nessuno aveva motivo di stimolarli con domande in quel settore;
con dichiarazioni non sollecitate da suggestione familiare, i minori hanno mostrato alla babysitter ad ai genitori il nuovo gioco "da adulti" che avevano appreso.
L'età dei bambini- come correttamente osservato dalla Corte territoriale - impedisce di ritenere che le loro dichiarazioni siano il frutto di un accordo per incolpare l'imputato.
Tuttavia, proprio l'età infantile dei gemelli rende plausibile la ipotesi di confabulazioni o di asserzioni estemporanee non corrispondenti alla realtà, oppure di una errata individuazione della persona che aveva insegnato "il gioco"; il caso imponeva una seria verifica critica della affidabilità del primo narrato dei bambini anche alla luce delle successive, differenti dichiarazioni. In un secondo momento, il racconto accusatorio di L. e F. si è arricchito ed amplificato sino a comprendere atti sessuali più gravi ed invasivi di quelli in precedenza riferiti. Agli occhi dei bambini R., da persona che aveva insegnato "un bacio bellissimo" diventa in seguito un soggetto che meritava di andare "all'inferno"; nell'incidente probatorio F. ha precisato che R. "sta in galera".
La Corte di Appello si è prospettata la ipotesi che le esternazioni dei bambini successive alla messa in moto delle indagini potessero essere esaminate "con una punta di scetticismo" e porre "problemi di un approccio troppo investigativo", ma non ha trattato l'argomento. Il tema invece, avrebbe dovuto essere oggetto di una approfondita disamina in presenza di una serie di interviste ravvicinate dei bambini, condotte anche dalla madre, nelle quali i piccoli erano stati sollecitati a riferire la verità con domande dirette ed inducenti;
ciò da parte di persone che, già edotte del comportamento antigiuridico dell'imputato, erano alla ricerca (sia pure con la migliore intenzione di comprendere i fatti e tutelare i bambini) di ulteriori conferme e della possibile emersione di altri atti sessuali commessi dallo imputato.
È plausibile il sospetto di un possibile condizionamento dei piccoli, particolarmente per le interviste successive alla notitia criminis, in quanto effettuate con metodiche improprie;
tale sospetto è corroborato dalla circostanza che in sede di incidente probatorio, correttamente condotto da una esperta,i gemelli si sono espressi a fatica chiedendo conferma alla mamma sulla verità delle loro accuse. Gli invasivi atti sessuali riferiti dai bambini imponevano, anche, una ricerca della concreta possibilità che, in diverse occasioni, l'imputato fosse rimasto solo per un lasso temporale considerevole con i bambini.
Infine, non pare corretto il collegamento effettuato dalla Corte territoriale tra il comportamento aggressivo dei gemelli (considerato come indicatore di abuso sessuale) e i reati;
ciò sia perché il sintomo era aspecifico, e probabilmente precedente ai fatti in esame, sia perché il primo Giudice aveva individuato problematiche nella famiglia che potevano giustificare una situazione di stress ed il conseguente sintomo dei minori.
Per le esposte considerazioni, la Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010