CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33529 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE DI APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato TOMMASO PEDRONI che, nell'interesse della parte civile CONDOMINIO di VIA COARI, MILANO, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado;
sentita l'Avvocata MONICA BARBARA GAMBIRASIO che, nell'interesse di AR CO, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. FE LA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 06/07/2022 della Corte di appello di Milano, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 10/07/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita, in riferimento ai 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33529 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 17/05/2023 fatti commessi in data successiva al 10/01/2012, dichiarando prescritti i reati relativi a condotte antecedenti tale data. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione di legge per inosservanza dei principi contenuti nell'art. 597 cod.proc.pen., vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606, I comma lett. c) e lett. e) c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente osserva che la Corte di appello, pur in assenza di una specifica impugnazione sul punto, ha modificato i criteri applicati dal giudice di primo grado con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione. A tale proposito osserva come il tribunale avesse fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di ogni singola appropriazione, mentre la Corte di appello l'ha fatto decorrere dalla data in cui FE veniva giudizialmente revocato dal ruolo di amministratore, in data 30/10/2014. Sulla base di ciò deduce la nullità della sentenza impugnata che, in assenza di una specifica impugnazione, ha modificato un punto della sentenza di primo grado oramai immodificabile. Aggiunge che la modifica è stata effettuata senza un'adeguata motivazione. Si duole, dunque, della mancata declaratoria di estinzione di quei reati che nelle more del giudizio di secondo grado si erano prescritti. 1.2. "Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in punto di decorrenza del termine prescrizionale del reato contestato, vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 I comma lett. b) c.p.p.". Il secondo motivo di impugnazione si rivolge alla corretta individuazione del tempo di consumazione del reato e -con esso- all'esatta individuazione del momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione. A tal proposito osserva come la sentenza della Corte di appello abbia fatto decorrere la prescrizione dalla cessazione della carica di amministratore del condominio, sulla scorta di alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità che si sono espressi in tal senso. Il ricorrente assume che nel caso in esame, però, la definitività dell'interversione del possesso si era manifestata già al tempo dell'amministrazione, quando, a seguito di un ricorso presentato dal condominio ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., FE aveva dovuto consegnare la contabilità, dal cui esame emergevano le condotte appropriative, esattamente delineate con riguardo a ogni singolo episodio. Richiamando la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, il ricorrente sostiene l'applicabilità del regime della continuazione e la decorrenza della prescrizione in coincidenza con la realizzazione delle singole condotte, attesa anche la natura istantanea del reato di cui all'art. 646 cod.pen.. 2 1.3. "Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo alla inosservanza della legge penale in relazione alla violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., vizio denunciabile ex art. 606 I comma lett. e) c.p.p.". Il ricorrente osserva che l'imputazione contestava a FE operazioni di prelievo dal conto corrente, mentre il giudice di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità con riferimento al mancato pagamento di debiti condominiali, privi di correlazione con i prelievi indicati nell'imputazione. Lamenta che la Corte di appello ha dato risposta al motivo di gravame così enunciato con motivazione apparente, limitandosi a ribadire la motivazione del giudice di primo grado. 1.4. "Nullità della sentenza impugnata in punto di erronea applicazione dei principi in tema di prova della sussistenza del reato di appropriazione indebita ed illogicità della motivazione, vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 I comma lett. c) c.p.p.". Il motivo è correlato a quello appena sintetizzato, in quanto si assume che la prova dei prelievi è stata rinvenuta nei mancati pagamenti, a fronte di una prova fornita dalla difesa circa la destinazione dei prelievi oggetto dell'imputazione. Si afferma, quindi, che il Tribunale e la Corte di appello, richiedendo all'imputato di fornire una giustificazione rispetto ai fatti contestati, hanno provocato un'illegittima inversione dell'onere della prova. 1.5. "Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione dei principi contenuti nell'art. 175 c.p. in tema di mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario ad uso di privati, vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 I comma lett. b)". In questo caso si fa presente che i giudici di merito hanno negato il beneficio della non menzione allo scopo di rendere pubblica la sentenza, al fine di evitare che l'imputato potesse essere messo in condizione di commettere reati della medesima specie essendo ancora amministratore condominiale. Rimarca come tale motivazione vada in senso contrario agli insegnamenti della Corte di cassazione, che ha spiegato che la funzione attribuita al beneficio della non menzione costituisce un fattore di risocializzazione del condannato, mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato che possono comprometterne la possibilità di lavoro. Tanto più a fronte di una prognosi favorevole formulata dai giudici di merito, nel momento in cui concedevano il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza alcuna condizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente 3 fondato. 1.1. Va rilevato come il giudice di primo grado abbia ritenuto che la prescrizione dovesse farsi decorrere dal compimento di ogni singola condotta appropriativa, avendo riguardo alla natura istantanea del reato e alla conseguente ininfluenza del giorno in cui la persona offesa dal reato venisse a conoscenza del fatto. Nell'esporre tale convincimento, il Tribunale ha altresì spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non applicabile l'insegnamento di legittimità che fa decorrere la prescrizione dalla cessazione della carica. A tale proposito, infatti, ha osservato che tale orientamento si riferisce all'ipotesi in cui i fatti appropriativi diventavano noti al momento della cessazione della carica, ossia in un caso ritenuto diverso da quello in esame, dove le condotte appropriative si sono manifestate già prima di quel momento. Sulla base di ciò ha dichiarato la prescrizione delle condotte anteriori al 10/01/2012. Tale parte della sentenza non è stata impugnata da alcuna delle parti processuali, così che essa è oramai irrevocabile. 1.2. Va però rimarcato che il giudizio di appello non ha riguardato tale parte della sentenza, bensì gli ulteriori fatti appropriativi e le ulteriori contestazioni del reato di cui all'art. 646 cod.pen., al cui riguardo non può dirsi raggiunta la definitività del giudicato. Da ciò discende la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo, atteso che la valutazione della Corte di appello ha riguardato i fatti e i correlati reati per i quali era stata proposta impugnazione e rispetto ai quali rientrava nelle sue prerogative stabilire il termine di decorrenza della prescrizione. Da ciò la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01). Diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, dunque, risulta ininfluente il momento della materiale apprensione, dovendosi guardare alla possibilità che l'Amministratore restituisca le somme di cui si è indebitamente 4 IP` impossessato. Tale possibilità, invero, cessa nel momento in cui vengono dismessi i poteri di gestione attinenti al ruolo di amministratore di condominio. Da qui l'infondatezza del motivo d'impugnazione. 3. Il terzo motivo d'impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondato. Con riguardo al principio di correlazione tra accusa e sentenza, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 - 01). E' stato altresì precisato che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinvenga un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946). A tutto ciò si aggiunga l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051). Va, infine, ribadito che «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Vedi Sez. U., n. 16 del 1996, Rv. 205619- 5 -/S)\-N-.)•,_, 01)», (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud., dep. il 2020, Bolla, Rv. 279555 — 01). 3.1. Alla luce di tale cornice ermeneutica, emerge la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo che, nel denunciare la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., non prospetta elementi capaci di rappresentare quella radicale trasformazione del fatto a tal fine richiesti, in quanto vengono evidenziate asserite difformità in realtà riconducibili -eventualmente- a una particolareggiata ricostruzione dei fatti siccome emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, senza l'apporto di alcuna modifica ai contenuti strutturali dell'addebito mosso a FE. Peraltro, va rimarcato che l'imputato ha dispiegato pienamente le proprie difese, visto che su tale ricostruzione fattuale ha proposto appello e dipoi l'attuale ricorso per cassazione. Da qui l'inammissibilità del motivo. 4. Parimenti inammissibile risulta il quarto motivo di ricorso, in quanto con esso si espongono doglianze non scrutinabili in sede di legittimità. Invero, a fronte di una motivazione esaustiva, adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli orientamenti di legittimità sui temi affrontati, le argomentazioni sviluppate dalla difesa si risolvono in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende la loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SO e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 5. A questo punto va precisato che il secondo motivo di ricorso ha consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale. Tale precisazione porta a rilevare la prescrizione dei reati. Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, per quanto già esposto, va fatto decorrere dal 30/10/2014, allorché, per effetto del Tribunale di Milano, interveniva la revoca giudiziale nei confronti dell'amministratore, odierno imputato. Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per il rato di cui all'art. 64 cod.pen. (reclusione fino a tre anni), agli atti interruttivi e a quanto disposto dagli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario per la maturazione della 6 1/4.2 prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, che vanno a scadere il 30/04/2022. A ciò vanno aggiunti i giorni di sospensione del decorso della prescrizione, ossia 49 giorni (dal 2 maggio 2018 al 20 giugno 2018) per adesione del difensore all'astensione delle udienze;
ulteriori 60 giorni, per legittimo impedimento del difensore. Da ciò discende che i reati sono estinti per prescrizione dal 17/08/2022, il che implica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le statuizioni civili vanno confermate in ragione dell'esito infruttuoso del ricorso quanto ai motivi riferibili alla sussistenza del fatto illecito. Il ricorrente va conseguentemente condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GL ON Amministratore pro tempore del Condominio di Milano, via Coari 5, che liquida in complessivi euro 3.700/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato TOMMASO PEDRONI che, nell'interesse della parte civile CONDOMINIO di VIA COARI, MILANO, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado;
sentita l'Avvocata MONICA BARBARA GAMBIRASIO che, nell'interesse di AR CO, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. FE LA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 06/07/2022 della Corte di appello di Milano, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 10/07/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita, in riferimento ai 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33529 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 17/05/2023 fatti commessi in data successiva al 10/01/2012, dichiarando prescritti i reati relativi a condotte antecedenti tale data. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione di legge per inosservanza dei principi contenuti nell'art. 597 cod.proc.pen., vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606, I comma lett. c) e lett. e) c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente osserva che la Corte di appello, pur in assenza di una specifica impugnazione sul punto, ha modificato i criteri applicati dal giudice di primo grado con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione. A tale proposito osserva come il tribunale avesse fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di ogni singola appropriazione, mentre la Corte di appello l'ha fatto decorrere dalla data in cui FE veniva giudizialmente revocato dal ruolo di amministratore, in data 30/10/2014. Sulla base di ciò deduce la nullità della sentenza impugnata che, in assenza di una specifica impugnazione, ha modificato un punto della sentenza di primo grado oramai immodificabile. Aggiunge che la modifica è stata effettuata senza un'adeguata motivazione. Si duole, dunque, della mancata declaratoria di estinzione di quei reati che nelle more del giudizio di secondo grado si erano prescritti. 1.2. "Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in punto di decorrenza del termine prescrizionale del reato contestato, vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 I comma lett. b) c.p.p.". Il secondo motivo di impugnazione si rivolge alla corretta individuazione del tempo di consumazione del reato e -con esso- all'esatta individuazione del momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione. A tal proposito osserva come la sentenza della Corte di appello abbia fatto decorrere la prescrizione dalla cessazione della carica di amministratore del condominio, sulla scorta di alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità che si sono espressi in tal senso. Il ricorrente assume che nel caso in esame, però, la definitività dell'interversione del possesso si era manifestata già al tempo dell'amministrazione, quando, a seguito di un ricorso presentato dal condominio ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., FE aveva dovuto consegnare la contabilità, dal cui esame emergevano le condotte appropriative, esattamente delineate con riguardo a ogni singolo episodio. Richiamando la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, il ricorrente sostiene l'applicabilità del regime della continuazione e la decorrenza della prescrizione in coincidenza con la realizzazione delle singole condotte, attesa anche la natura istantanea del reato di cui all'art. 646 cod.pen.. 2 1.3. "Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo alla inosservanza della legge penale in relazione alla violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., vizio denunciabile ex art. 606 I comma lett. e) c.p.p.". Il ricorrente osserva che l'imputazione contestava a FE operazioni di prelievo dal conto corrente, mentre il giudice di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità con riferimento al mancato pagamento di debiti condominiali, privi di correlazione con i prelievi indicati nell'imputazione. Lamenta che la Corte di appello ha dato risposta al motivo di gravame così enunciato con motivazione apparente, limitandosi a ribadire la motivazione del giudice di primo grado. 1.4. "Nullità della sentenza impugnata in punto di erronea applicazione dei principi in tema di prova della sussistenza del reato di appropriazione indebita ed illogicità della motivazione, vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 I comma lett. c) c.p.p.". Il motivo è correlato a quello appena sintetizzato, in quanto si assume che la prova dei prelievi è stata rinvenuta nei mancati pagamenti, a fronte di una prova fornita dalla difesa circa la destinazione dei prelievi oggetto dell'imputazione. Si afferma, quindi, che il Tribunale e la Corte di appello, richiedendo all'imputato di fornire una giustificazione rispetto ai fatti contestati, hanno provocato un'illegittima inversione dell'onere della prova. 1.5. "Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione dei principi contenuti nell'art. 175 c.p. in tema di mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario ad uso di privati, vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 I comma lett. b)". In questo caso si fa presente che i giudici di merito hanno negato il beneficio della non menzione allo scopo di rendere pubblica la sentenza, al fine di evitare che l'imputato potesse essere messo in condizione di commettere reati della medesima specie essendo ancora amministratore condominiale. Rimarca come tale motivazione vada in senso contrario agli insegnamenti della Corte di cassazione, che ha spiegato che la funzione attribuita al beneficio della non menzione costituisce un fattore di risocializzazione del condannato, mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato che possono comprometterne la possibilità di lavoro. Tanto più a fronte di una prognosi favorevole formulata dai giudici di merito, nel momento in cui concedevano il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza alcuna condizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente 3 fondato. 1.1. Va rilevato come il giudice di primo grado abbia ritenuto che la prescrizione dovesse farsi decorrere dal compimento di ogni singola condotta appropriativa, avendo riguardo alla natura istantanea del reato e alla conseguente ininfluenza del giorno in cui la persona offesa dal reato venisse a conoscenza del fatto. Nell'esporre tale convincimento, il Tribunale ha altresì spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non applicabile l'insegnamento di legittimità che fa decorrere la prescrizione dalla cessazione della carica. A tale proposito, infatti, ha osservato che tale orientamento si riferisce all'ipotesi in cui i fatti appropriativi diventavano noti al momento della cessazione della carica, ossia in un caso ritenuto diverso da quello in esame, dove le condotte appropriative si sono manifestate già prima di quel momento. Sulla base di ciò ha dichiarato la prescrizione delle condotte anteriori al 10/01/2012. Tale parte della sentenza non è stata impugnata da alcuna delle parti processuali, così che essa è oramai irrevocabile. 1.2. Va però rimarcato che il giudizio di appello non ha riguardato tale parte della sentenza, bensì gli ulteriori fatti appropriativi e le ulteriori contestazioni del reato di cui all'art. 646 cod.pen., al cui riguardo non può dirsi raggiunta la definitività del giudicato. Da ciò discende la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo, atteso che la valutazione della Corte di appello ha riguardato i fatti e i correlati reati per i quali era stata proposta impugnazione e rispetto ai quali rientrava nelle sue prerogative stabilire il termine di decorrenza della prescrizione. Da ciò la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01). Diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, dunque, risulta ininfluente il momento della materiale apprensione, dovendosi guardare alla possibilità che l'Amministratore restituisca le somme di cui si è indebitamente 4 IP` impossessato. Tale possibilità, invero, cessa nel momento in cui vengono dismessi i poteri di gestione attinenti al ruolo di amministratore di condominio. Da qui l'infondatezza del motivo d'impugnazione. 3. Il terzo motivo d'impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondato. Con riguardo al principio di correlazione tra accusa e sentenza, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 - 01). E' stato altresì precisato che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinvenga un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946). A tutto ciò si aggiunga l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051). Va, infine, ribadito che «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Vedi Sez. U., n. 16 del 1996, Rv. 205619- 5 -/S)\-N-.)•,_, 01)», (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud., dep. il 2020, Bolla, Rv. 279555 — 01). 3.1. Alla luce di tale cornice ermeneutica, emerge la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo che, nel denunciare la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., non prospetta elementi capaci di rappresentare quella radicale trasformazione del fatto a tal fine richiesti, in quanto vengono evidenziate asserite difformità in realtà riconducibili -eventualmente- a una particolareggiata ricostruzione dei fatti siccome emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, senza l'apporto di alcuna modifica ai contenuti strutturali dell'addebito mosso a FE. Peraltro, va rimarcato che l'imputato ha dispiegato pienamente le proprie difese, visto che su tale ricostruzione fattuale ha proposto appello e dipoi l'attuale ricorso per cassazione. Da qui l'inammissibilità del motivo. 4. Parimenti inammissibile risulta il quarto motivo di ricorso, in quanto con esso si espongono doglianze non scrutinabili in sede di legittimità. Invero, a fronte di una motivazione esaustiva, adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli orientamenti di legittimità sui temi affrontati, le argomentazioni sviluppate dalla difesa si risolvono in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende la loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SO e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 5. A questo punto va precisato che il secondo motivo di ricorso ha consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale. Tale precisazione porta a rilevare la prescrizione dei reati. Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, per quanto già esposto, va fatto decorrere dal 30/10/2014, allorché, per effetto del Tribunale di Milano, interveniva la revoca giudiziale nei confronti dell'amministratore, odierno imputato. Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per il rato di cui all'art. 64 cod.pen. (reclusione fino a tre anni), agli atti interruttivi e a quanto disposto dagli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario per la maturazione della 6 1/4.2 prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, che vanno a scadere il 30/04/2022. A ciò vanno aggiunti i giorni di sospensione del decorso della prescrizione, ossia 49 giorni (dal 2 maggio 2018 al 20 giugno 2018) per adesione del difensore all'astensione delle udienze;
ulteriori 60 giorni, per legittimo impedimento del difensore. Da ciò discende che i reati sono estinti per prescrizione dal 17/08/2022, il che implica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le statuizioni civili vanno confermate in ragione dell'esito infruttuoso del ricorso quanto ai motivi riferibili alla sussistenza del fatto illecito. Il ricorrente va conseguentemente condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GL ON Amministratore pro tempore del Condominio di Milano, via Coari 5, che liquida in complessivi euro 3.700/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente