Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
04 7 1 1 / 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: servitù di passaggio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 196/2000 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 10128 composta da: Rep. 1633 Antonio IANNOTTA Presidente Udienza 22 gennaio 2001 Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere cop a studio Francesca TROMBETTA Consigliere IL SOLE 24 O 3000 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 57, presso l'avv. Manfredi Azzarita, che lo difende insieme con l'avv. Pietro CANCELLERIA Coppa di Alba, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
PA AL e PA SS, eredi di RI PA, elet- tivamente domiciliati in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso l'avv. Massimo Filippo Marzi, che li difende insieme con l'avv. Dario Gramaglia di Alba, come da procura in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1512 del 2 105/01 c opia stutio MARTI dal Sig.
3.000 per diritt # 19 LUG. 2001 CANCOLLIERE novembre 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito gli avv.ti Piero Coppa e Luigi Morrone, per delega di Mas- CANCELLERIA simo Filippo Marzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato quella con cui il Tribunale di Alba aveva rigettato la doman- da proposta da IO NF per ottenere la rimozione del cancello che RI VE, per chiudere il suo fondo, aveva installato all'imbocco della strada che lo attraversa e che consente di accedere, da area pubblica, alla sua abitazione e alla sua azienda, e sulla quale aveva diritto di passare, come previsto dal titolo, “in ampio modo con qualsiasi mezzo meccanico”; can- cello che, aveva sostenuto, rendeva difficoltoso tale accesso, ed in particola- re ostacolava il transito degli automezzi di grandi dimensioni diretti al suo opificio. Nella sua sentenza la Corte d'appello di Torino, premesso che il diritto di servitù ed il suo esercizio vanno contemperati con il diritto del proprietario del fondo dominante di chiudere quest'ultimo, ferma restando l'adozione degli opportuni accorgimenti atti a rendere il più agevole possi- bile il passaggio, ha rilevato che nel caso di specie il cancello installato da RI VE era ampio tanto da non ostacolare e rendere difficoltoso il 2 passaggio di mezzi pesanti, e che quest'ultimo ne aveva offerto ad IO NF le chiavi, aveva predisposto un dispositivo automatico di apertura e un citofono, e si era impegnato a lasciarlo aperto dalle 8 alle 19,30 nei gior- ni feriali. IO NF ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi, che ha poi illustrato con memoria. AL ed SS VE, succeduti al padre RI, dece- duto nelle more, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi del suo ricorso IO NF denunzia viola- zione delle norme di legge che disciplinano l'esercizio delle servitù, e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di contemperamento del di- ritto del proprietario del fondo gravato di servitù di passaggio di chiuderlo, per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, e del diritto del titolare della servitù di comodamente e liberamente esercitarla;
sostiene in particolare, denun- ziando vizi di motivazione, che l'installazione del cancello, nonostante la consegna delle chiavi (anche di quella elettronica) ha procurato notevole di- sagio e intralcio alla sua attività industriale, e può determinare, ed ha deter- minato, una serie di inconvenienti, nel dettaglio specificati, che la corte di merito non ha considerato, e che invano ha chiesto di provare;
e denunzia al riguardo vizi di motivazione. Le censure sono inammissibili. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, e recente- mente di ribadire (con le sentenze di questa sezione del 13 febbraio 1999 n. 3 1212 e del 10 settembre 1999 n. 9631), che nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà rico- nosciutagli dall'art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo;
e che spetta al giudice del merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante), avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e perciò non solo a quelle, oggettive, derivanti dalla struttura dei fondi interessati e, più in generale, dallo stato dei luoghi, bensì anche a quelle soggettive, e dunque al modo in cui il titola- re della servitù in concreto ha esercitato ed esercita il suo diritto ed all'utilità che in concreto ne ha ricavato e ne ricava. Nel caso di specie la Corte d'appello di Torino ha per l'appunto considerato che il cancello, quando è aperto, lascia un varco che consente un agevole passaggio agli automezzi, anche di grandi dimensioni;
che nei gior- ni feriali, e nelle ore solitamente destinate allo svolgimento delle attività la- vorative, esso resta aperto;
e che, per il resto, è dotato di dispositivi (chiave elettronica, citofono e comando di apertura a distanza) tali da non rendere particolarmente disagevole la sua apertura. Sono questi apprezzamenti e valutazioni come detto riservati al giudice del merito, dei quali quest'ultimo ha dato adeguato conto nella mo- tivazione della sua sentenza, che non presenta errori logici o giuridici. 4 Quanto poi agli inconvenienti lamentati dal ricorrente, e che questi ha chiesto di provare, se ne rileva la loro occasionalità e sporadicità; si tratta comunque di fatti che non valgono ad escludere la conformità ai principi innanzi esposti della soluzione data dalla corte di merito alla con- troversia. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
hoooo La Corte rigetta il ricorso e condanna IO NF a rifondere ad AL ed SS VE le spese del giudizio di legittimità, che li- 290000 quida in lire 240200, oltre lire 5.000.000 per onorari. Roma, 22 gennaio 2001 Il presidente (Antonio Iannotta) Vikaul L'estensore (Carlo Cioffi) You IL CANCELLITRE C1 Paolo Talaric 2 A M RO TRATE EPOSITATO IN CANCELLERIA A 2001 30 MAR. 2001 EN ELLE Roma IL CANCELLIERE C1 4 rie AG. e 0 D ILA S Teferico 0.00 dat IO M M TA UFFIC ervizi in 29 . N IPPO) £ A Registrato Cludiziari 3315 V te O S rsa rea N P ve TO A N aria Grazia ento Il Responsabile Servizio for . RAZCICHIKT) E 2 EC l n. irig U a D D 1 (D.ssa M (lire p. (Dr. M Z 1 0 0 5