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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. Legittima difesaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15616 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: SC LA nato a [...] il [...] parti civili: GU RN AR ND IN PROPRIO E PER I FIGLI MINORENNI OR MA DI NI avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO fissata la trattazione con il rito scritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VA NU, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni scritte del difensore avv. Mauro TOSONI, per SC, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Roberta Liguori, per la parte civile Penale Sent. Sez. 1 Num. 15616 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 24/01/2023 (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) GU RN AR ND IN PROPRIO E PER I FIGLI MINORENNI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Simone Gatto, per la parte civile OR MA e DI NI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando nota spese;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Milano ha riformato la sentenza pronunciata nei confronti di LA SC all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como in data 8 settembre 2021, riqualificando il delitto di omicidio doloso in quello di omicidio colposo con eccesso colposo in legittima difesa in danno di LO SA (artt. 55 e 589, primo comma, cod. pen. - Capo 1) e, escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., contestata in relazione al reato di porto ingiustificato del coltello impiegato per commettere l'azione (art. 4 I. n. 110 del 1975 — capo 2), e la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi otto di reclusione per il capo 1) e in mesi sei d'arresto ed euro 500 di ammenda per il capo 2). 1. I giudici di merito sono concordi nella ricostruzione del fatto sulla base delle sommarie informazioni testimoniali rese dai testi oculari e dalle altre persone che avevano avuto rapporti con l'imputato e la persona offesa, sulla base della sostanziale ammissione di responsabilità resa dall'imputato già in sede di convalida e sull'analisi della successione cronologica degli avvenimenti desunta dall'esame dei tabulati telefonici. L'imputato, che si era recato presso l'abitazione di EZ NA AR ND per riparare un elettrodomestico, terminati i lavori, aveva rinvenuto il proprio veicolo, che si trovava parcheggiato sulla pubblica via, con due pneumatici danneggiati, ipotizzando, anche in ragione delle informazioni fornite da EZ (ex moglie di LO SA), che l'autore del fatto fosse proprio il coniuge separato di fatto, già denunciato per maltrattamenti ai danni della donna. La donna si era messa in contatto telefonicamente con il suocero per farsi fornire il denaro per pagare l'intervento di riparazione dell'elettrodomestico, ma in quella circostanza il marito si era intromesso nella telefonata inveendo contro la donna e l'imputato, amico di famiglia, che, a suo dire, non doveva recarsi nella sua abitazione senza la sua autorizzazione. L'imputato, preoccupato delle minacce rivoltegli da SA per il tramite di EZ, si armava di un coltello e si metteva immediatamente in contatto con la moglie e con un amico, riferendo loro gli avvenimenti e chiedendo aiuto per spostare il veicolo;
l'amico di SC sopraggiungeva in pochi minuti. Pochi minuti dopo sopravveniva anche SA che, sceso furiosamente dal proprio veicolo, si avventava contro l'imputato e EZ colpendoli a mani nude;
tutti i presenti cercavano di dividerli;
la donna rovinava a terra e SA 3 continuava ad aggredire l'imputato con sberle e colpi al capo fino a quando quest'ultimo, estratto il coltello, colpiva dapprima il braccio e poi il petto di SA che decedeva dopo pochi minuti per la ferita perforante al costato. 1.2. I giudici di merito, sulla base dell'indicata ricostruzione dei fatti, giungevano però a conclusioni diametralmente opposte per quello che riguarda la legittima difesa, che il giudice di primo grado escludeva in ragione della possibilità per l'imputato di allontanarsi dal luogo del fatto, così da evitare di dover ricorrere alla violenza, peraltro in modo sproporzionato in considerazione dell'impiego di un'arma, per difendersi. Del resto, secondo il primo giudice, l'imputato si era munito dell'arma ben prima dell'arrivo di SA, così ponendosi nell'animo, come anche confermato dal teste RR, di vendicarsi dei danni e delle offese subite. Il giudice di secondo grado, invece, riconosceva la legittima difesa, ravvisando l'eccesso colposo per avere causato in modo maldestro la morte di SA. Il giudice d'appello evidenziava che il lasso temporale intercorso non era comunque stato idoneo a consentire l'allontanamento dell'imputato il quale, come dimostra l'atteggiamento ottenuto in occasione della prima aggressione fisica, non aveva alcuna intenzione offensiva e non aveva abbozzato alcuna difesa, tanto che la circostanza che abbia fatto oscillare in senso orizzontale l'arma che impugnava con la mano destra è dimostrativa della volontà di allontanare l'avversario anziché di colpirlo. Del resto, secondo il giudice di secondo grado, l'imputato non aveva alcuna volontà omicida, ma voleva unicamente difendersi dalla sconsiderata aggressione di SA e si era dotato dell'arma "per precauzione", conoscendo l'animo aggressivo della vittima. È stata giudicata priva di rilievo la testimonianza di RR perché l'espressione "se è stato lui gliela faccio pagare" deve riferirsi al pagamento delle gomme del veicolo dell'imputato danneggiate dal SA;
analogamente è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato, per impiegare il coltello, abbia dovuto aprirlo con due mani, trattandosi di un'operazione che richiede pochissimi secondi. Il giudice di secondo grado ha, infine, valorizzato le valutazioni espresse dal consulente tecnico secondo il quale il colpo era diretto all'arto della vittima e ha colpito il cuore soltanto dopo aver prima trapassato il braccio, mentre il primo giudice aveva evidenziato la volontarietà del colpo portato al petto. In tal senso, secondo il giudice di appello, possono essere valorizzate le dichiarazioni di 4 EZ che ha riferito che durante la prima fase l'imputato, pur ricevendo colpi dal SA, non aveva reagito, e lo aveva visto tirare fuori l'arma senza però subito infilzarla, ma unicamente utilizzandola per allontanare l'aggressore il quale stendeva il braccio per colpirlo e rimaneva quindi ferito, sicché nell'impeto dell'azione il suo corpo impattava sulla lama del coltello impugnato da SC. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Milano che denuncia: - la violazione di legge con riguardo alla riqualificazione in eccesso colposo in legittima difesa, poiché difetta il presupposto della necessità dell'autodifesa, tenuto conto del lasso temporale intercorso, della concreta possibilità di allontanarsi dal luogo del fatto a fronte della chiara rappresentazione della volontà offensiva della persona offesa e della precisa scelta dell'imputato di armarsi di un coltello. Manca, altresì, la proporzione tra offesa e difesa poiché l'aggressione è stata posta in essere a mani nude con schiaffi e pugni, mentre l'imputato ha utilizzato con estrema violenza un coltello diretto al torace della vittima. Non doveva, del resto, essere esclusa la continuazione tra le imputazioni e l'aggravante del nesso teleologico (primo motivo); - il vizio della motivazione con riguardo ai tempi in cui si è trovato ad operare l'imputato, tempi che non sono affatto ristretti ove si consideri la concorde ricostruzione compiuta dai giudici di merito, e alla omessa valutazione delle dichiarazioni del teste RR che ha riferito della volontà vendicativa dell'imputato. Deve, del resto, escludersi, sulla base della consulenza tecnica, l'accidentalità del colpo al torace poiché inferto, invece, in modo diretto e non a causa della oscillazione del coltello per allontanare la vittima (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È bene premettere che le conclusioni dei giudici di merito coincidono sulla tempistica degli avvenimenti e, sostanzialmente, anche sulle singole porzioni delle condotte poste in essere dai contendenti. 5 In particolare, l'ambito temporale entro il quale si è svolta la vicenda è di circa 20 minuti, nell'ambito dei quali l'imputato ha percepito le minacce di SA, cercato di mettersi in contatto con la moglie e l'amico, recuperato il coltello e, infine, fronteggiato SA che era sopraggiunto con atteggiamento offensivo e aggressivo. 2.1. Su tale primo aspetto diacronico della vicenda è perciò sufficiente ricordare quanto afferma la giurisprudenza di legittimità: «non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui» (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012 - dep. 2013, Spano, Rv. 254697). Come il primo giudice ha ben compreso, la ricostruzione degli eventi ha due snodi decisivi: la percezione e accettazione della sfida lanciata da SA a SC, che di jatti si procura l'arma non appena apprende le intenzioni bellicose dell'avversario e lo attende sul luogo anche "per fargliela pagare" (indipendentemente se il riferimento riguardi il pagamento del danno al veicolo o l'oltraggio ricevuto); i fatti avvenuti al momento dell'arrivo di SA che subitaneamente aggredisce SC il quale, in prima battuta, non reagisce ai primi colpi al viso, ma poi estrae ed apre il coltello attingendo SA. In effetti, solo sottovalutando la sfida, il giudice di appello frappone una cesura tra i due momenti, ma si tratta di una spiegazione artificiosa che neppure l'imputato esterna: egli è ben consapevole che SA, che lo ha minacciato, sta arrivando carico di rabbia e violenza, tanto che "per difendersi" prende il coltello e si prepara allo scontro. 2.2. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è assolutamente costante nell'affermare che non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione (Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000 - dep. 2001, Gianfreda ed altri, Rv. 218588); ciò in quanto l'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011 - dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 6 252352) e l'accettazione di una vera e propria "sfida" comporta, per sua natura, un inevitabile pericolo per la propria incolumità personale, fronteggiabile solo con la lesione dell'incolumità altrui. (Sez. 1, n. 9606 del 09/01/2004, De Rosa, Rv. 227222). 2.3. Come esattamente rilevato dal primo giudice, anche la legittima difesa putativa non è ipotizzabile, in quanto il soggetto che ha accettato la sfida non può ritenere per errore di trovarsi nella necessità di difendersi;
mentre la fattispecie dell'eccesso colposo può ipotizzarsi solo se l'esimente sussiste (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 2009, P.G. in proc. Olari e altri, Rv. 242349). 2.4. Ebbene, su questi due passaggi decisivi, la motivazione della Corte territoriale è errata in diritto e non convincente nell'argomentazione logica, mentre il pubblico ministero ricorrente prospetta fondatamente il duplice vizio della applicazione della legge e della motivazione. 3. La sentenza impugnata è anche errata per quello che riguarda il cd. commodus discessus. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016, fattispecie in cui l'imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dal luogo ove era in corso la lite con la vittima). 3.2. Appare evidente, sulla base della stessa ricostruzione dei giudici di secondo grado, che SC, in possesso dell'arma e consapevole dell'arrivo di OR, abbia volontariamente deciso di restare sul posto ad attendere l'avversario, anziché allontanarsi con l'amico o a piedi, come dopo l'accoltellamento ha peraltro fatto. 3.3. Il comportamento dell'imputato è, quindi, di tipo vendicativo o ritorsivo. È utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha qualificato tali comportamenti "reattivi" all'aggressività altrui come "ritorsivi" e, perciò, inidonei a configurare l'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. si è chiarito che «non è 7 configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa» (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605). 3.4. In definitiva, ritiene il Collegio che l'esclusione della legittima difesa operata dal primo giudice sia frutto di un ragionamento valutativo coerente con i dati probatori, articolatosi nel confronto tra le relative emergenze e le obiezioni difensive, approdato al loro rigetto secondo uno sviluppo argomentativo che non presenta fratture logiche, lacune, né contraddizioni e quindi non merita censure, mentre la sentenza impugnata appare assertiva, illogica, generica ed errata in diritto. 4. La fondatezza del ricorso discende anche dalle censure che concernono la proporzione tra offesa e difesa. 4.1. Orbene, anche tralasciando la questione della direzione del colpo (se, cioè, esso fosse diretto al petto e il braccio abbia fatto da parziale schermo;
oppure se fosse diretto all'arto, ma lo abbia trapassato e attinto il petto), appare evidente, come correttamente sottolineato dal primo giudice, che di fronte ad una aggressione portata con il semplice uso delle mani (schiaffi al volto), l'utilizzo di un coltello verso la parte alta del busto è del tutto sproporzionato. 4.2. Si è da tempo chiarito che «in tema di legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità fisica), ed il danno inflitto con l'azione difensiva (la morte dell'offensore) abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell'inizio dell'azione omicida)» (Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884). Si consideri che la citata decisione aveva preso in esame il caso della colluttazione a mani nude di breve durata, seguita poi dall'uso del coltello da parte dell'aggredito, il quale aveva colpito l'aggressore ripetutamente mentre costui indietreggiava. 4.3. La questione della direzione del colpo, in effetti, richiede comunque una attenta valutazione poiché, se il brandeggiare del coltello è descritto da 8 EZ nelle seconde dichiarazioni testimoniali (mentre nell'immediatezza non faceva parola di tale rilevante elemento, peraltro non percepito dai restanti testi oculari), resta scarsamente spie gabile, sulla base della motivazione addotta dal giudice di secondo grado, come sia stata possibile, per la semplice oscillazione del coltello, una penetrazione nel braccio e poi nel costato per circa 9 cm. Fermo restando che è competenza al giudice di merito compiere tale motivato accertamento, resta illo g ica la spiegazione fornita dal giudice di appello che, ipotizzando un rilevante abbrivio del corpo di Borsaní, che si sca g liava
contro
SC, addebita ad esso l'auto-ferimento, senza considerare la forza necessaria, puntualmente descritta dal consulente, per trapassare un braccio e un corpo umano che dovrebbe essere stata impressa tramite un coltello che oscillava orizzontalmente. 5. La sentenza impu g nata va, dun que, annullata con rinvio perché la Corte di Assise di appello di Milano, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto e colmando le lacune motivazionali sopra evidenziate proceda a nuovo g iudizio, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito. L'annullamento impone al giudice di merito di rivalutare, nella piena libertà delle proprie motivate determinazioni di merito, la questione della circostanza aggravante e della continuazione tra i reati. 5.1. Le spese sostenute dalle parti civili saranno li q uidate nella fase rinvio, secondo l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impu g nata con rinvio per nuovo g iudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Milano. Così deciso il 24 gennaio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VA NU, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni scritte del difensore avv. Mauro TOSONI, per SC, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Roberta Liguori, per la parte civile Penale Sent. Sez. 1 Num. 15616 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 24/01/2023 (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) GU RN AR ND IN PROPRIO E PER I FIGLI MINORENNI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Simone Gatto, per la parte civile OR MA e DI NI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando nota spese;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Milano ha riformato la sentenza pronunciata nei confronti di LA SC all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como in data 8 settembre 2021, riqualificando il delitto di omicidio doloso in quello di omicidio colposo con eccesso colposo in legittima difesa in danno di LO SA (artt. 55 e 589, primo comma, cod. pen. - Capo 1) e, escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., contestata in relazione al reato di porto ingiustificato del coltello impiegato per commettere l'azione (art. 4 I. n. 110 del 1975 — capo 2), e la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi otto di reclusione per il capo 1) e in mesi sei d'arresto ed euro 500 di ammenda per il capo 2). 1. I giudici di merito sono concordi nella ricostruzione del fatto sulla base delle sommarie informazioni testimoniali rese dai testi oculari e dalle altre persone che avevano avuto rapporti con l'imputato e la persona offesa, sulla base della sostanziale ammissione di responsabilità resa dall'imputato già in sede di convalida e sull'analisi della successione cronologica degli avvenimenti desunta dall'esame dei tabulati telefonici. L'imputato, che si era recato presso l'abitazione di EZ NA AR ND per riparare un elettrodomestico, terminati i lavori, aveva rinvenuto il proprio veicolo, che si trovava parcheggiato sulla pubblica via, con due pneumatici danneggiati, ipotizzando, anche in ragione delle informazioni fornite da EZ (ex moglie di LO SA), che l'autore del fatto fosse proprio il coniuge separato di fatto, già denunciato per maltrattamenti ai danni della donna. La donna si era messa in contatto telefonicamente con il suocero per farsi fornire il denaro per pagare l'intervento di riparazione dell'elettrodomestico, ma in quella circostanza il marito si era intromesso nella telefonata inveendo contro la donna e l'imputato, amico di famiglia, che, a suo dire, non doveva recarsi nella sua abitazione senza la sua autorizzazione. L'imputato, preoccupato delle minacce rivoltegli da SA per il tramite di EZ, si armava di un coltello e si metteva immediatamente in contatto con la moglie e con un amico, riferendo loro gli avvenimenti e chiedendo aiuto per spostare il veicolo;
l'amico di SC sopraggiungeva in pochi minuti. Pochi minuti dopo sopravveniva anche SA che, sceso furiosamente dal proprio veicolo, si avventava contro l'imputato e EZ colpendoli a mani nude;
tutti i presenti cercavano di dividerli;
la donna rovinava a terra e SA 3 continuava ad aggredire l'imputato con sberle e colpi al capo fino a quando quest'ultimo, estratto il coltello, colpiva dapprima il braccio e poi il petto di SA che decedeva dopo pochi minuti per la ferita perforante al costato. 1.2. I giudici di merito, sulla base dell'indicata ricostruzione dei fatti, giungevano però a conclusioni diametralmente opposte per quello che riguarda la legittima difesa, che il giudice di primo grado escludeva in ragione della possibilità per l'imputato di allontanarsi dal luogo del fatto, così da evitare di dover ricorrere alla violenza, peraltro in modo sproporzionato in considerazione dell'impiego di un'arma, per difendersi. Del resto, secondo il primo giudice, l'imputato si era munito dell'arma ben prima dell'arrivo di SA, così ponendosi nell'animo, come anche confermato dal teste RR, di vendicarsi dei danni e delle offese subite. Il giudice di secondo grado, invece, riconosceva la legittima difesa, ravvisando l'eccesso colposo per avere causato in modo maldestro la morte di SA. Il giudice d'appello evidenziava che il lasso temporale intercorso non era comunque stato idoneo a consentire l'allontanamento dell'imputato il quale, come dimostra l'atteggiamento ottenuto in occasione della prima aggressione fisica, non aveva alcuna intenzione offensiva e non aveva abbozzato alcuna difesa, tanto che la circostanza che abbia fatto oscillare in senso orizzontale l'arma che impugnava con la mano destra è dimostrativa della volontà di allontanare l'avversario anziché di colpirlo. Del resto, secondo il giudice di secondo grado, l'imputato non aveva alcuna volontà omicida, ma voleva unicamente difendersi dalla sconsiderata aggressione di SA e si era dotato dell'arma "per precauzione", conoscendo l'animo aggressivo della vittima. È stata giudicata priva di rilievo la testimonianza di RR perché l'espressione "se è stato lui gliela faccio pagare" deve riferirsi al pagamento delle gomme del veicolo dell'imputato danneggiate dal SA;
analogamente è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato, per impiegare il coltello, abbia dovuto aprirlo con due mani, trattandosi di un'operazione che richiede pochissimi secondi. Il giudice di secondo grado ha, infine, valorizzato le valutazioni espresse dal consulente tecnico secondo il quale il colpo era diretto all'arto della vittima e ha colpito il cuore soltanto dopo aver prima trapassato il braccio, mentre il primo giudice aveva evidenziato la volontarietà del colpo portato al petto. In tal senso, secondo il giudice di appello, possono essere valorizzate le dichiarazioni di 4 EZ che ha riferito che durante la prima fase l'imputato, pur ricevendo colpi dal SA, non aveva reagito, e lo aveva visto tirare fuori l'arma senza però subito infilzarla, ma unicamente utilizzandola per allontanare l'aggressore il quale stendeva il braccio per colpirlo e rimaneva quindi ferito, sicché nell'impeto dell'azione il suo corpo impattava sulla lama del coltello impugnato da SC. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Milano che denuncia: - la violazione di legge con riguardo alla riqualificazione in eccesso colposo in legittima difesa, poiché difetta il presupposto della necessità dell'autodifesa, tenuto conto del lasso temporale intercorso, della concreta possibilità di allontanarsi dal luogo del fatto a fronte della chiara rappresentazione della volontà offensiva della persona offesa e della precisa scelta dell'imputato di armarsi di un coltello. Manca, altresì, la proporzione tra offesa e difesa poiché l'aggressione è stata posta in essere a mani nude con schiaffi e pugni, mentre l'imputato ha utilizzato con estrema violenza un coltello diretto al torace della vittima. Non doveva, del resto, essere esclusa la continuazione tra le imputazioni e l'aggravante del nesso teleologico (primo motivo); - il vizio della motivazione con riguardo ai tempi in cui si è trovato ad operare l'imputato, tempi che non sono affatto ristretti ove si consideri la concorde ricostruzione compiuta dai giudici di merito, e alla omessa valutazione delle dichiarazioni del teste RR che ha riferito della volontà vendicativa dell'imputato. Deve, del resto, escludersi, sulla base della consulenza tecnica, l'accidentalità del colpo al torace poiché inferto, invece, in modo diretto e non a causa della oscillazione del coltello per allontanare la vittima (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È bene premettere che le conclusioni dei giudici di merito coincidono sulla tempistica degli avvenimenti e, sostanzialmente, anche sulle singole porzioni delle condotte poste in essere dai contendenti. 5 In particolare, l'ambito temporale entro il quale si è svolta la vicenda è di circa 20 minuti, nell'ambito dei quali l'imputato ha percepito le minacce di SA, cercato di mettersi in contatto con la moglie e l'amico, recuperato il coltello e, infine, fronteggiato SA che era sopraggiunto con atteggiamento offensivo e aggressivo. 2.1. Su tale primo aspetto diacronico della vicenda è perciò sufficiente ricordare quanto afferma la giurisprudenza di legittimità: «non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui» (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012 - dep. 2013, Spano, Rv. 254697). Come il primo giudice ha ben compreso, la ricostruzione degli eventi ha due snodi decisivi: la percezione e accettazione della sfida lanciata da SA a SC, che di jatti si procura l'arma non appena apprende le intenzioni bellicose dell'avversario e lo attende sul luogo anche "per fargliela pagare" (indipendentemente se il riferimento riguardi il pagamento del danno al veicolo o l'oltraggio ricevuto); i fatti avvenuti al momento dell'arrivo di SA che subitaneamente aggredisce SC il quale, in prima battuta, non reagisce ai primi colpi al viso, ma poi estrae ed apre il coltello attingendo SA. In effetti, solo sottovalutando la sfida, il giudice di appello frappone una cesura tra i due momenti, ma si tratta di una spiegazione artificiosa che neppure l'imputato esterna: egli è ben consapevole che SA, che lo ha minacciato, sta arrivando carico di rabbia e violenza, tanto che "per difendersi" prende il coltello e si prepara allo scontro. 2.2. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è assolutamente costante nell'affermare che non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione (Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000 - dep. 2001, Gianfreda ed altri, Rv. 218588); ciò in quanto l'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011 - dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 6 252352) e l'accettazione di una vera e propria "sfida" comporta, per sua natura, un inevitabile pericolo per la propria incolumità personale, fronteggiabile solo con la lesione dell'incolumità altrui. (Sez. 1, n. 9606 del 09/01/2004, De Rosa, Rv. 227222). 2.3. Come esattamente rilevato dal primo giudice, anche la legittima difesa putativa non è ipotizzabile, in quanto il soggetto che ha accettato la sfida non può ritenere per errore di trovarsi nella necessità di difendersi;
mentre la fattispecie dell'eccesso colposo può ipotizzarsi solo se l'esimente sussiste (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 2009, P.G. in proc. Olari e altri, Rv. 242349). 2.4. Ebbene, su questi due passaggi decisivi, la motivazione della Corte territoriale è errata in diritto e non convincente nell'argomentazione logica, mentre il pubblico ministero ricorrente prospetta fondatamente il duplice vizio della applicazione della legge e della motivazione. 3. La sentenza impugnata è anche errata per quello che riguarda il cd. commodus discessus. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016, fattispecie in cui l'imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dal luogo ove era in corso la lite con la vittima). 3.2. Appare evidente, sulla base della stessa ricostruzione dei giudici di secondo grado, che SC, in possesso dell'arma e consapevole dell'arrivo di OR, abbia volontariamente deciso di restare sul posto ad attendere l'avversario, anziché allontanarsi con l'amico o a piedi, come dopo l'accoltellamento ha peraltro fatto. 3.3. Il comportamento dell'imputato è, quindi, di tipo vendicativo o ritorsivo. È utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha qualificato tali comportamenti "reattivi" all'aggressività altrui come "ritorsivi" e, perciò, inidonei a configurare l'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. si è chiarito che «non è 7 configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa» (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605). 3.4. In definitiva, ritiene il Collegio che l'esclusione della legittima difesa operata dal primo giudice sia frutto di un ragionamento valutativo coerente con i dati probatori, articolatosi nel confronto tra le relative emergenze e le obiezioni difensive, approdato al loro rigetto secondo uno sviluppo argomentativo che non presenta fratture logiche, lacune, né contraddizioni e quindi non merita censure, mentre la sentenza impugnata appare assertiva, illogica, generica ed errata in diritto. 4. La fondatezza del ricorso discende anche dalle censure che concernono la proporzione tra offesa e difesa. 4.1. Orbene, anche tralasciando la questione della direzione del colpo (se, cioè, esso fosse diretto al petto e il braccio abbia fatto da parziale schermo;
oppure se fosse diretto all'arto, ma lo abbia trapassato e attinto il petto), appare evidente, come correttamente sottolineato dal primo giudice, che di fronte ad una aggressione portata con il semplice uso delle mani (schiaffi al volto), l'utilizzo di un coltello verso la parte alta del busto è del tutto sproporzionato. 4.2. Si è da tempo chiarito che «in tema di legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità fisica), ed il danno inflitto con l'azione difensiva (la morte dell'offensore) abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell'inizio dell'azione omicida)» (Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884). Si consideri che la citata decisione aveva preso in esame il caso della colluttazione a mani nude di breve durata, seguita poi dall'uso del coltello da parte dell'aggredito, il quale aveva colpito l'aggressore ripetutamente mentre costui indietreggiava. 4.3. La questione della direzione del colpo, in effetti, richiede comunque una attenta valutazione poiché, se il brandeggiare del coltello è descritto da 8 EZ nelle seconde dichiarazioni testimoniali (mentre nell'immediatezza non faceva parola di tale rilevante elemento, peraltro non percepito dai restanti testi oculari), resta scarsamente spie gabile, sulla base della motivazione addotta dal giudice di secondo grado, come sia stata possibile, per la semplice oscillazione del coltello, una penetrazione nel braccio e poi nel costato per circa 9 cm. Fermo restando che è competenza al giudice di merito compiere tale motivato accertamento, resta illo g ica la spiegazione fornita dal giudice di appello che, ipotizzando un rilevante abbrivio del corpo di Borsaní, che si sca g liava
contro
SC, addebita ad esso l'auto-ferimento, senza considerare la forza necessaria, puntualmente descritta dal consulente, per trapassare un braccio e un corpo umano che dovrebbe essere stata impressa tramite un coltello che oscillava orizzontalmente. 5. La sentenza impu g nata va, dun que, annullata con rinvio perché la Corte di Assise di appello di Milano, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto e colmando le lacune motivazionali sopra evidenziate proceda a nuovo g iudizio, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito. L'annullamento impone al giudice di merito di rivalutare, nella piena libertà delle proprie motivate determinazioni di merito, la questione della circostanza aggravante e della continuazione tra i reati. 5.1. Le spese sostenute dalle parti civili saranno li q uidate nella fase rinvio, secondo l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impu g nata con rinvio per nuovo g iudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Milano. Così deciso il 24 gennaio 2023.