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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU RA - Presidente - Sent. n. sez. 1628/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 13/11/2025 AN RA R.G.N. 24263/2025 PE LL AR NA TT ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: E' AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO ET;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1.AR IO ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11 febbraio 2025 della Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto che, in riforma della sentenza del 23 gennaio 2024 del Tribunale di Taranto, da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui all’art. 335 cod. pen. ascrittogli al capo B della rubrica perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena nella misura di sei mesi e quindici giorni di arresto, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 712 cod. pen. e 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007, ascrittogli al capo A., per aver acquistato suini e altri animali da macello di provenienza sospetta Penale Sent. Sez. 3 Num. 6078 Anno 2026 Presidente: RA LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/11/2025 2 procedendo alla macellazione e conseguente lavorazione delle carni senza le autorizzazioni di legge;
il fatto è contestato come commesso il 22 novembre 2019. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione in ordine al calcolo della frazione di pena applicata in aumento a titolo di continuazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. perché la Corte di appello non ha dichiarato l’estinzione del reato di cui al capo B, commesso il 22 novembre 2019, per essere la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. 2.ricorso è fondato limitatamente alla pena;
è infondato nel resto. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il Tribunale aveva condannato il ricorrente alla pena di due mesi di reclusione così determinandola: ritenuti i reati avvinti da un medesimo disegno criminoso e più grave il delitto di cui all’art. 335 cod. pen., ha indicato, per esso, la pena di un mese di reclusione e l’ha aumentata di quindici giorni per ciascuno dei residui reati di cui agli artt. 712 cod. pen. e 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007; 3.2.la Corte di appello, assolto l’imputato dal reato più grave, ha rideterminato la pena per le residue contravvenzioni applicando il «minimo previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 D.Lgs 193/2007, con il minimo aumento per la continuazione ex art. 81 c.p.»; 3.3.l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007 punisce con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato;
3.4.evidentemente la Corte di appello ha ritenuto di dover applicare il minimo edittale della pena detentiva aumentandola dello stesso numero di giorni (quindici) già applicati in primo grado per il reato di cui all’art. 712 cod. pen. (punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore ad euro dieci); 3.5.il ricorrente se ne duole (primo motivo), fondatamente;
3.6.secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, LI Morales, Rv. 232066 - 01, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius 3 della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado;
3.7.Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01, ha successivamente precisato che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore;
3.8.la giurisprudenza di legittimità ne ha tratto argomento per affermare che l’assoluzione, in appello, per il reato più grave di una continuazione criminosa fa operare il divieto della "reformatio in peius", nella parte della condanna per i reati "satellite", nei termini di vincolo all'irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, senza riferimento alle singole componenti e, quindi, senza vincolo di inderogabilità "in peius" della pena base individuata nel limite edittale minimo fissato per il reato più grave, per il quale è poi intervenuta l'assoluzione (Sez. 6, n. 31266 del 16/06/2009, Buscemi, Rv. 244793 - 01; Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461 - 01; Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701 - 01; Sez. 5, n. 5764 del 17/02/1998, Bambolino, Rv. 210527 - 01); 3.9.il Collegio non condivide il (e non ritiene di dover dare continuità al) principio affermato da Sez. 3, n. 6025 del 26/10/2016, dep. 2017, Aperi, Rv. 268950 - 01 (e richiamato dal PG nella sua requisitoria scritta) secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" l'applicazione da parte del giudice d'appello di una pena pecuniaria di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità", laddove l'uso della congiunzione avversativa "o" implica che l'indice di gravità della "quantità" vada riferito alle pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa (Sez. 3, n. 6025 del 26/10/2016, dep. 2017, Aperi, Rv. 268950 - 01 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un'ipotesi di continuazione, per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie 4 contravvenzionali, applicando l'arresto e l'ammenda, quest'ultima quantificata in misura notevolmente superiore rispetto all'entità della multa originaria); 3.10.il ragionamento seguito dalla pronuncia in questione è il seguente: a) il giudice dell’appello non può prescindere, nell'individuazione del di pena da quella edittale prevista per i reati-satellite, perché, in caso contrario, sarebbe stata applicata una pena illegale, in quanto inferiore al minimo edittale (a tal fine viene richiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009, Amoriello, Rv. 244299 - 01, secondo cui, una volta annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, una sentenza di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione più grave, il giudice di rinvio non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio antecedente all'annullamento, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali, pena la possibile irrogazione, in caso contrario, di una pena illegale perché inferiore al minimo edittale); b) il divieto previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità”: laddove l'uso della congiunzione avversativa "o", e non della congiunzione copulativa positiva "e", implica che l'indice di gravità della quantità vada riferito alle pene della stessa specie, e non può ritenersi riferito a categorie disomogenee di pene di specie diversa;
3.11.più convincente (ed in linea con gli insegnamenti delle Sezioni Unite) il ragionamento seguito da Sez. 3, n. 1762 del 03/11/2020, dep. 2021, Cacace, Rv. 281002 - 01, secondo cui, invece, l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha finalità di coordinazione logica tra i due termini in essa contenuti sicché deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa;
3.12.quanto alla illegalità della pena, non v’è dubbio che la pena detentiva stabilita per il reato satellite di cui all’art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007 fosse di gran lunga superiore, nel minimo edittale, a quella prevista per l’art. 335 cod. pen. e corrispondente al massimo edittale previsto dalla fattispecie delittuosa e, tuttavia, è necessario considerare che: a) il principio affermato da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc. IA e altro, Rv. 255348 - 01, secondo il quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite, non trova applicazione in caso di concorso di reati puniti, come nel caso di specie, con sanzioni alternative non omogenee nella specie (reclusione e arresto) e nel genere (multa e ammenda); b) fermo restando che i delitti si considerano ope legis più gravi delle contravvenzioni (art. 16, comma 3, 5 cod. proc. pen.), quella di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007 è punita con la pena alternativa dell’ammenda fino ad euro 150.000, inferiore, nel minimo, a quella pecuniaria prevista dall’art. 335 cod. pen., ma anche a quella detentiva (quindici giorni, ragguagliati alla pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.); c) sicché non è affatto vero che una pena inferiore al minimo edittale della pena detentiva alternativamente prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 193, cit., è illegale;
d) in ogni caso, anche a ritenere che avrebbe dovuto essere irrogata una pena (reclusione) non inferiore, nella sua durata (sei mesi), al minimo edittale della pena detentiva di diverso genere del reato satellite (arresto), l’errore doveva imputarsi al primo giudice avverso la cui sentenza il pubblico ministero non ha presentato appello, con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe potuto irrogare una pena detentiva superiore a quella base quantificata dal primo Giudice;
3.13.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato dalla Corte di cassazione nella misura di un mese e quindici giorni di arresto;
3.14.al riguardo va disattesa la censura in ordine alla mancanza di motivazione sull’entità della pena applicata a titolo di continuazione con il residuo reato di cui all’art. 712 cod. pen., essendo evidente che la Corte di appello ha applicato lo stesso aumento indicato dal Tribunale, aumento che non è stato oggetto di specifica doglianza in appello;
3.15.il secondo motivo è infondato;
3.16.si tratta di contravvenzioni commesse il 22 novembre 2019, il termine ultimo della cui prescrizione, considerati gli eventi interruttivi, spirava il 22 novembre 2024 (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 23 gennaio 2024); 3.17.trattandosi di reati commessi dopo il 3 agosto 2017 e prima del 1° gennaio 2020, trova applicazione il regime della sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021); 3.18.il corso della prescrizione è così rimasto sospeso dal 22 aprile 2024 fino all’11 febbraio 2025, data di pronuncia della sentenza di appello, nonché dal 12 maggio 2025 ad oggi e ciò senza considerare gli ulteriori periodi di sospensione del termine della prescrizione in conseguenza delle sospensioni del dibattimento di primo grado disposte per 49 giorni, dal 31 gennaio 2023 al 21 marzo 2023, per 6 legittimo impedimento dell’imputato, e per ulteriori 28 giorni, dal 21 marzo 2023 al 18 aprile 2023, a seguito di richiesta del difensore di rinvio per la discussione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO ET CA AC
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO ET;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1.AR IO ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11 febbraio 2025 della Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto che, in riforma della sentenza del 23 gennaio 2024 del Tribunale di Taranto, da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui all’art. 335 cod. pen. ascrittogli al capo B della rubrica perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena nella misura di sei mesi e quindici giorni di arresto, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 712 cod. pen. e 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007, ascrittogli al capo A., per aver acquistato suini e altri animali da macello di provenienza sospetta Penale Sent. Sez. 3 Num. 6078 Anno 2026 Presidente: RA LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/11/2025 2 procedendo alla macellazione e conseguente lavorazione delle carni senza le autorizzazioni di legge;
il fatto è contestato come commesso il 22 novembre 2019. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione in ordine al calcolo della frazione di pena applicata in aumento a titolo di continuazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. perché la Corte di appello non ha dichiarato l’estinzione del reato di cui al capo B, commesso il 22 novembre 2019, per essere la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. 2.ricorso è fondato limitatamente alla pena;
è infondato nel resto. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il Tribunale aveva condannato il ricorrente alla pena di due mesi di reclusione così determinandola: ritenuti i reati avvinti da un medesimo disegno criminoso e più grave il delitto di cui all’art. 335 cod. pen., ha indicato, per esso, la pena di un mese di reclusione e l’ha aumentata di quindici giorni per ciascuno dei residui reati di cui agli artt. 712 cod. pen. e 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007; 3.2.la Corte di appello, assolto l’imputato dal reato più grave, ha rideterminato la pena per le residue contravvenzioni applicando il «minimo previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 D.Lgs 193/2007, con il minimo aumento per la continuazione ex art. 81 c.p.»; 3.3.l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007 punisce con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato;
3.4.evidentemente la Corte di appello ha ritenuto di dover applicare il minimo edittale della pena detentiva aumentandola dello stesso numero di giorni (quindici) già applicati in primo grado per il reato di cui all’art. 712 cod. pen. (punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore ad euro dieci); 3.5.il ricorrente se ne duole (primo motivo), fondatamente;
3.6.secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, LI Morales, Rv. 232066 - 01, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius 3 della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado;
3.7.Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01, ha successivamente precisato che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore;
3.8.la giurisprudenza di legittimità ne ha tratto argomento per affermare che l’assoluzione, in appello, per il reato più grave di una continuazione criminosa fa operare il divieto della "reformatio in peius", nella parte della condanna per i reati "satellite", nei termini di vincolo all'irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, senza riferimento alle singole componenti e, quindi, senza vincolo di inderogabilità "in peius" della pena base individuata nel limite edittale minimo fissato per il reato più grave, per il quale è poi intervenuta l'assoluzione (Sez. 6, n. 31266 del 16/06/2009, Buscemi, Rv. 244793 - 01; Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461 - 01; Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701 - 01; Sez. 5, n. 5764 del 17/02/1998, Bambolino, Rv. 210527 - 01); 3.9.il Collegio non condivide il (e non ritiene di dover dare continuità al) principio affermato da Sez. 3, n. 6025 del 26/10/2016, dep. 2017, Aperi, Rv. 268950 - 01 (e richiamato dal PG nella sua requisitoria scritta) secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" l'applicazione da parte del giudice d'appello di una pena pecuniaria di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità", laddove l'uso della congiunzione avversativa "o" implica che l'indice di gravità della "quantità" vada riferito alle pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa (Sez. 3, n. 6025 del 26/10/2016, dep. 2017, Aperi, Rv. 268950 - 01 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un'ipotesi di continuazione, per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie 4 contravvenzionali, applicando l'arresto e l'ammenda, quest'ultima quantificata in misura notevolmente superiore rispetto all'entità della multa originaria); 3.10.il ragionamento seguito dalla pronuncia in questione è il seguente: a) il giudice dell’appello non può prescindere, nell'individuazione del di pena da quella edittale prevista per i reati-satellite, perché, in caso contrario, sarebbe stata applicata una pena illegale, in quanto inferiore al minimo edittale (a tal fine viene richiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009, Amoriello, Rv. 244299 - 01, secondo cui, una volta annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, una sentenza di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione più grave, il giudice di rinvio non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio antecedente all'annullamento, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali, pena la possibile irrogazione, in caso contrario, di una pena illegale perché inferiore al minimo edittale); b) il divieto previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità”: laddove l'uso della congiunzione avversativa "o", e non della congiunzione copulativa positiva "e", implica che l'indice di gravità della quantità vada riferito alle pene della stessa specie, e non può ritenersi riferito a categorie disomogenee di pene di specie diversa;
3.11.più convincente (ed in linea con gli insegnamenti delle Sezioni Unite) il ragionamento seguito da Sez. 3, n. 1762 del 03/11/2020, dep. 2021, Cacace, Rv. 281002 - 01, secondo cui, invece, l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha finalità di coordinazione logica tra i due termini in essa contenuti sicché deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa;
3.12.quanto alla illegalità della pena, non v’è dubbio che la pena detentiva stabilita per il reato satellite di cui all’art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007 fosse di gran lunga superiore, nel minimo edittale, a quella prevista per l’art. 335 cod. pen. e corrispondente al massimo edittale previsto dalla fattispecie delittuosa e, tuttavia, è necessario considerare che: a) il principio affermato da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc. IA e altro, Rv. 255348 - 01, secondo il quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite, non trova applicazione in caso di concorso di reati puniti, come nel caso di specie, con sanzioni alternative non omogenee nella specie (reclusione e arresto) e nel genere (multa e ammenda); b) fermo restando che i delitti si considerano ope legis più gravi delle contravvenzioni (art. 16, comma 3, 5 cod. proc. pen.), quella di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007 è punita con la pena alternativa dell’ammenda fino ad euro 150.000, inferiore, nel minimo, a quella pecuniaria prevista dall’art. 335 cod. pen., ma anche a quella detentiva (quindici giorni, ragguagliati alla pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.); c) sicché non è affatto vero che una pena inferiore al minimo edittale della pena detentiva alternativamente prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 193, cit., è illegale;
d) in ogni caso, anche a ritenere che avrebbe dovuto essere irrogata una pena (reclusione) non inferiore, nella sua durata (sei mesi), al minimo edittale della pena detentiva di diverso genere del reato satellite (arresto), l’errore doveva imputarsi al primo giudice avverso la cui sentenza il pubblico ministero non ha presentato appello, con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe potuto irrogare una pena detentiva superiore a quella base quantificata dal primo Giudice;
3.13.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato dalla Corte di cassazione nella misura di un mese e quindici giorni di arresto;
3.14.al riguardo va disattesa la censura in ordine alla mancanza di motivazione sull’entità della pena applicata a titolo di continuazione con il residuo reato di cui all’art. 712 cod. pen., essendo evidente che la Corte di appello ha applicato lo stesso aumento indicato dal Tribunale, aumento che non è stato oggetto di specifica doglianza in appello;
3.15.il secondo motivo è infondato;
3.16.si tratta di contravvenzioni commesse il 22 novembre 2019, il termine ultimo della cui prescrizione, considerati gli eventi interruttivi, spirava il 22 novembre 2024 (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 23 gennaio 2024); 3.17.trattandosi di reati commessi dopo il 3 agosto 2017 e prima del 1° gennaio 2020, trova applicazione il regime della sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021); 3.18.il corso della prescrizione è così rimasto sospeso dal 22 aprile 2024 fino all’11 febbraio 2025, data di pronuncia della sentenza di appello, nonché dal 12 maggio 2025 ad oggi e ciò senza considerare gli ulteriori periodi di sospensione del termine della prescrizione in conseguenza delle sospensioni del dibattimento di primo grado disposte per 49 giorni, dal 31 gennaio 2023 al 21 marzo 2023, per 6 legittimo impedimento dell’imputato, e per ulteriori 28 giorni, dal 21 marzo 2023 al 18 aprile 2023, a seguito di richiesta del difensore di rinvio per la discussione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO ET CA AC