Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
Il presupposto delle condotte di collaborazione, per la concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve formare oggetto di accertamento ad opera del Tribunale di sorveglianza che sia richiesto dell'applicazione dei benefici, senza che a tal fine assuma rilievo l'eventuale provvedimento amministrativo di ammissione dell'interessato alle speciali misure di protezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2012, n. 25044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25044 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 77
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 27949/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AL EL, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 229/2011 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di TRIESTE del 12/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. TINDARI BAGLIONE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 aprile 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a CA NA Raffaele, detenuto presso la Casa circondariale di Monza, con ordinanza dell'11 febbraio 2010 del Tribunale di sorveglianza di Roma, e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare dallo stesso proposta.
1.1. A ragione della decisione, il Tribunale osservava che:
- l'affidamento in prova concesso al CA, ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen., in relazione alla pena di anni due di reclusione, di cui alla sentenza del 4 luglio 2006 del Tribunale di La Spezia, era stato sospeso dal Magistrato di sorveglianza di Udine con decreto del 25 febbraio 2011 per la sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del 26 maggio 2008 del Tribunale di Sala Consilina, definitiva il 3 dicembre 2010, che aveva condannato il predetto alla pena di anni cinque di reclusione per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessa negli anni 1995 e 1996;
- il condannato, che il 24 febbraio 2011 aveva fatto ingresso nella Casa circondariale di Udine in esecuzione della pena residua di anni sette di reclusione, determinata con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dell'1 febbraio 2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina, aveva chiesto la sospensione provvisoria della pena o la detenzione domiciliare provvisoria, invocando i) proprio status di collaboratore di giustizia, conseguito nel 1999, ammesso a speciale programma di protezione dal quale era fuoriuscito volontariamente "per capitalizzazione" nel 2007 e in relazione al quale aveva avuto dal Tribunale sorveglianza di Roma, con ordinanza del 29 maggio 2006, il beneficio della detenzione domiciliare per l'esecuzione della pena di anni tre e mesi nove di reclusione, di cui alla sentenza del 31 maggio 2005 della Corte d'appello di Salerno;
- in relazione alla posizione giuridica dipendente dalla sentenza del 4 luglio 2006 del Tribunale di La Spezia, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva concesso, con ordinanza dell'11 febbraio 2010, l'affidamento in prova secondo le norme ordinarie;
- Il superamento del limite di pena di cui all'art. 47 Ord. Pen. per il sopraggiungere del nuovo titolo comportava la revoca del detto beneficio;
- al predetto condannato, che non aveva chiesto in relazione al titolo in esecuzione l'accertamento del requisito della collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., non potevano essere concesse, nonostante il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto della sentenza del 4 luglio 2006 e quello oggetto della sentenza del 31 maggio 2005 della Corte d'appello di Salerno, la prosecuzione dell'affidamento, ora sospeso, o la prosecuzione della detenzione domiciliare concessa nell'anno 2006 con riguardo a esecuzione penale ora definita;
- ne', attesa la inapplicabilità nel procedimento del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies era conferente la deduzione difensiva in merito alla perdurante sussistenza del requisito di ammissibilità della espiazione di almeno un quarto della pena inflitta, ne' sussistevano i requisiti di pena per le nuove misure alternative richieste.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore, CA Dalmazio Raffaele, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge e carenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in reazione al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16-nonies come modificato dalla L. n. 45 del 2001.
Secondo il ricorrente, l'indicata normativa è applicabile anche se non vige il cd. programma speciale di protezione, inteso quale provvedimento di natura amministrativa che dispone l'applicazione di misure di protezione in favore di chi collabora o ha collaborato con la giustizia, sulla base del rilievo che la disciplina contenuta nel D.L. n. 8 del 1991, come modificato dalla L. n. 45 del 2001, non ha stabilito una normativa speciale da affidare a un giudice speciale, quale il Tribunale di Roma, ma ha solo disposto delle deroghe alla normativa ordinaria in funzione del riconoscimento di condotte collaborative, a prescindere dalla loro riconducibilità all'adozione di provvedimenti amministrativi di protezione, mentre una diversa interpretazione sarebbe in assoluto contrasto con la lettera e la voluntas legis e con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 25 Cost.. Nè, ad avviso dei ricorrente, può porsi nei suoi confronti il problema dello sbarramento del quarto della pena, fissato dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16-nonies, comma 4, come modificato dalla L. n. 45 del 2001, per essere stato già valutato positivamente il suo comportamento in relazione al conseguimento di precedente misura alternativa, inerente a diversa posizione giuridica, ancora in fase di esecuzione, e non dovendo tale valutazione essere ripetuta per i nuovi titoli esecutivi.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché i motivi costituiscono riproposizione delle tesi già avanzate dinanzi al Magistrato di sorveglianza e poi dinanzi al Tribunale di sorveglianza, che le hanno esaminate e disattese con motivazioni congrue, adeguate e condivisili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.
2. Deve rilevarsi in diritto che, ai fini dell'applicabilità di benefici penitenziari ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies così come modificato dalla L. n. 45 del 2001, assumono rilievo condotte di collaborazione, riferite a categorie di delitti normativamente predeterminati, che si siano processualmente tradotte, oltre che nella dissociazione dal sodalizio criminale, nell'effettivo impegno per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante il concreto ausilio della autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o l'arresto degli autori dei reati, e siano risultate suscettibili di apprezzamento e valutazione ai fini della graduazione della pena mediante la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. Il trattamento favorevole assicurato al collaboratore trova giustificazione nel fatto obiettivo della collaborazione, che il legislatore ha inteso incentivare, e prescinde, invece, dall'attualità di un profilo squisitamente amministrativo, come quello costituito dall'adozione di eventuali speciali misure di protezione, che, secondo quanto si evince dall'art. 9 della medesima Legge, sono provvedimenti di carattere eccezionale, applicabili in presenza della inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza o, per le persone detenute o internate, dal Ministro della giustizia, volti a tutelare l'incolumità delle persone che versino in grave e attuale pericolo per effetto di taluna delle condotte di collaborazione, individuate in base ai parametri fissati dal citato art. 9, comma 3. Alla luce dei principi fissati dalla detta normativa, quindi, la nozione di "collaboratore" non può essere interpretata come quella di soggetto ammesso a speciali misure di protezione. Ne consegue che, ai fini della concessione degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, assumono rilievo esclusivo condotte di collaborazione processualmente apprezzabili e suscettibili di valutazione da parte del giudice ai fini del trattamento sanzionatolo e non misure di tipo amministrativo, finalizzate a garantire l'incolumità del soggetto collaborante.
2.1. L'art. 58-ter, comma 1, Ord. Pen. prevede che la condotta di collaborazione con la giustizia è accertata dal tribunale di sorveglianza nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di concessione di un beneficio penitenziario, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, per determinate categorie di reati, dall'art.
4- bis Ord. Pen. (Sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, dep. 27/02/2006, Mazzaferro, 234072; Sez. 1, n. 29195 del 19/06/2003, dep. 10/07/2003, Zaccaro, Rv. 225066; Sez. 1, n. 1865 del 05/03/1999, dep. 19/04/1999, Sparta Leonardi, Rv. 213066).
2.2. Dal coordinamento di dette norme discende che per i delitti indicati dal D.L. n. 8 del 1991, art 16-nonies così come modificato dalla L. n. 45 del 2001, comuni ad alcuni dei delitti indicati dall'art.
4-bis Ord. Pen., la condotta di collaborazione è accertata dal tribunale di sorveglianza, che ne sia richiesto, e che l'esito positivo di tale accertamento è pregiudiziale alla valutazione della concessione del chiesto beneficio penitenziario.
3. Di questi principi normativi il provvedimento impugnato ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.
3.1. Il Tribunale ha rilevato, illustrando i dati fattuali tratti dagli atti nella sua disponibilità, che il CA, che aveva ottenuto in relazione al suo status di collaboratore ammesso al programma di protezione, il beneficio della detenzione domiciliare per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza del 31 maggio 2005 della Corte d'appello di Salerno, poi proseguita con l'affidamento in prova e con la dichiarazione di estinzione della pena, e che era fuoriuscito dal detto programma nel 2007 "per capitallzzazione" delle misure di assistenza economica, aveva ottenuto, con ordinanza dell'11 febbraio 2010, il beneficio dell'affidamento in prova in base alle norme ordinarie dell'ordinamento penitenziario In relazione alla diversa posizione giuridica, rappresentata dalla condanna alla pena di anni due di reclusione con sentenza del 4 luglio 2006 del Tribunale di La Spezia. Alla luce di tali emergenze e dei rilievo della sopravvenuta condanna del CA con sentenza del 26 maggio 2008, definitiva il 3 dicembre 2010, alla pena di anni cinque di reclusione, comportante il superamento del limite di cui all'art. 47 Ord. Pen,, il Tribunale ha coerentemente rilevato che, applicandosi nei caso in esame la normativa ordinaria e non avendo il condannato chiesto, in relazione al titolo in esecuzione, l'accertamento del requisito della collaborazione di cui all'art. 58-ter Ord. Pen., costituente un presupposto delle valutazioni richieste dall'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, e non potendo, per l'effetto, trovare applicazione detta norma, non solo la revoca del beneficio dell'affidamento in prova era una conclusione necessaria, ma difettavano anche t requisiti di pena per le nuove misure alternative.
3.2. Si tratta di una valutazione legittima, esaustiva in fatto e ragionevole, che non ha prescisso anche dal considerare l'incidenza, che è stata esclusa, del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza del 31 maggio 2005, per il quale era stata concessa la detenzione domiciliare per lo status di collaboratore, e quello giudicato con fa sentenza del 29 maggio 2008, per il quale era stato concesso l'affidamento ordinario già sospeso e ora revocato, e dal rilevare la non discutibilità del requisito del limite di pena di un quarto di cui al, non applicabile, D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies così come modificato dalla legge n. 45 del 2001, dando adeguata risposta alle prospettate tesi difensive.
3.3. Il ricorrente, senza correlarsi alle ragioni argomentate della decisione e omettendo di prendere in considerazione e criticare specificatamente le congrue e logiche risposte date con la stessa alle tesi già sostenute, e in particolare la rilevata inapplicabilità del richiamato art. 16-nonies e la mancata attivazione, nell'ambito del procedimento di merito volto afta richiesta dei benefici penitenziari, della procedura finalizzata all'accertamento preliminare della condizione di collaborazione prevista dall'art. 58-ter Ord. Pen., ha riproposto infondate doglianze di carattere generico relative alla operatività del detto art. 16-nonies, prescindendo dallo status di collaboratore, e del requisito della espiazione minima di un quarto della pena nello stesso previsto, ancorata ad uno status di collaboratore insussistente per il nuovo titolo in esecuzione.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012