Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
La maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in pejus", qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata. Il principio trova applicazione, però, soltanto nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato "satellite". Nelle altre ipotesi, nelle quali il reato continuato conserva la sua unità ontologica, trova applicazione, invece, il disposto del comma quarto dell'art.597 cod. proc. pen., che ha lo scopo di rendere generale e effettivo il divieto, con la conseguenza che l'esigenza di non modificare "in malam partem" le statuizioni sanzionatorie investe non solo la pena finale, ma anche i calcoli intermedi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1998, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 17.2.98
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Patrone Consigliere N. 313
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N. 25577/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BA NC, nato in data [...] a [...], MM SA, nata il [...] a [...] e da LI NC, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28.6.96 Letti i ricorsi e la sentenza impugnata,
Sentita la relazione del Consigliere dott. Pasquale Perrone Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Luigi Ciampoli che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di MM e LI e l'inammissibilità di quello proposto nell'interesse del BA;
Uditi i difensori, avv.ti Giuseppe Gianzi e Ivo Reina che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tra luglio ed agosto 1989, personale della Guardia di Finanza acquisiva elementi, anche attraverso intercettazioni telefoniche, circa l'esistenza di una organizzazione internazionale di trafficanti di stupefacenti, diretta, in Amsterdam, da TA Alfonso, e operante in Svizzera e in Italia, dove, a Fiumicino, il 12 dicembre 1989,venivano sequestrati, in un'autovettura usata da SA NO, alcuni chilogrammi di cocaina e armi. Veniva accertato che l'attività delittuosa era stata coordinata, nel Lazio e nella Campania, da LI NC e UI NE, nipote dell'TA, il quale si era servito, per dividere la cocaina tra i vari associati, di US PO e di BA NC che, incaricato della vendita all'ingrosso della droga e di organizzare i viaggi in Olanda, aveva consegnato al SA l'autovettura sequestrata a Fiumicino. La madre dell'UI, TA CA, aveva custodito e a volte incassato i proventi della cessione della droga, facendoli pervenire al figlio, in Gaeta, tramite la di lui fidanzata e attuale moglie, MM SA TE, determinata dal legame sentimentale, più che da motivi di lucro, aveva custodito la merce, ne aveva ricevuto il prezzo, provvedendo a urgenti consegne di denaro ai corrieri, e aveva tenuto stabili rapporti tra l'UI e gli altri associati.
Sulla base di questi ed altri elementi, LI NC, MM SA e BA NC venivano condannati, con gli altri imputati, dal Tribunale di Napoli per i reati aggravati, commessi in Roma e Napoli fino al 12 dicembre 1989,di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti -capo a)-,di importazione, detenzione e cessione di ingenti quantità di cocaina- capo b)-e di porto e detenzione di armi e munizioni(capo c e d).In particolare, per quanto interessa in questo grado di giudizio, il LI veniva condannato, alla pena di anni nove di reclusione e lire 90.000.000 di multa-p.b. per il reato sub b)anni 6 e lire 60 milioni + anni uno e mesi sei e lire 15 milioni per capo a)+ anni uno e lire 10 milioni per il capo c)+ mesi sei e lire cinque milioni per il capo d)-.
La Corte di Appello, esclusa, per il reato sub a)l'aggravante dell'associazione armata e, per quello sub b), la circostanza del fatto commesso da persona armata, applicava a BA NC la pena concordata di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 55.000.000 di multa, e la determinava, per la MM in anni tre di reclusione e lire 30.000.000 di multa e, per LI NC, in anni sette di reclusione e lire 80.000.000 di multa-p.b. per il capo b):anni 4 e lire 50 milioni + anni due e lire 26 milioni per il capo a)+ mesi sei e lire due milioni per il capo c)+mesi sei e lire due milioni per il capo d)-.
I tre imputati ricorrevano in cassazione e deducevano, sub specie di violazione di legge e vizi di motivazione, plurime questioni che saranno esaminate in prosieguo, per esigenze di sintesi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1-È fondato il primo motivo di ricorso con il quale LI deduce la violazione del divieto della reformatio in peius per l'illegittimo aumento di pena disposto, ex art. 81 cpv Cod.pen., in relazione al reato sub a).
La maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius", qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata. Il principio trova applicazione, però, soltanto nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato "satellite". Siffatte modifiche comportano, infatti, la necessità di una rideterminazione della sanzione da parte del giudice che, conservando la pienezza dei poteri discrezionali, può proporzionare, in maniera diversa, le singole fattispecie che compongono il reato continuato e differenziare le sanzioni, in modo corrispondente, a prescindere da quelle applicate in primo grado, purché la pena complessiva non sia superiore a quella già irrogata. Nelle altre ipotesi, nelle quali il reato continuato conserva la sua unità ontologica, trova applicazione, invece, il disposto del comma quarto dell'art.597 c.p.p., che ha lo scopo di rendere generale e effettivo il divieto,
con la conseguenza che l'esigenza di non modificare in malam partem le statuizioni sanzionatorie investe non solo la pena finale, ma anche i calcoli intermedi. La norma è diretta, infatti, sia a salvaguardare l'integrità della pena già inflitta, sia ad impedire l'affievolimento della preclusione nascente dal giudicato, formatosi in ordine al trattamento sanzionatorio per la mancanza d'impugnazione del pubblico. In siffatte ipotesi, l'accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine a circostanze o a reati concorrenti, infatti, comporta per il giudice l'obbligo, non solo di modificare in melius la pena complessiva, ma anche di non riformare in peius il calcolo intermedio che, nella misura in cui è peggiorativo, viola il divieto nel senso che limita, surrettiziamente, i vantaggi derivanti alla parte dalla fondatezza del gravame. Il divieto della "reformatio in peius" impone di lasciare almeno inalterati i calcoli intermedi che concorrono, insieme alla pena "base", alla determinazione della sanzione complessiva.
Di conseguenza, nella fattispecie, se è vero che la pena complessiva è inferiore a quella applicata dalla sentenza del Tribunale, è anche vero, tuttavia, che l'esclusione, in appello, dell'aggravante dell'associazione armata per il reato "satellite" sub a),imponeva, quanto meno, di lasciare inalterato la misura dell'aumento, determinato dal giudice di primo grado in anni uno e mesi sei di reclusione e lire 15.000.000 di multa, che, invece, veniva portato dal giudice dell'impugnazione, illegittimamente, ad anni due di reclusione e lire 26 milioni di multa. Ne consegue che la violazione del divieto comporta l'eliminazione dalla pena complessiva dell'aumento illegittimo di mesi sei di reclusione e lire undici milioni di multa.
2-Sono infondati, invece, il secondo e il terzo motivo del ricorso con i quali il LI deduce la mancata riduzione della pena applicata per la continuazione e l'omesso giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
L'accoglimento di uno solo dei motivi di appello, relativi al regime sanzionatorio, con un rilevante abbattimento della sanzione complessiva attraverso il dichiarato criterio della "equa rideterminazione della pena secondo le motivazioni che precedono", costituisce contestuale rigetto delle altre doglianze, sostanzialmente succedanee, motivato con il rinvio agli argomenti espressi in altri punti e con la implicita ricezione delle conformi statuizioni di primo grado. E, invero, attraverso l'uno e l'altro richiamo, si individua, agevolmente, la congrua e corretta giustificazione del giudizio di comparazione delle attenuanti generiche e del rapporto tra pena "base" e aumenti per la continuazione negli elementi rappresentativi della gravità dei reati, del ruolo ricoperto dal soggetto," elemento chiave e di vertice dell'associazione", del contributo dato alla realizzazione della finalità perseguita e della "importanza" dei rapporti instaurati con gli altri associati.
3-L'impugnazione del BA, che denunzia l'eccessività della pena, è inammissibile per l'evidente genericità della censura che, peraltro, è improponibile come motivo di ricorso per cassazione. Il patteggiamento in appello postula, infatti, la prevalenza, quoad poenam, del potere dispositivo delle parti sul potere discrezionale del giudice che non può applicare una sanzione diversa da quella concordata. Il patto, intervenuta la ratifica, vincola tutti alle conseguenti statuizioni e limita la legittimazione a contestare, ex post, la quantificazione della pena, applicata nel rispetto del principio di legalità.
2-L'impugnazione proposta personalmente dalla MM è inammissibile perché si articola in sei proposizioni, prevalentemente ermetiche, che si risolvono in altrettante censure non specifiche, di merito e/o manifestamente infondate, relative alle proposte questioni giuridiche, alla pena, alla competenza per territorio, alla qualificazione giuridica, alla colpevolezza e alla sanzione accessoria.
I motivi di impugnazione debbono rispettare, a pena di inammissibilità, l'obbligo di specificità imposto dagli artt.581 e 591 c.p.p., con riferimento sia alle censure mosse al provvedimento impugnato, sia agli elementi che le sostengono. L'impugnazione deve contenere, inoltre, l'indicazione dei capi e dei punti che la parte intende investire con il gravame, nonché le richieste dirette alla eliminazione o modifica di determinate statuizioni. Questi requisiti formali dell'impugnazione sono funzionali al sindacato del giudice sovraordinato che può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del devoluto, perché le richieste tautologiche e le censure astratte e ermetiche impediscono di individuare o le ragioni che, sostenendole, danno contenuto concreto al motivo o le statuizioni che il soggetto vuole aggredire. È generica, quindi, la prima doglianza di mancata pronuncia sulle questioni giuridiche, perché, sostenuta, ermeticamente, da un preteso errore di interpretazione della "rinuncia ai motivi di merito come rinuncia ai motivi di diritto", non aggredisce una specifica statuizione. Peraltro, richiama la rinuncia al motivi d'impugnazione, che proviene, non dalla MM, ma da alcuni coimputati che "patteggiavano" la pena nel giudizio di appello.
Generica è anche la seconda censura, relativa al "mancato abbattimento di un terzo della pena base", che, se riferita all'omesso computo del giudizio abbreviato, è anche manifestamente infondata, in quanto la sanzione inflitta in concreto alla MM è il risultato finale del calcolo, nella misura di un terzo, anche di siffatta diminuente (p.b. anni 4 e mesi sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa-1/3 per la scelta del rito= anni tre e lire 30.000.000).
Il terzo motivo- mancato esame del problema della competenza territoriale-che non risulta devoluto con i motivi di appello dei due difensori, è inammissibile per violazione del divieto del novum e delle censure generiche. La questione, comunque, che implica un apprezzamento di fatto, non può avere esito in sede di legittimità. Generico e di merito è il gravame relativo alla qualificazione giuridica del reato, "accettata noti tenendo conto dei fatti di causa dai quali la MM appare come mera concorrente nel reato di detenzione di stupefacenti in quanto unicamente interessata a tutelare gli interessi del marito". Il ricorso, infatti, non ricollega, specificamente, il preteso errore di qualificazione ad un determinato fatto-reato e, comunque, sostiene la questione giuridica con censure generiche e di merito, non apprezzabili dal giudice di legittimità.
Generica e manifestamente infondata è la quinta doglianza, relativa al giudizio di responsabilità, che sarebbe stata fondato su "prove illegittime e inutilizzabili", cioè sulle intercettazioni telefoniche autorizzate con decreti asseritamente immotivati. La censura non precisa l'ambito di incidenza del vizio e non rende possibile, quindi, il sindacato sovraordinato, in quanto il difetto di motivazione può investire, astrattamente, i decreti autorizzativi o quelli di proroga, l'uno o l'altro reato, i gravi indizi di colpevolezza oppure l'indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. Peraltro, a norma degli artt. 191 e 271 cpp, sono inutilizzabili soltanto le prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge e non quelle consentite dalla norma, ma acquisite senza l'osservanza delle prescritte formalità. Siffatta ipotesi è regolata, non dalle norme sull'inutilizzabilità, ma da quelle sulle nullità e sulle relative sanatorie. Ne consegue che l'inutilizzabilità comminata dall'art.271 alle violazioni dell'art.267 c.p.p. deve essere confinata alle intercettazioni illecite o a quelle sostanzialmente illegittime, disposte per reati per i quali l'intercettazione non è consentita o a quelle "disposte, autorizzate convalidate o prorogate" senza l'intervento del giudice o del pubblico ministero. La mancata motivazione del decreto, invece, incidendo sulle formalità del procedimento di acquisizione, concreta una nullità che deve essere tempestivamente denunziata e che non può essere dedotta, per la prima volta, davanti alla Corte di Cassazione che, quale giudice della motivazione, deve poter sindacare, a norma dell'art.606,comma 3,c.p.p.,non il provvedimento genetico, ma quello del giudice sovraordinato. Infatti, il ricorso concernente l'inutilizzabilità degli elementi di prova pone, in sostanza, la questione della completezza, correttezza e logicità della motivazione(Cass.Sez,I, 11. 12.92. Perruzza) E, invero, tale questione veniva affrontata compiutamente dalla Corte territoriale. Infatti, risolta quella, tempestivamente devoluta, dell'autorizzazione motivata ad eseguire le intercettazioni in impianti esterni alla Procura della Repubblica, ancorava la responsabilità della MM e dei coimputati, a prescindere dalle intercettazioni telefoniche-e sul punto la sentenza non viene aggredita da censure specifiche-alle confessioni dei maggiori esponenti dell'UI, US, BA, TA, GA, De Santis-coinvolgenti, per il contenuto, gli elementi strutturali dell'associazione e tutti i soggetti in essa implicati a vario titolo.
Generica è, infine, la doglianza in ordine "alla omessa pronuncia sull'entità della pena accessoria", perché non precisa ne' le ragioni della censura ne' la sanzione censurata, tanto più che la Corte territoriale revocava, nei confronti della MM e di alcuni coimputati, le pene accessorie, inflitte in primo grado, dell'interdizione dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della sospensione della patria potestà.
3-Inammissibili sono anche i motivi nuovi proposti dal difensore nell'interesse della MM in ordine alla responsabilità, alla configurabilità del reato associativo, all'elemento soggettivo, alla pena e alla sospensione condizionale.
A norma degli artt.585,comma 4,581,lett.a)c.p.p. e 167 disp.att.dello stesso codice, i motivi nuovi debbono investire il "thema decidendum" delineato dai motivi principali. Il loro contenuto non è autonomo ed indipendente, in quanto si risolve, in sostanza, nella prospettazione di nuove argomentazioni e di ulteriori approfondimenti, idonei a chiarire meglio le doglianze sui punti o capi della decisione già investiti dal gravame. Tale principio spiega la ragione per cui l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende anche ai motivi nuovi che, peraltro, debbono essere presentati, a pena di decadenza, quindici giorni prima dell'udienza. La norma prevede, quindi, anche una inammissibilità per cause endogene, con la conseguenza che il termine di decadenza deve essere computato, onde evitare che venga snaturata la sua natura perentoria, con riferimento alla prima udienza per la quale sia intervenuta una valida vocatio in ius e nella quale sia stato instaurato una rituale rapporto processuale. Il rinvio del processo per l'impedimento del difensore o della parte, intervenuto per cause contingenti, successive al maturare del termine, cioè quando ormai i motivi nuovi dovrebbero essere stati già presentati, non è idoneo a determinare lo spostamento del termine perentorio ormai consunto. Ciò posto, si osserva che i motivi nuovi proposti dal difensore, sono inammissibili per un triplice ordine di ragioni, intrinseche ed estrinseche. Perché depositati tardivamente, il 6 giugno 1997, senza il rispetto del termine di quindici giorni, in relazione all'udienza del 19 giugno 1997,rinviata,con separazione dei giudizi, per l'adesione dei difensori di MM, BA e LI all'astenzione proclamata dalle rappresentanze degli organi professionali. Perché l'inammissibilità dell'impugnazione principale, come statuita, si estende ai motivi nuovi che, comunque, aggrediscono il provvedimento impugnato con contenuti autonomi e indipendenti dai motivi principali di gravame.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio, nei confronti di LI NC, la sentenza impugnata, limitatamente alla pena che riduce di mesi sei di reclusione e lire undici milioni di multa.
Dichiara inammissibili i ricorsi di MM SA e BA NC e condanna costoro al pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 17 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998