Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1998, n. 5764
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Sentenza 17 febbraio 1998

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La maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in pejus", qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata. Il principio trova applicazione, però, soltanto nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato "satellite". Nelle altre ipotesi, nelle quali il reato continuato conserva la sua unità ontologica, trova applicazione, invece, il disposto del comma quarto dell'art.597 cod. proc. pen., che ha lo scopo di rendere generale e effettivo il divieto, con la conseguenza che l'esigenza di non modificare "in malam partem" le statuizioni sanzionatorie investe non solo la pena finale, ma anche i calcoli intermedi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1998, n. 5764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5764
    Data del deposito : 17 febbraio 1998

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