Sentenza 28 aprile 2008
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti del giudice che abbia rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, traendo direttamente dai fatti oggetto della prospettazione accusatoria i dati necessari per la soluzione dell'accertamento incidentale demandatogli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 29171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29171 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/04/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1133
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 44048/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC CA, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 5 ottobre 2007 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, con le quali si chiede la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da CA CA nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli dott. Angelo Capozzi.
2. A motivo della dichiarazione di ricusazione, ex art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), l'imputato aveva dedotto che l'affermazione secondo la quale "deve ritenersi che il CA partecipi ai proventi dell'attività illecita dell'associazione e comunque dell'attività di spaccio notoriamente ad alta redditività", posta dal Giudice a fondamento della reiezione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituiva indebita anticipazione del suo convincimento sui fatti oggetto della regiudicanda.
3. Osservava la Corte d'appello che la proposizione additata non costituiva invece manifestazione indebita di giudizio giacché spettava al Giudice valutare anticipatamente, "ancorché sommariamente" ai fini della domanda di patrocinio, i fatti oggetto del processo sotto l'esclusivo profilo del "tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, della attività economiche eventualmente svolti", senza che ciò comportasse anche l'esame dei restanti aspetti del merito processuale: tant'era che il Giudice s'era espresso col termine "appare".
4. Ricorre il CA, personalmente, e chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Con motivo unico denunzia violazione dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 e vizio di motivazione. Deduce che ai sensi dell'art. 96, testo unico citato il Giudice aveva l'obbligo di assumere le necessarie informazioni (comma 3) su tenore di vita, condizioni economiche personali e familiari e attività lavorative del richiedente: il Giudice dell'udienza preliminare aveva eluso tale obbligo sostituendolo con il proprio convincimento sulla fondatezza dell'accusa, peraltro dogmaticamente affermata, senza necessità e fuori da ogni collegamento con l'attività giurisdizionale cui era chiamato.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente è stata rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare sul rilievo che doveva ritenersi che l'imputato partecipasse ai proventi dell'attività illecita dell'associazione e comunque dell'attività di spaccio notoriamente ad alta redditività. Il giudice ha dunque tratto direttamente dalla prospettazione accusatoria la conseguenza che il CA godeva di elevati redditi da delitto. S'è dunque espresso con una proposizione il cui senso era che sulla base dei fatti così come esposti in imputazione l'imputato non poteva essere ammesso a difendersi a spese dello Stato.
Ora, va precisato che con la sentenza n. 283 del 2000 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "l'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto") la Corte costituzionale ha espressamente escluso dal proprio dictum ogni allargamento delle ipotesi di ricusazione per effetto di "anticipazioni", o meglio manifestazioni del convincimento, espresse nell'ambito del medesimo procedimento. Sicché, proprio perché l'anticipazione di giudizio per essere considerata pregiudicante deve avere la stessa ampiezza, gli stessi contenuti sostanziali e lo stesso oggetto della decisione finale di merito, essa ricorre soltanto con riferimento ai casi in cui sia stata espressa in un diverso procedimento.
Infatti, se la decisione presa nell'ambito dello stesso procedimento, con la quale il giudice manifesta un qualche suo convincimento, va ad iscriversi coerentemente nella sequenza ordinata di atti e di cognizioni incidentali che fanno il processo ("ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo;
poiché ... ogni provvedimento ordinatorio o istruttorie implica o può implicare una delibazione del merito", Corte cost., ord. n. 24 del 1996), essa non può determinare alcuna menomazione dell'imparzialità capace di "rompere la necessaria unità del giudizio e la sua intrasferibilità" (Corte cost., sent. n. 177 del 1996, con riferimenti a precedenti decisioni).
Tanto premesso è dunque evidente come per la soluzione del dubbio sull'imparzialità del Giudice prospettato con la dichiarazione di ricusazione in esame il tema da verificare è se detto Giudice abbia legittimamente tratto dai fatti oggetto del thema probandum principale i dati necessari per la soluzione dell'accertamento incidentale demandatogli.
E la soluzione non può che essere positiva, trattandosi di decisione incidentale, valida "allo stato", che trae fondamento nei poteri del giudice in sede di esame dell'istanza (ampliati a seguito della L. n.134 del 2001 e confermati dal D.P.R. n. 115 del 2002), tra i quali vi
è quello di tener conto al fine della ammissione al patrocinio a spese dello Stato del tenore di vita e di quant'altro previsto dalla L. n. 217 del 1990, novellato art. 1, comma 9 bis (cui corrisponde l'art. 96, attuale T.U., comma 2).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008