Sentenza 3 novembre 2020
Massime • 1
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che irroghi congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria (nella specie, arresto e ammenda), qualora, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena risulti superiore a quella irrogata con la prima sentenza, anche se di specie diversa (nella specie, reclusione), in quanto, avendo l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. finalità di coordinazione logica tra i due termini in essa contenuti, deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2020, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
01762-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO сл А LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: novelsz genball 2020 Dott. Giovanni LIBERATI Presidente Consigliere rel. SENTENZA N..1530 Dott. Andrea GENTILI Dott. Luca SEMERARO Consigliere Dott. Alessio SCARCELLA Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Antonio CORBO Consigliere n. 4785 del 2020 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AC AF, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 7522 del 2019 della Corte di appello di Napoli del 30 ottobre DEPORTING CANCELLE 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
1 8 GEN 2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
REFTERTO ANC sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla condanna alle spese in favore della parte civile ed il rigetto del ricorso nel resto. Sentita, altresì, per il ricorrente, l'avv.ssa Paola TORTORA, del foro di Torre Annunziata, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe PARASANDOLO, del foro di Torre Annunziata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza n. 1105 del 2011 la Terza Sezione di questa Corte di cassazione ha annullato la sentenza con la quale, il precedente 21 aprile 2010, la Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di AC AF, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, in data 16 dicembre 2008, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, per avere egli realizzato, in zona tutelata dal punto di vista paesaggistico, delle opere edili, consistenti nell'ampliamento di un edificio preesistente, in assenza sia del permesso a costruire che del nulla osta paesaggistico e senza avere adempiuto alle formalità imposte dalla normativa edilizia in materia antisismica. Con la originaria sentenza del Tribunale oplontino il AC era stato, invece, assolto, per insussistenza del fatto, dalla imputazione di falso. La sentenza della Corte di appello, come detto confermativa di quella del giudice di primo grado, era stata annullata, con rinvio, con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla circostanza che la Corte territoriale non aveva riconosciuto in favore del AC il beneficio della non menzione. AV In sede di rinvio la Corte di appello partenopea, con sentenza del 29 settembre 2016, ha rideterminato la pena, già inflitta al prevenuto nella misura di ani 1 e mesi 2 di reclusione, in quella di 10 mesi di reclusione, disponendo che di essa non fosse data menzione nel certificato penale del prevenuto. Nuovamente adita dall'imputato, la Corte di cassazione, con sentenza n. 4632 del 2019 della Quarta Sezione penale, ha annullato la sentenza ultima citata, avendo osservato che essendo intervenuta anteriormente alla - emissione della sentenza impugnata la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 2016 con la quale era stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del digs n. 42 del 2004, cioè una delle disposizioni la cui violazione era stata contestata al AC, nella parte in cui in esso era qualificato come delitto anche in caso in cui non siano superarti i limiti quantitativi di cui alla successiva lettera b) - la Corte di merito avrebbe dovuto verificare, ai fini dell'accertamento della tipologia di reato commesso dal AC, se i limiti in questione fossero stati o meno superati. Nuovamente intervenendo sulla questione, la Corte di appello di Napoli ha, in riforma della originaria sentenza a carico del prevenuto (erroneamente 2 individuata in una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 3 gennaio 2019), prosciolto il AC rispetto alla violazione di carattere paesaggistico, a seguito della riqualificazione del fatto contestato in guisa di contravvenzione, stante l'intervenuta prescrizione del reato, mentre ha rideterminato la pena a carico del medesimo, in relazione ai restanti reati, la contravvenzione edilizia e quella alla normativa antisismica, nella misura di mesi 7 di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda, condannando, altresì, il prevenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore del Comune di Massalubrense, costituitosi parte civile. Ha nuovamente interposto ricorso per cassazione l'imputato osservando che, a seguito della rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello (mesi 7 di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda in luogo degli originari mesi 10 di reclusione) sarebbe stato violato, una volta operata la conversione figurativa della pena pecuniaria in pena detentiva, sulla base del criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, il principio del divieto della reformatio in peius. Parte ricorrente ha, altresì, lamentato l'errore in cui sarebbe caduta la Corte territoriale nel liquidare le spese processuali in favore della parte civile, Comune di Massalubrense, che non aveva partecipato al giudizio di rinvio e non AV aveva chiesto, pertanto, la liquidazione delle spese di difesa. Ha infine lamentato il fatto che la Corte territoriale abbia determinato la pena da scontare per i reati residui senza motivare le ragioni che la avevano indotta a tale indicazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata come da motivazione che segue. Fondato è, infatti, il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Massalubrense cui il AC è stato sottoposto dalla Corte di appello partenopea con la sentenza impugnata. Premesso che, per come risulta dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 30 ottobre 2019, la parte civile che aveva partecipato alle precedenti fasi del giudizio non si è costituita di fronte a detta Corte territoriale in occasione della fase di rinvio successiva all'annullamento della sentenza della medesima Corte del 29 settembre 2016, disposto con sentenza 3 Zhilenoci di questa Corte n. 4632 del 25 ottobre 2018, si rileva che, secondo il condivisibile orientamento interpretativo di questo supremo consesso, la condanna dell'imputato condannato alla rifusione delle spese di difesa affrontate dalla costituita parte civile, seppure non richiede il formale deposito di una nota spese da parte di quest'ultima, tuttavia presuppone, in ossequio al generale principio della domanda che regola, anche laddove esso sia incidentalmente innestato nel giudizio penale, il processo civile, la formulazione di una espressa richiesta da parte del rappresentante della parte civile (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 18 gennaio 2019, n. 2311). Richiesta che, nella presente occasione, stante la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di rinvio, non era stata affatto formulata. Ma, d'altra parte, in termini ancora più puntuali questa Corte ha stabilito che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale a carco della parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto;
ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile pur vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna AN attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 febbraio 2019, n. 6965; sostanzialmente nel medesimo senso anche: idem Sezione II penale, 14 ottobre 2014, n. 42934). Al riguardo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con l'eliminazione della condanna alla rifusione delle spese di giudizio relative al secondo giudizio di rinvio per come liquidate dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza del 30 ottobre 2019 a carico del AC. Fondato è, anche, il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa del AC;
con esso è lamentata la violazione del principio del divieto di reformatio in pejius che sarebbe derivata dall'avere la Corte di Napoli rideterminato la pena originariamente quantificata, prima che questa Corte annullasse la sentenza - del 29 settembre 2016 della Corte di Napoli, previa riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, in mesi 10 di reclusione in mesi 7 di - arresto ed euro 21.000,00 di ammenda. A tale pena la Corte era pervenuta, una volta dichiarata la prescrizione del reato paesaggistico, qualificato lo stesso, in ossequio alla sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, siccome contravvenzione e non più come delitto Zhib a e confermata la unificazione delle restanti contravvenzioni sotto il vincolo della continuazione, partendo dalla pena di mesi 9 (per un evidente, quanto trascurato poiché non corretto, refuso, nella motivazione della sentenza si parla di "anni") di arresto ed euro 31.000,00 di ammenda quanto al reato di cui al capo a) della rubrica, ritenuto il più grave, ridotta di un terzo per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aumentata sino alla pena inflitta ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen. Un siffatto modus procedendi ha, tuttavia, condotto in realtà alla paradossale conseguenza che, pur a seguito dell'avvenuto proscioglimento dell'imputato in ordine ad uno dei reati a lui contestati per effetto della sua estinzione per prescrizione, sia stata a danno di questo irrogata una pena più severa di quella che a carico del AC era stata inflitta dalla Corte vesuviana con la sentenza precedentemente annullata. Come, infatti, è stato puntualizzato dalla Corte regolatrice, non vi è violazione della regola del divieto di reformatio in pejus laddove, una volta venuto meno il vincolo della continuazione per un reato, ritenuto il più grave, punito, diversamente dagli altri, con la sola pena detentiva, il giudice del gravame ridetermini la pena, in relazione ai residui reati, irrogando congiuntamente le pene, detentiva e pecuniaria, previste per il più grave di questi;
ma ciò, è stato opportunamente precisato, solo in quanto, applicato il criterio di conversione di cui all'art. 135 cod. pen., la pena in tal modo risultante non sia più severa di quella precedentemente irrogata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 ottobre 2018, n. 43835; idem Sezione III penale, 22 gennaio 2015, n. 2833; nel medesimo senso, cioè della necessaria verificazione attraverso il meccanismo della conversione della pena pecuniaria in pena - detentiva secondo i termini di cui all'art. 135 cod. pen. - della non esuberanza del coacervo della pena detentiva e della pena pecuniaria successivamente irrogata rispetto a quella anteriormente determinata: Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 gennaio 1998, n. 1133). Nel caso in esame, laddove si operi la conversione della pena pecuniaria materialmente irrogata al AC dalla Corte di Napoli con la sentenza impugnata, in ragione del criterio di conversione vigente al momento in cui il fatto è stato contestato al prevenuto (cioè il 15 giugno 2006) - dovendosi applicare, stante il più oneroso effetto per l'imputato cui si perverrebbe applicandosi il criterio di conversione entrato in vigore a seguito della modifica apportata all'art. 135 cod. pen. con l'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009, la previgente legge essendo essa più favorevole per il prevenuto - pari 5 Glibanovi ad euro 38,00 pro die, si giungerebbe alla quantificazione di una pena detentiva, arrotondata per difetto, pari a giorni 552, cioè circa 18 mesi di arresto, che sommati ai 7 mesi di arresto direttamente irrogati risultano macroscopicamente esuberanti rispetto ai 10 mesi di reclusione irrogati con la sentenza precedentemente annullata su istanza del solo imputato. Né ha un qualche rilievo, in una fattispecie quale è la presente, ai fini della esclusione della violazione del principio del divieto di reformatio in pejus il fatto che nella precedente sentenza la pena detentiva irrogata fosse quella della reclusione mentre nella sentenza ora in scrutinio sia stata applicata la diversa pena, congiunta, dell'arresto e dell'ammenda. Infatti, deve ritenersi che l'espressione contenuta nel comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen., laddove impone al giudice, in caso di impugnazione proposta al solo imputato, di non irrogare una pena più severa "per specie o quantità", preveda che all'utilizzo della congiunzione "o" - diversamente da quanto ritenuto da questa stessa Corte in altra occasione nella quale è stata ad essa attribuita una funzione esclusivamente disgiuntiva avversativa implicante la conseguenza che l'indice di gravità della "quantità" vada riferito solamente a categorie di pene appartenenti alla stessa specie, secondo la elencazione AN contenuta nell'art. 17 cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 febbraio 2017, n. 6025) corrisponda, invece, una finalità disgiuntivo- - copulativa, comportante la coordinazione logica fra due espressioni (nel caso in esame: "specie o quantità") che abbiano nell'ambito della frase - in assenza di una contrapposizione fra di esse o di una reciproca esclusione - la medesima funzione identificativa di un oggetto su cui l'azione ricade. Si richiama, onde chiarire il pensiero, e traendo spunto dalla più accreditata pubblicistica scientifica in argomento, la diversa valenza che la predetta congiunzione "o" ha nelle seguenti due frasi: "usciamo o guardiamo la Tv"; "sono stati annunciati licenziamenti o pensionamenti anticipati"; laddove è evidente che nel primo caso le due azioni contenute nella frase riportata ad esempio sono poste in rapporto di alternativa logica, mentre nel secondo caso le stesse indicano un elenco di possibilità, ove l'una non comporta l'esclusione dell'altra. Nel caso in esame, mentre il concetto di "specie" della pena deve indubbiamente intendersi richiamare la indicazione a tale fine contenuta nell'art. 17 cod. pen., l'espressione "quantita" appare piuttosto riferita, data la omogenea classificazione delle pene in esso riportate, alla dialettica 6 белой Shibere nominalistica fra "pene detentive" e "pene pecuniarie" di cui è espressione l'art. 18 cod. pen.. Ed è la omogeneità interna che caratterizza tali diverse tipologie sanzionatorie che consente, appunto per tipologie (appunto: pene detentive da una parte e pene pecuniarie dall'altra), la comparazione per quantità anche delle pene di specie diverse irrogate in due diverse sentenze onde verificare se vi sia stata o meno con la seconda sentenza la reformatio in pejus della sanzione della sanzione irrogata con prima sentenza, ove la stessa sia stata impugnata dal solo imputato. La sentenza censurata deve, pertanto, essere annullata, relativamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, nessun effetto avendo sulla presente vicenda (diversamente da quanto in precedenza verificatosi per il reato paesaggistico) il decorso del tempo ai fini della maturazione della prescrizione anche dei reati edilizi, posto che, come segnalato da questa Corte con la precedente sentenza n, 4632 del 2019, in ordine alla responsabilità del AC per questi il relativo accertamento è divenuto definitivo già a seguito della pronunzia della sentenza di questa stessa Sezione III della Corte di cassazione n. 1105 del 12 maggio 2011. Il terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di motivazione in merito al criterio seguito nella dosimetria della pena, è evidentemente assorbito dall'accoglimento del più generale motivo riguardante la violazione di legge in cui la Corte partenopea è incorsa nella determinazione della pena a carico del AC.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese a favore della Parte civile, che elimina, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, in relazione al trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILII) (Giovanni LIBERATI) Aundofin g Slibenow Vey ERTO