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Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL VO IL nato a [...] il [...] DI CC AN nato a [...] il [...] IA IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 5216 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato UC Di IC, PP DE OL e OR IA alla pena di un anno di reclusione e di 200,00 euro di multa ciascuno, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 453 e 455 cod. pen. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Ricorso Di IC. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'invocata sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 53 e seg. I. n. 689 del 1981. 4. Ricorso DE OL. 4.1. Con l'unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, peraltro, erroneamente condannato anche per la violazione dell'art. 453 cod. pen., sulla base del numero non rilevante di banconote. 5. Ricorso IA. 5.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'esclusa grossolanità del falso, alla luce della immediata rilevabilità della contraffazione. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, Considerato in diritto Ricorso Di IC 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che valorizza l'inidoneità di una confessione successiva all'emergere di univoche evidenze investigative ad essere positivamente apprezzata in termini di contenimento della pena e che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 1 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto ai cenni che si colgono nel motivo alla dosimetria della pena, è appena il caso di notare che il ricorrente neppur contesta che sia stato applicato il minimo edittale. 2. Il secondo motivo è inammissibile dal momento che il dovere di provvedere del giudice dell'impugnazione sorge solo a seguito di una richiesta dotata di caratteri di specificità, nella specie assenti, come chiarito da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo Rv. 269125 - 01, la quale in motivazione ha puntualizzato che, a diversamente ritenere, il giudice sarebbe onerato, in presenza di una mera generica sollecitazione, ma in assenza di qualunque allegazione da parte dell'interessato, di una serie di verifiche, valutazioni e prognosi, anche discrezionali, necessitate dall'esigenza di verificare l'esistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi, di valutare discrezionalmente la soluzione più «idonea al reinserimento sociale del condannato», di formulare una prognosi circa il futuro rispetto delle prescrizioni, di «specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata» (art. 58 cit.), di determinare l'ammontare della pena pecuniaria entro ampi limiti di discrezionalità tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare (art. 53, secondo comma, stessa legge). Ricorso DE OL 3. La doglianza prospettata è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che giunge a criticare l'applicazione dell'art. 453 cod. pen., laddove l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (il richiamo all'art. 453 cod. pen. è, infatti, limitato alla necessità di individuare la pena da ridurre poi ai sensi dell'art. 455 cod. pen.) Ricorso IA 4. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza e in termini di assoluta genericità, ripropongono le stesse ragioni in tema di grossolanità del falso già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni 2 argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 5. Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate supra sub 1, con la precisazione che il IA neppure risulta avere dedotto, a differenza del Di IC, alcun elemento concreto destinato ad essere apprezzato in vista della mitigazione del trattamento sanzionatorio. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 07/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 5216 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato UC Di IC, PP DE OL e OR IA alla pena di un anno di reclusione e di 200,00 euro di multa ciascuno, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 453 e 455 cod. pen. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Ricorso Di IC. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'invocata sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 53 e seg. I. n. 689 del 1981. 4. Ricorso DE OL. 4.1. Con l'unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, peraltro, erroneamente condannato anche per la violazione dell'art. 453 cod. pen., sulla base del numero non rilevante di banconote. 5. Ricorso IA. 5.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'esclusa grossolanità del falso, alla luce della immediata rilevabilità della contraffazione. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, Considerato in diritto Ricorso Di IC 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che valorizza l'inidoneità di una confessione successiva all'emergere di univoche evidenze investigative ad essere positivamente apprezzata in termini di contenimento della pena e che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 1 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto ai cenni che si colgono nel motivo alla dosimetria della pena, è appena il caso di notare che il ricorrente neppur contesta che sia stato applicato il minimo edittale. 2. Il secondo motivo è inammissibile dal momento che il dovere di provvedere del giudice dell'impugnazione sorge solo a seguito di una richiesta dotata di caratteri di specificità, nella specie assenti, come chiarito da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo Rv. 269125 - 01, la quale in motivazione ha puntualizzato che, a diversamente ritenere, il giudice sarebbe onerato, in presenza di una mera generica sollecitazione, ma in assenza di qualunque allegazione da parte dell'interessato, di una serie di verifiche, valutazioni e prognosi, anche discrezionali, necessitate dall'esigenza di verificare l'esistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi, di valutare discrezionalmente la soluzione più «idonea al reinserimento sociale del condannato», di formulare una prognosi circa il futuro rispetto delle prescrizioni, di «specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata» (art. 58 cit.), di determinare l'ammontare della pena pecuniaria entro ampi limiti di discrezionalità tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare (art. 53, secondo comma, stessa legge). Ricorso DE OL 3. La doglianza prospettata è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che giunge a criticare l'applicazione dell'art. 453 cod. pen., laddove l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (il richiamo all'art. 453 cod. pen. è, infatti, limitato alla necessità di individuare la pena da ridurre poi ai sensi dell'art. 455 cod. pen.) Ricorso IA 4. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza e in termini di assoluta genericità, ripropongono le stesse ragioni in tema di grossolanità del falso già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni 2 argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 5. Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate supra sub 1, con la precisazione che il IA neppure risulta avere dedotto, a differenza del Di IC, alcun elemento concreto destinato ad essere apprezzato in vista della mitigazione del trattamento sanzionatorio. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 07/11/2022