Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2003, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU02287 03 IN NOM D L P LO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 1247/01 Consigliere Cron. 5182 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 25/11/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AP IA, RO NA RI, RO FRANCO, RO AU, RO RAFFAELE, RO SANDRA, RO ANTONIO, 2002 RO ROSALBA;
intimati 4810 -1- del Tribunale di avverso la sentenza n. 160/00 ☑/98; CCSENZA, depositata il 28/01/00 R.G. N.
4. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 1247/01 Svolgimento del processo La Società di Trasporti e Servizi Ferrovie dello Stato p.a. ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epi- grafe, del Tribunale di Cosenza che, confermando quella di primo grado, ha accolto la domanda di IA AP e degli altri litisconsorti sopra identificati volta ad ottenere la condanna alla riliquidazione dell'indennità di buonu- scita comprensiva dei miglioramenti economici previsti dal ccnl FS 1990/92, anche se decorrenti da data succes- siva a quella della rispettiva cessazione dal servizio, oltre rivalutazione ed interessi. La sentenza impugnata ha argomentato che alla luce degli artt. 37, 38 e 96 del ccnl 1990/92 la volontà delle parti intendeva comprendere nell'indennità di buonuscita tutti i benefici economici previsti dal contratto collettivo anche per i dipendenti cessati dal servizio nell'arco della sua vigenza. Contro questa sentenza la Società ricorrente prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti, ulterion mente illustrati da memoria. Parte resistente, sebbene ritualmente intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso per cassazione la Società di Trasporti e Servizi Ferrovie dello Stato p.a. illustra "viola- zione e falsa applicazione dell'art. 14, legge 14 dicembre 1973, n. 829. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale. Violazione e falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e sgg. cod. civ. in relazione all'art. 96 del c.c.nl applicato. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", denunciando l'immotivato convincimento esegetico del Tribunale che ha trovato, ormai, in una copiosa giurisprudenza della Corte di legittimità, un assetto condiviso e definitivo circa la netta dis inzione, operata contrattualmente, fra la volontà di sistemazione della parte previdenziale, ovvero sulla in- dennità di buonuscita, su cui non incidono i miglioramenti contrattuali successivi al collocamento a riposo, essen- done espressamente disciplinata l'erogazione dall'art. 14 della 1. 14 dicembre 1973, n. 829, richiamato dall'art. 96, ccnl, cit, e il trattamento di quiescenza, che li accoglie. A cominciare dalla sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400 secondo cui, nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, é corretto privilegiare la soluzione negativa circa la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità di buonu- scita, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contratta- zione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere, sicché non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non perce- piti al momento della estinzione del rapporto, per passare alla decisione, sempre di questa Corte n. 5042 del 18 a- prile 2000, che ha ritenuto che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'OPAFS e quindi, soppressa l'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, vada commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contribu- 3 to a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente e ricordare, per completezza, la n 8558 del 23 giugno 2000, che ha confermato lo stesso principio, va negato che il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il periodo 1990-1992, possa avere validamente previsto il computo del- l'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione comprensiva di tutti gli aumenti previsti dal medesimo con- tratto anche con riferimento ai lavoratori cessati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, poiché una clausola in tal senso contrasterebbe con la disciplina legale di detta indennità, commisurata per legge all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore (art. 220 d.P.R. 11. 2092 del 1973 sul trattamento di quiescen- za e art. 14 legge n. 829 del 1973, vigente ex art. 21, 1. n. 210 del 1985; v. anche art. 13 del D.L. n. 98 del 1995, convertito dalla 1 n 204 del 1995). A ciò si aggiunga, sia pure per i dipendenti da altro Istituto erogante (INPDAP), che gli stessi principi hanno trova- to ulteriore conferma nella sentenza, sempre di questa Corte n. 13222 del 4 ottobre 2000 e in una serie numerosis- sima di successive decisioni costantemente conformi che hanno escluso, qualora il dipendente pubblico abbia per- cepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali, previsti complessivamente, ma scaglionati nel tempo dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premiale per il servizio complessi- vamente prestato va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto, in quanto previsti per scaglioni successivi al collocamento in quiescenza. In conclusione non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, oltretutto non essendo stati versati i corrispondenti contributi. Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto con cassazione dell'impugnata sentenza. Poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di diritto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata dal dipendente. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal dipendente, compensando tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002 Il Consigliere no Il Presidente Kilimi nina сменаSvarselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 FEB. 2003, de oggi, CANCELLIERE Qucia Stars B.