Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7936 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 67671 REPUBBLICA ITALIANA 07-936/02 NOME DEL POPOLO ITALIANO REMA DI CASS.E SUPREMA LA 5 6 . SEZIONE QUI 8 E 9 N 1 N / O 4 I / 6 . Z 2 L agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A L . R A R . T . P S . B I D A G R.G.N.643/2000 T L E Pasquale Presidente REALE S E 1 R D 3 I 1 A S D N № E S E Consigliere PAPA Dott. Enrico T I A N Cron.21855 E S E Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Consigliere Rep.Dott. Vincenzo DI NUBILA -- Consigliere Ud. 15/01/2002 DI BLASI Rel. Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Processo SENTENZA -Appello Termini -Applicabilità sul ricorso proposto da: termine lungo di cui all'art.327 C.p.C. comma 1°. PITAGORA S.R.L., in persona del FALLIMENTO ISTITUTO Curatore avv. Vito Valenti, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Vilardo, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Poma n.4 presso lo Studio dell'Avv. Maria Gioia Conte - ricorrente ак
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 6 N. 67671 9 ין · controricorrente - Commissione Tributaria avverso la sentenza della Regionale di Palermo Sez. 9 n.168/98 del 21-10-1998, depositata il 13-11-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento notificato il 9-11-1982, l'Ufficio II.DD. di Palermo, rettificava il reddito imponibile ai fini IRPEF ed ILOR, dichiarati per l'anno 1979 dalla S.r.L. Istituto Pitagora ' elevandolo da L.
4.107.000 a L.257.044.000. L'impugnazione della contribuente veniva rigettata dall'adita Commissione Tributaria di primo grado con sentenza n.6224 del 16-07-1987. L'appello proposto dalla Curatela della società- nelle veniva dichiarato inammissibile, perchémore fallita - tardivo, giusta decisione della C.T.R. - Sicilia - di Palermo n.168/98 del 21-10/13-11/1998. Con ricorso notificato il 28-12-1999, ed affidato a due mezzi, il fallimento ha chiesto la cassazione della ° dell'art.375 c.p.c., nella nuova formulazione, e dell'art.38 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice. Ed, invero, la giurisprudenza (Cass. n.202 e n.668 del n. 848 e n. 6636 del 1993; n.3200 e n.4260 del 1992; n. 5061 del 1996; n.7289 del 1997; n.9897 del 1994; 2001) ha da tempo affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui il primo comma dell'art.327 c.p.c. enuncia un principio di carattere generale applicabile in tutto l'ordinamento processuale, e quindi anche nel processo tributario. Ne consegue che le sentenze di primo e secondo grado emesse dalle Commissioni Tributarie, non possono essere più impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione, a meno che la parte, rimasta contumace, non dimostri la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del terzo comma dell'art.327 C.p.C.. In applicazione di tale pacifico principio, che questo Collegio condivide e dal quale non si ravvisano, nel caso, ragioni per discostarsi, il ricorso va rigettato, non essendo contestata in fatto la circostanza della proposizione dell'appello oltre il termine lungo previsto dal primo comma del richiamato art.327 C.p.C., e non essendo allegata, ne provata la circostanza legittimante l'applicazione dell'ultimo comma del 6 1 sentenza di appello. notificato il 5-02-1999, Con controricorso chiesto il rigetto l'Amministrazione ha dell'impugnazione. Con atto 3-10-2001, il Procuratore Generale ha chiesto, ai sensi degli artt.375 C.p.C., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L.24-3-2001 n.89, e 138 delle Disposizioni di attuazione, la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE due motivi del ricorso il Fallimento Con dell'Istituto Pitagora S.r.L., censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt.22, 25, 38 e 39 del DPR n. 636/1972, dell'art.74 del D. legs.vo n.542/1992, degli artt. 12 e 14 preleggi e dell'art.327 c.p.C., deducendo l'erroneo operato della C.T.R., nel dichiarare intempestivo l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, dovendo, per contro, ritenersi rituale l'impugnazione essendo stata formulata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del giudice di primo grado. Trattasi di doglianze manifestamente infondate, che legittimano la definizione del ricorso, così come richiesto dal Procuratore Generale, ai sensi medesimo articolo. Infatti, come, peraltro, evincesi dagli atti in esame, l'appello, nel caso, risulta proposto in data 24-10- 1988 e, quindi, tenuto conto che la sentenza impugnata era stata depositata il 17-07-1987, a distanza di oltre dieci anni e, quindi, ben oltre il termine previsto comma I C.p.C., così dalla disposizione dell'art.327 normativa sulla sospensione come integrata dalla feriale dei termini. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 15 Gennaio 2002. ASSATIONS Il Presidente Dott. Pasquale Reaalg Beale Il Consigliere Relatore - Estensore IL CANCELLIERE $1 Dott. Antoni Di Blasi Arnaldo CasandAmal DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG. 2002Oggi IL CANCELLIERE C Arnaldo Casano