Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. È pertanto legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, delle pene accessorie non applicate in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 30122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30122 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
30 122-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3945 Aldo Cavallo Presidente - UP - 20/12/2016 Claudio Cerroni - Relatore - R.G.N. 34238/2016 Emanuela Gai Ubalda Macrì Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EM PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2016 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 maggio 2016 la Corte di Appello di Palermo ha confermato sentenza del 29 settembre 2015 del Tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato PA EM alla pena, sospensivamente condizionata e col beneficio della non menzione, di giorni venti di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e con la previa concessione delle attenuanti generiche, in relazione ai reati, uniti nel vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 44, comma 1 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché agli artt. 64, 65, 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed infine agli artt. 81 cpv. cod. pen., 83, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001. La Corte territoriale infine ordinava, in sede di integrazione del dispositivo, la demolizione delle opere abusive.
2. Avverso il predetto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che in base alle testimonianze acquisite in giudizio avrebbe dovuto essere applicata la normativa di cui alla legge della Regione Sicilia 20 aprile 2003, n. 4, atteso che non era stata toccata la sagoma della costruzione ma era stata disposta solamente una redistribuzione degli spazi interni, così non dovendosi richiedere il rilascio di concessioni o autorizzazioni, trattandosi di opera precaria in cui i lavori non avevano appunto comportato un mutamento della sagoma, presentando altresì caratteri di facile amovibilità e non comportando in tal caso alcun effetto - demolitorio degli elementi collegati.
2.2. Col secondo motivo è stata contestata la statuizione della Corte territoriale che, attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale, aveva integrato il dispositivo della sentenza del Tribunale disponendo la demolizione delle opere abusive. Dal momento infatti che tale ordine, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, doveva considerarsi sanzione penale, esso avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione da parte del Procuratore generale, al fine di essere devoluto alla cognizione del Giudice di appello. Da ciò discendeva la nullità della sentenza.
3. Il Procuratore generale ha invece concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione. し CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In relazione al primo motivo di censura, si osserva anzitutto (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia ed altri, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. 2 Ciò posto, la Corte territoriale ha dato conto che, dalla documentazione fotografica acquisita agli atti processuali, si evinceva del tutto agevolmente il carattere per nulla precario ma strutturale e definitivo degli interventi edilizi di ampliamento del fabbricato esistente, realizzati tramite lo spostamento di muri perimetrali, l'abbattimento di altro muro perimetrale, la realizzazione di ampio porticato con struttura in legno e cemento e copertura in coppi siciliani. In proposito, è appena il caso di ricordare che a suo tempo fu sostenuto (ma il principio è all'evidenza il medesimo) che doveva considerarsi soggetta a concessione edilizia la realizzazione di una struttura consistente in un solaio soprastante a colonne in cemento armato, innestate nelle strutture di un fabbricato, ancorché priva di chiusura o tamponatura;
non possono non considerarsi organismi edilizi, infatti, i porticati coperti, non solo in relazione alla loro autonoma utilizzabilità, ma anche in considerazione del fatto che realizzano un vero e proprio corpo di fabbrica, avente incidenza concreta e ben visibile sulla fisionomia dell'immobile, di cui vengono ad essere mutati il volume complessivo e l'aspetto esteriore (Sez. 3, n. 7613 del 06/05/1994, Petrillo, Rv. 198409). Ancor più recentemente, è stato ribadito che il portico deve considerarsi intervento edilizio soggetto a permesso di costruire. In particolare, si è precisato che rientrano nella nozione di pertinenza le cose, mobili ed immobili, le quali, pur conservando la loro individualità ed autonomia, vengono poste in durevole rapporto di subordinazione con altre per servire al miglior uso di queste ovvero per aumentarne il decoro e dalle quali possono essere separate senza alterazione dell'assenza e della funzione sia della cosa principale che di quella accessoria (Sez. 3, n. 12938 del 07/10/1988, dep. 1989, Bifulco, Rv. 182157; in specie era stato escluso che un porticato potesse essere annoverato tra le pertinenze, poiché il portico non conserva una propria individualità e non è utilizzabile autonomamente). In materia edilizia, per pertinenza deve infatti intendersi un'opera che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato, così che deve escludersi tale qualifica all'ampliamento di un edificio anche se finalizzato al completamento o miglioramento dei bisogni cui l'immobile principale è destinato (Sez. 3, n. 33657 del 12/07/2006, Rossi, Rv. 235382; in applicazione di tale principio si è esclusa la natura pertinenziale del portico di un fabbricato)(così, complessivamente, Sez. 3, n. 4956 del 15/01/2015, Romanazzi). Al riguardo, quindi, la Corte territoriale si è pienamente adeguata all'insegnamento consolidato, né per vero dallaper quanto possa valere - - deposizione allegata del teste IC, dipendente dal Corpo forestale, si evince elemento di sorta per escludere l'assoggettamento di porticato e veranda al permesso di costruire, esplicitamente ribadito dal teste (fermo restando che ivi 3 si accenna anche ad ulteriori ampliamenti dell'immobile, cfr. pagg. 6 e 7 del verbale prodotto). In particolare, poi, in ragione della censura del ricorrente in ordine all'applicazione della normativa regionale siciliana in materia, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici, per le quali l'art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione, va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv. 261156; conf. Sez. 3, n. 16492 del 16/03/2010, Pennisi, Rv. 246771; Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007, Camarda, Rv. 237533). Ed in specie, vista anche la prodotta documentazione fotografica, va senz'altro confermato che le due sentenze di merito, reciprocamente integrandosi, hanno correttamente ravvisato che la struttura complessivamente realizzata ben poco di precario presentava, realizzando un'apprezzabile trasformazione del territorio (oltretutto in zona con vincolo sismico e senza le dovute comunicazioni all'Ufficio del Genio Civile).
4.2. Per quanto poi riguarda il secondo motivo di ricorso, è stato più volte sostenuto che l'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa (Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, Bognanni, Rv. 260421). Infatti il divieto della reformatio in peius che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, l'ordinamento processuale impone al giudice di dellaappello, attiene alle ipotesi di aggravamento per specie o quantità - - pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici;
in detto divieto non è compreso l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito [all'epoca] dal giudice ai sensi dell'art 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella ed altro, Rv. 214608). In conclusione, quindi, ed in ogni caso anche a prescindere dalla ricordata natura dell'ordine di demolizione, è principio generale che deve 4 considerarsi legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. che sancisce il divieto della reformatio in peius quando appellante sia il solo imputato non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Ciocci, Rv. 239474).
4.3. In conclusione, pertanto, entrambi i motivi di impugnazione sono infondati e devono essere disattesi.
5. Il rigetto del ricorso comporta pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20/12/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Фело м Aldo Cavallo Claudio Cerroni سلا beu DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 105