Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 30122
CASS
Sentenza 20 dicembre 2016

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La previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. È pertanto legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, delle pene accessorie non applicate in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 30122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30122
    Data del deposito : 20 dicembre 2016

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