Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 4
Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche il bozzetto pubblicitario, ove implichi una creazione originale (la quale non è esclusa dal collegamento ad altra opera, caratterizzata da distinta originalità), gode della protezione accordata dall'art. 2 della citata legge. (Nella specie, la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - ne aveva affermato la tutelabilità, escludendo che il bozzetto fosse riproduzione di un fotogramma del film cui era associato, ed accertando che esso costituiva elaborazione creativa per scelta di colori, tecnica di pittura, valorizzazione dei contrasti, scelta di particolare atteggiamento del protagonista emblematica dell'intero film).
La composizione del collegio, immodificabile solo dall'inizio della discussione, riguarda lo svolgersi di ciascun giudizio e non lo svolgersi di diversi giudizi, quali sono quello che dà luogo alla sentenza definitiva rispetto a quello conclusosi con sentenza non definitiva.
La norma dell'art. 110 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto; essa pertanto non opera al di fuori del conflitto tra titoli, ovvero tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento, allorché il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato tale diritto, compiendo atti di sfruttamento del medesimo bene, in tal caso l'acquisto potendo, quale semplice fatto storico, essere provato anche mediante mezzi diversi dal documento.
In tema di sfruttamento abusivo di opera protetta dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), il giudice del merito, nell'addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, ben può, tra i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, valorizzare quello ancorato al lucro ricavato dalla detta operazione abusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDIGAMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso l'avvocato ROMOLO REBOA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CODI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
MESSAGGERIE PERIODICI MEPE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1372/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato REBOA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROCCHETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13 febbraio 1986 la SA Distribuzione srl riassumeva davanti al Tribunale di Roma il giudizio da essa a suo tempo instaurato a mezzo ricorso di cui all'art. 700 cpc davanti al Pretore nei confronti della srl GA, della ME spa e della srl Edizioni Fototivu. Il giudice della urgenza aveva pronunciato a conclusione del suo giudizio ordinanza di inibizione della diffusione del bozzetto riproducente l'attore IL AL protagonista del film "Rambo 2 la vendetta", nell'atto di imbracciare un fucile mitragliatore lanciarazzi, realizzato dal pittore Renato AS, pubblicato da GA nel proprio mensile Foto Poster distribuito dalla ME.
La SA srl riassumeva il giudizio. Si costituivano ME ed GA. Il Tribunale dapprima con sentenza non definitiva dichiarava la propria competenza e rigettava l'eccezione della GA circa la legittimazione della SA. Quindi con sentenza definitiva del 1995 respingeva la domanda nei confronti della ME e la accoglieva nei confronti della GA condannandola a risarcire i danni in favore della SA che liquidava in via equitativa nella somma di L. 100.000.000.
La Corte d'appello di Roma adita dalla GA accoglieva parzialmente l'impugnazione quanto alla misura del danno da risarcire che riduceva a L. 41.933.600, confermando le altre statuizioni della prima sentenza.
Il secondo giudice anzitutto negava la affermata nullità della sentenza del tribunale che a dire dell'appellante derivava dall'essere stato costituito il tribunale che aveva pronunciato definitivamente da giudici diversi da quelli che avevano pronunciato non definitivamente. Quindi riteneva provata la trasmissione dei diritti di utilizzazione del bozzetto in questione in favore della attrice SA e dunque legittimata la stessa a richiedere i danni da contraffazione. Negava che la GA potesse invocare per giustificare la propria pubblicazione alcuna forma di diritto di informazione, riguardando la vicenda il diritto allo sfruttamento dell'opera d'arte, sussistente nel bozzetto in considerazione della originalità e novità.
Infine liquidava in via equitativa e prendendo a parametro anche gli introiti realizzati da GA con la vendita del poster riproducente il predetto bozzetto.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con quattro motivi GA. Resiste con controricorso la spa CO.DI. già SA Distribuzioni srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 epe con riferimento agli artt. 25 cost. e 189, 276, 279 epe ed al principio della immodificabilità del collegio. 1a. Il motivo è infondato. Come ha chiarito il giudice del merito la tutela costituzionale in questione intende assicurare che a decidere sia il giudice cui spetta sulla base dei criteri ordinari di competenza di esaminare il fatto della causa. Il che è esattamente ciò che in entrambi i giudizi di primo grado, sia quello che si è concluso con la sentenza non definitiva che quello che ha dato luogo alla sentenza definitiva, è accaduto. Quanto alle norme processuali invocate dalla ricorrente è giurisprudenza di questa corte suprema dalla quale il collegio non ha motivo per discostarsi secondo cui la composizione del collegio è immodificabile solo dall'inizio della discussione, e riguarda lo svolgersi di ciascun giudizio e non lo svolgersi di diversi giudizi quali sono quello definitivo e quello non definitivo. (cass. n. 4589 del 91 e n. 6797 del 99). 2) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente GA lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 214 epe e degli artt. 2702, 2709 cc nonché la falsa motivazione e la errata valutazione giuridica dei documenti. Sostiene che la domanda della SA doveva essere preceduta dall'accertamento del suo titolo in ordine ai diritti di cui affermava la lesione. Poiché la legge sul diritto di autore all'art. 100 richiede la forma scritta per l'atto di trasmissione dei diritto di sfruttamento sull'opera dell'ingegno, il giudice avrebbe dovuto pretendere la esibizione di tale atto di trasmissione. Contesta che la documentazione in atti sia stata bene esaminata e nega in via di principio che essa contenga siffatto contratto o atto di trasmissione.
2. Osserva il collegio che è ben vero come il ricorrente afferma che la legge (art. 110 l. a. ed art. 2581 cc) richiede per la trasmissione dei diritti di sfruttamento dell'opera dell'ingegno l'atto scritto, ma siffatto requisito è anzitutto richiesto ad probationem e non ad substantiam. Quindi e sulla base di tale premessa la giurisprudenza ha sempre avuto chiaro che altro è il conflitto tra titoli, ovvero tra pretesi titolari del medesimo dritto di sfruttamento ,nel qual caso la controversia si decide sulla base del documento in questione, ed altro è il caso in cui il trasferimento ovvero l'acquisto venga invocato da chi si assume leso dal terzo che, senza vantare analogo diritto, ha compiuto atti di sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l'acquisto può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento cass. nn. 13937 del 1999, 4273 del 1998, 1392 del 994, 2780 del 1963). Movendo da tale premessa la corte di merito ha esaminato il materiale probatorio sottoposto al suo esame ed ha respinto la eccezione della GA rilevando il possesso da parte di SA del bozzetto pittorico rappresentante al centro l'immagine in questione, la fattura rilasciata dalla Graphisdue alla SA per l'acquisto dei diritti sui bozzetti ideati e realizzati per il film Rambo 2, la lettera di tale società e del pittore AS avente valore ricognitivo della precedente cessione e delle sue modalità. Tali elementi sono stati prima accertati e poi ritenuti congrui a dimostrare, relativamente alla funzione processuale in questione, la trasmissione a SA del diritti di sfruttamento e la sua legittimazione alla domanda di cui è causa. Il motivo è infondato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt 1 e 2 della legge n 633 del 1941 (l. a.) conseguenti alla ritenta possibilità di tutela i bozzetti pubblicitari in via autonoma e quindi nell'avere riconosciuto a quello di cui è causa la originalità e la novità dell'opera dell'ingegno protetta. 3a. Osserva anzitutto il collegio che non sussiste l'impossibilita affermata in via di principio dal ricorrente, di proteggere ai sensi dell'art 2 della legge sul d.a. i bozzetti pubblicitari. Basta riflettere, a riprova, sul fatto che il n 4 di tale norma elenca tra le altre, le opere della scenografia, la quale per l'appunto adopera come strumento proprio il bozzetto. Rispetto ad esso infatti è risalente al giurisprudenza che ne riconosce la proteggibilità quale opera dell'ingegno, beninteso sul presupposto che implichi una creazione originale, (cass. n. 1838 del 1942). Parimenti il bozzetto sul quale viene poi realizzato il manifesto pubblicitario, del quale contiene l'intero messaggio e tutte le caratteristiche eventualmente anche creative, assurge alla medesima protezione sulla base dell'accertamento che spetta al giudice del merito, dei caratteri dell'opera dell'ingegno.
Non viene in rilievo la giurisprudenza che la ricorrente cita giacche non vi è dubbio che siffatta originalità e novità presuppongono la scindibilità dell'opera dal prodotto industriale al quale essa, economicamente, si associa, ma ciò appunto è quanto il giudice del merito ha accertato.
La sentenza impugnata infatti ha escluso che il bozzetto sia una riproduzione di un fotogramma del film ma invece ha accertato che essa è elaborazione originale ed artistica (recte creativa, ndr), per scelta di colori, tecnica di pittura, valorizzazione dei contrasti, scelta di un particolare atteggiamento del protagonista che pertanto risulta emblematica dell'intero film cui si associa, e da ciò, si può concludere, deriva il suo pregio di mercato. Osserva peraltro il collegio che la doglianza della ricorrente sembra nascondere l'equivoco della esclusione della novità ed originalità ogni qual volta un'opera tragga ispirazione da altra perché ad essa è collegata. Esito interpretativo che la legge sul diritto di autore non consente, giacché la nozione generale dell'art. 1 anzitutto fa riferimento ad opere che "appartengono" alla letteratura, alla musica, alla cinematografia e così via , e dunque indica solo il genere e non la forma specifica di espressione, la cui libertà è funzionale alla libertà dell'arte. Quindi la elencazione dell'art. 2 espressamente cenna ad opere collegate ad altre ovvero a prodotti industriali. L'originalità e la novità pertanto attengono al contenuto creativo della singola opera il quale che non è escluso da siffatto carattere associato, come il ricorrente in qualche modo adombra.
Il giudice del merito ha individuato nel bozzetto il contenuto innovativo che rende un manifesto, o poster, su di esso realizzato, benché associato al film che richiama, opera di distinta originalità. Alle specifiche osservazioni relative alle circostanze integranti la novità ed originalità ed alla capacita emblematizzante della immagine prescelta, il ricorrente oppone la sua generica affermazione di principio di non proteggibilita di un bozzetto in quanto tale.
Il motivo è dunque infondato.
4. Con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1226, 2056, 2697 cc conseguente alla mancata prova del danno ed alla errata applicazione dell'equità. Sostiene che il danno lamentato dalla SA non è stato provato e che il secondo giudice ricalcando pedissequamente il percorso logico del primo benché ne abbia ridotto la misura della condanna al risarcimento, ha utilizzato il dato del ricavo di essa GA dallo sfruttamento del poster per dedurne un analogo ma mai provato danno di SA. 4a. Osserva il collegio che accertato lo sfruttamento abusivo dell'opera la quantificazione del pregiudizio si è mostrata particolarmente difficile. Il giudice del merito, pervenendo peraltro ad una significativa riduzione della somma fissata in primo grado, ha adoperato tra i parametri di riferimento, al fine di non dare luogo ad una valutazione sganciata dalla realtà nella quale l'illecito si è perfezionato, quello del lucro che dalla operazione abusiva ha ricavato GA. Tale utilizzazione non è affatto illogica o arbitraria ne' contraddice il presupposto della impossibilità di accertare il preciso ammontare del danno, ma invece una volta che il giudice del merito ha espressamente individuato lo sfruttamento del bozzetto nella parte di mercato abusivamente occupata da GA (il mercato dei poster), ha amministrato il suo potere equitativo in modo da renderlo il più possibile ragionevole.
A torto dunque la ricorrente censura un modus procedendi che è conforme alla giurisprudenza della corte di cassazione (da ultimo cass n 10271 del 2002). Il motivo è infondato.
5. Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 100,00 oltre ad euro 2500,00 per onorari di difensore.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003