Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3390
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Sentenza 7 marzo 2003

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Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche il bozzetto pubblicitario, ove implichi una creazione originale (la quale non è esclusa dal collegamento ad altra opera, caratterizzata da distinta originalità), gode della protezione accordata dall'art. 2 della citata legge. (Nella specie, la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - ne aveva affermato la tutelabilità, escludendo che il bozzetto fosse riproduzione di un fotogramma del film cui era associato, ed accertando che esso costituiva elaborazione creativa per scelta di colori, tecnica di pittura, valorizzazione dei contrasti, scelta di particolare atteggiamento del protagonista emblematica dell'intero film).

La composizione del collegio, immodificabile solo dall'inizio della discussione, riguarda lo svolgersi di ciascun giudizio e non lo svolgersi di diversi giudizi, quali sono quello che dà luogo alla sentenza definitiva rispetto a quello conclusosi con sentenza non definitiva.

La norma dell'art. 110 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto; essa pertanto non opera al di fuori del conflitto tra titoli, ovvero tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento, allorché il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato tale diritto, compiendo atti di sfruttamento del medesimo bene, in tal caso l'acquisto potendo, quale semplice fatto storico, essere provato anche mediante mezzi diversi dal documento.

In tema di sfruttamento abusivo di opera protetta dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), il giudice del merito, nell'addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, ben può, tra i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, valorizzare quello ancorato al lucro ricavato dalla detta operazione abusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3390
    Data del deposito : 7 marzo 2003

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