Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10271
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'esplicito disconoscimento della conformità all'originale della copia fotografica o fotostatica di un documento acquisito agli atti del processo, è sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., e deve, pertanto, essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nelle cause in materia di locazione, l'art. 426 cod.proc.civ. non prevede che la relativa ordinanza debba essere notificata a cura delle parti, onde l'eventuale inosservanza dell'ordine erroneamente formulato dal giudice non comporta decadenze a carico delle stesse, dato che, per espressa statuizione normativa (art. 420, comma undicesimo, richiamato dall'art. 447 bis cod.cit.) nel rito delle locazioni, a tutte le notificazioni e comunicazioni provvede l'ufficio.

In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, primo comma, cod.civ., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.

Il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, deve pur sempre il giudice indicare i criteri seguiti per determinare, sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, l'entità del risarcimento.

Commentari3

  • 1L’affittuario può rescindere il contratto per difetti dell’immobile?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 luglio 2024

  • 2Locazione e Covid-19: obbligo di negoziazione e percorsi alternativiAccesso limitato
    Roberto Masoni · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2021

  • 3Rc Auto e cartello anticoncorrenziale: nuova condanna per una compagniaAccesso limitato
    Pierpaolo Damiano · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10271
Data del deposito : 16 luglio 2002

Testo completo