Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 3
Qualora l'intervento di un creditore nel processo esecutivo venga effettuato da un difensore che non sia munito dello ius postulandi, e, quindi, privo della capacità di compiere atti del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi.
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., la certificazione, da parte dei difensori, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti ne' nell'intestazione dell'atto ( di intervento in una procedura esecutiva, nel caso di specie) proposto da una società o da un ente collettivo, ne' nella relativa procura (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed insanabilmente nullo l'atto.
L'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da potersene configurare l'inesistenza, non è vincolata all'osservanza del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.
Commentario • 1
- 1. Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15184 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCO DI NAPOLI SPA FILIALE MILANO, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato STUDIO AMBROSIO, difeso dall'avvocato AMEDEO BASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN TZ NO UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 53 VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO G. ALOISIO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONELLA GIGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 1330.5101 proposto da:
BANCO DI NAPOLI SPA - filiale di Caserta, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, difeso dall'avvocato AMEDEO BASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
e contro
IN TZ IA HUGO;
- intimato -
avverso la sent. n. 6488/00 del Tribunale di NAPOLI, Sezione Settima civile depositata il 12 maggio 2000; RG. 15826/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE AMBROSIO (per delega Avv. Amedeo Bassi);
udito l'Avvocato CARLO MARTUCCELLI (per delega Avv. Roberto Galosio);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 gennaio 1997 il Banco di Napoli, filiale di Caserta, spiegava intervento nel procedimento di espropriazione forzata, introdotto ad istanza del creditore Credito Italiano spa in danno del debitore IA GO DI RA innanzi al pretore di Napoli con il pignoramento dei crediti, dei titoli azionari e delle obbligazioni depositati presso la filiale di Napoli del medesimo istituto bancario intervenuto nell'esecuzione.
Altro intervento nella procedura esecutiva veniva effettuato dal Banco di Napoli, filiale di Milano.
Con ricorso notificato il 28 ottobre 1997 il debitore esecutato proponeva opposizione, con la quale deduceva la nullità degli atti di intervento del Banco di Napoli per carenza della procura al difensore e per difetto di legittimazione attiva della suddetta azienda di credito, avendo essa ceduto i crediti posti a base degli interventi.
Deduceva, altresì, la insussistenza del credito per violazione della normativa relativa ai rapporti di fideiussione e per carenza di prova.
L'adito tribunale di Napoli in formazione monocratica, separata la causa relativa all'opposizione all'esecuzione e provvedendo sulla causa di opposizione ex art. 617 c.p.c., avente ad oggetto la questione relativa alla legittimità degli interventi spiegati dal Banco di Napoli, con sentenza pubblicata in data 12 maggio 2000, nel giudizio dal quale era stato estromesso il creditore procedente Credito Italiano spa, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la inammissibilità degli atti di intervento delle filiali di Milano e di Caserta del Banco di Napoli, che condannava alle spese.
Il tribunale, pur rilevando che l'opposizione di rito avverso gli atti di intervento del 15 gennaio 1997 era stata proposta a verbale d'udienza del 29 settembre 1997, considerava che sull'eccezione di inammissibilità dell'azione per omesso rispetto del termine di cinque giorni di cui all'art. 617 c.p.c. era prevalente il rilievo dell'inesistenza o della nullità insanabile degli atti medesimi per la mancanza di valida procura conferita al difensore. Precisava, al riguardo, che negli atti d'intervento mancava completamente, nell'intestazione, il nominativo dei legali rappresentanti del Banco di Napoli e non era indicata la fonte del loro potere rappresentativo.
Aggiungeva che nella procura, posta a margine dei ricorsi per intervento, mancavano l'indicazione della persona che aveva conferito il mandato, della persona che l'aveva sottoscritto e della fonte del relativo potere rappresentativo del sottoscrittore, la cui firma era, peraltro, illeggibile.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi, notificati alla medesima data, sia la filiale di Milano che quella di Caserta del Banco di Napoli, che affidano l'impugnazione a quattro identici mezzi di doglianza.
Resiste con controricorso il debitore esecutato IA GO DI RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo identico motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui allart. 156 c.p.c., all'art. 157 c.p.c., secondo comma, agli artt. 158 e 161 c.p.c. e all'art. 12 delle preleggi - le ricorrenti criticano l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di merito ha qualificato il vizio di rappresentanza tecnica come ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile dell'atto processuale.
Assumono che il difetto di rappresentanza tecnica non dà luogo alla inesistenza o alla nullità insanabile dell'atto cui si riferisce;
che la rilevata nullità non è comminata espressamente dalla legge;
che la categoria dell'inesistenza è prevista soltanto per la sentenza priva della sottoscrizione del giudice;
che la disciplina delle nullità propria del processo di cognizione vale anche per il processo esecutivo, quando il creditore introduce la propria domanda esecutiva con l'atto di intervento ex artt. 499 e 500 c.p.c., per cui pure in tal caso occorre tener conto che la nullità è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo;
che il giudice può invitare la parte a regolarizzare la procura speciale alle liti sottoscritta con firma illeggibile dal legale rappresentante di persona giuridica, le cui generalità non siano indicate ne' nella procura ne' nell'atto cui essa accede.
Con il secondo comune motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 182, secondo comma, c.p.c. - le ricorrenti denunciano che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fare uso dello strumento previsto dalla suddetta norma.
Con il terzo mezzo di doglianza comune - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c. - le ricorrenti lamentano che il giudice di merito non aveva fatto applicazione del principio, valido anche nel processo esecutivo, per il quale la nullità può essere opposta soltanto dalla parte nel cui interesse essa è stabilita.
Con il quarto motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 617 c.p.c. - le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza, perché essa ha ritenuto l'ammissibilità dell'avanzata opposizione agli atti esecutivi nonostante il decorso del termine perentorio dei cinque giorni per la sua proposizione. Nell'ordine logico delle questioni poste all'esame di questa Corte, deve essere valutato, anzitutto, il primo motivo dell'impugnazione, dalla cui definizione è condizionata la soluzione delle altre doglianze, compresa la riproposta eccezione di inammissibilità dell'opposizione di forma ex art. 617 c.p.c.. La censura suddetta non può essere accolta.
In base all'art. 499 c.p.c. l'intervento dei creditori nel processo esecutivo si realizza con la proposizione al giudice dell'esecuzione di un ricorso contenente le indicazioni previste dal secondo comma della norma.
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente dalla parte ovvero dal difensore riunito di procura speciale.
Ove si tratti di intervento sottoscritto dal difensore carente di "ius postulandi" e, quindi, privo della capacità di compiere gli atti del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi.
L'inidoneità assoluta dell'intervento, derivante dal fatto che esso proviene da soggetto privo della capacità di compierlo, comporta che non si tratta di semplice nullità sanabile (dato choc la nullità postula, comunque, il potere di compiere l'atto, e si realizza quando l'atto medesimo non presenta i requisiti formali richiesti dalla legge), ma si traduce, secondo quanto questo giudice di legittimità ha già ritenuto (Cass., n. 6603/84), nella giuridica inesistenza dello stesso intervento, con la conseguenza che al creditore, che voglia partecipare alla distribuzione, non resta che il compimento di un diverso atto d'intervento, con ricorso sottoscritto da lui personalmente ovvero da difensore abilitato.
Dal principio di diritto di cui innanzi il giudice di merito ha fatto puntuale applicazione nell'ipotesi di specie, avendo accertato che al difensore, che aveva sottoscritto il ricorso per l'intervento nel processo esecutivo, il Banco di Napoli titolare del credito non aveva conferito alcuna procura "ad hoc".
In particolare, il giudice del merito ha rilevato che negli atti d'intervento mancava completamente, nell'intestazione, il nominativo dei legali rappresentanti del Banco di Napoli e non era indicata la fonte del loro potere rappresentativo.
Ha precisato, inoltre, che nella procura, posta a margine dei ricorsi per intervento, mancavano anche l'indicazione sia della persona, che aveva conferito il mandato, sia della persona che l'aveva sottoscritto e che la firma apposta al mandato era, peraltro, illeggibile.
La dichiarata situazione di carenza assoluta di "ius postulandi" risulta, pertanto, del tutto coerente con l'indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente il mandato postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome, per cui quando nell'intestazione del ricorso proposto da una società o da altro ente collettivo non risulti il nome della persona fisica che l'ha conferito ne' detta indicazione sussiste nella relativa procura (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura medesima ed inammissibile il ricorso (Cass, sez. un., n. 1167/94; Cass., n. 5963/2001). L'inesistenza dell'atto (o la insanabile e radicale sua nullità) ne esclude, naturalmente, la possibile regolarizzazione secondo la previsione dell'art. 83 c.p.c., riferita, com'è ovvio alla diversa ipotesi della riferibilità dell'atto a soggetto bene individuato, ipotesi diversa da quella all'esame, in cui il giudice di merito ha accertato che non era possibile individuare se l'intervento proveniva dal soggetto titolare del credito fatto valere.
Non può, pertanto, essere accolto neppure il secondo mezzo di doglianza.
Il terzo motivo dell'impugnazione concerne la pretesa carenza di interesse del debitore esecutato a far valere la nullità radicale degli interventi, sul rilievo che solo il rappresentato (nella specie il Banco di Napoli) avrebbe potuto dedurre il difetto del potere di rappresentanza della persona che aveva dichiarato di agire per suo conto.
La censura è del tutto infondata, essendo indubbio l'interesse del debitore esecutato di escludere il concorso di creditori intervenuti nella procedura esecutiva pendente in suo danno.
Anche l'ultimo motivo d'impugnazione, relativo all'inammissibilità dell'apposizione per tardività rispetto al termine dei cinque giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. per la sua proposizione, non è fondato.
Sul punto occorre richiamare ancora la giurisprudenza di questa Corte, che sul punto ha già affermato che l'opposizione contro atti esecutivi, con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da potersene configurare l'inesistenza, non è vincolata all'osservanza del termine perentorio di cinque giorni posto dall'art. 617 c.p.c. (Cass., n. 2917/90; Cass. n. 6603/84). È appena il caso di aggiungere che è improprio il riferimento che le ricorrenti fanno, nella memoria difensiva, alla sent. n. 1082/97 di questa Corte, per dedurne il diverso principio della preclusione, nel prosieguo del processo esecutivo, della questione relativa all'ammissibilità dell'intervento nell'espropriazione mobiliare quando il giudice non abbia esaminato d'ufficio il problema ne' alcuno dei creditori concorrenti abbia proposto tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. al riguardo. Nella predetta sent. n. 1082/97, invero, questo giudice di legittimità ha esaminato la ipotesi nella quale - proposto da un creditore intervento nell'espropriazione mobiliare e non avendo, con riferimento ai requisiti (posti dall'art. 525 c.p.c.), della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ne' il giudice esaminato d'ufficio l'ammissibilità dell'intervento, ne' il debitore od alcuno dei creditori concorrenti proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. al fine di far valere il difetto di tali requisiti - ha ritenuto che la suddetta questione è preclusa nel prosieguo del procedimento (ivi compresa la fase di distribuzione del ricavato) ed ha precisato, comunque, che la preclusione resta limitata al profilo formale dell'ammissibilità e non si estende alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito, la quale è proponibile in tale fase, ai sensi dell'art. 512 c.p.c. L'ipotesi suddetta è ben diversa da quella in oggetto, giacché in quella si trattava di stabilire della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del proposto intervento in rapporto ai requisiti del credito;
in questa, invece, si tratta di dare atto del fatto che un intervento non è stato mai proposto.
I ricorsi sono, pertanto, rigettati con la condanna in solido dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna in solido i ricorrenti alle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), di cui Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003