Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15184
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

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Qualora l'intervento di un creditore nel processo esecutivo venga effettuato da un difensore che non sia munito dello ius postulandi, e, quindi, privo della capacità di compiere atti del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi.

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., la certificazione, da parte dei difensori, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti ne' nell'intestazione dell'atto ( di intervento in una procedura esecutiva, nel caso di specie) proposto da una società o da un ente collettivo, ne' nella relativa procura (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed insanabilmente nullo l'atto.

L'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da potersene configurare l'inesistenza, non è vincolata all'osservanza del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.

Commentario1

  • 1Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15184
Data del deposito : 10 ottobre 2003

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