Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
L'interprete chiamato a svolgere per conto del Ministero degli interni la propria opera presso una Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale è incaricato di pubblico servizio ed in quanto tale commette il reato di concussione qualora, abusando della propria qualità, prospetti ad un richiedente asilo la possibilità, se remunerato, di favorirlo nel corso del colloquio cui la Commissione medesima deve procedere prima di valutare la sua domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 33920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33920 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
33920 / 1 2 Sentenza n.1226 Registro generale n. 20212/2012 Udienza c.c. 12.7.2012 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Giovanni de ROBERTO presidente Arturo CORTESE consigliere Francesco IPPOLITO (rel.) Carlo CITTERIO Domenico CAPOZZI 6 6 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI OU, n. a KE (Tunisia) il 10.3.1953 contro l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Catania, emessa il 1° marzo 2012; - visto il provvedimemnto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
-udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale V. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Il difensore di LI OU ricorre per cassazione contro la decisione del Tribunale di Catania che ha rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza emessa il 18 febbraio 2012, con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltagirone aveva applicato la misura cautelare carceraria nei confronti del LI, indagato per il reato di concussione (art. 317 cod. pen.), perché, in qualità di incaricato di pubblico servizio, essendo interprete e traduttore per il Ministero dell'Interno presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, abusando della sua qualità, prospettava a TI MA, soggetto richiedente asilo, la possibilità di favorirlo mediante la sua attività di interprete nel - corso del colloquio con la Commissione territoriale addetta alla valutazione della domanda d'asilo - assicurandogli l'esito favorevole della procedura, e così lo induceva a promettergli e a dargli al somma di € 600,00 (fatto commesso in Mineo il 15 febbraio 2012). Il LI era stato arrestato dalla Polizia giudiziaria, all'esito di una diretta osservazione di un incontro con il TI, avvenuto in una stazione di servizio di carburanti, durante il quale l'Ispettore Antonino Coppola aveva assistito alla consegna di qualcosa da parte dal Msurati al LI, che, all'esito di un'immediata perquisizione, risultò essere costituita da un involucro di tovaglioli, contenente 12 banconote da 50 euro ciascuna.
2. Il ricorrente deduce: A) violazione dell'art. 606.1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 317 cod. pen.; B) violazione dell'art. 606.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.; C) violazione dell'art. 606.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Al di là delle formule utilizzate per prospettare vizi ricorribili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., con il secondo e terzo motivo d'impugnazione il ricorrente propone censure alla valutazione del grave quadro indiziario operata dal Tribunale ed esplicitata in sentenza con motivazione giuridicamente corretta e logicamente plausibile. Il Tribunale ha ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, sia apprezzandone spontaneità, genuinità e coerenza, sia valutando come riscontri le dirette osservazioni della Polizia giudiziaria, sotto i cui occhi fu consegnata la somma di 600 euro. Le giustificazioni fornite dall'indagato, miranti a delineare un complotto calunnioso ai suoi danni, al quale avrebbe partecipato anche un ex coordinatrice del servizio di interpretariato, sono state motivatamente e plausibilmente apprezzate come generiche e inverosimili, prive comunque di qualsiasi elemento di fatto su cui reggersi.
3. Con il primo motivo il ricorrente propone censura alla qualificazione giuridica del fatto, contestando sia la sussistenza di potere decisionale dell'indagato nel procedimento di definizione della pratica d'asilo, attivata dalla parte offesa, sia l'esistenza di una situazione di preminenza del LI tale da costringere la vittima a cedere il denaro. La doglianza è manifestamente infondata. Nel caso in esame come 2 ha correttamente evidenziato il Tribunale - ricorre non l'abuso dei poteri, bensì l'abuso della qualità di incaricato di pubblico servizio con funzione di interprete. L'abuso del LI, appare allo stato realizzato, indipendentemente dalla sue competenze nel procedimento amministrativo in corso, nella strumentalizzazione dell'indubbia posizione di preminenza dell'agente nei confronti del privato. L'esito della pratica d'asilo poteva anche essere condizionata dalla qualità e dal contenuto delle risposte fornite dal richiedente nell'incontro con la Commissione, per cui rilevante dovette essere l'incidenza sul TI delle parole del LI, che prospettò alla vittima, da poco giunta in Italia e in una situazione di estrema vulnerabilità e debolezza, la sua disponibilità a procurarle un esito favorevole della procedura d'asilo.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Roma, 12 luglio 2012 igliereIl consigliere est E Il presidente G. de Roberto F. Ippo ac DEPOSITATO IN CANCELLERIA L - 6 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Para Esposto 3