Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . B N E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONECORTES010 66 /0 1 , ) E 1 E N 9 9 C O 1 I A - Z 1 P A 1 I - R 1 T D S 2 I . E G BBLICA ITALIANA L IC E 9 R 3 D A IU E D 6 E G IN NO 4 T . E N T E .N T S E R T A IS Oggetto ( INDENNITA COMPENSATIVA IN. SEZIONE PRIMA CIVILE AGRICOLTURA: ENTE PASSIVAMENTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEG THATO R.G.N. 8091/99 Presidente ROCCHIDott. Alfredo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere 2181 Cron. Rep. Dott. Laura MILANI Consigliere Ud. 27/10/2000 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere ** и бывор ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMANI CASSAZIONE UFFICIO CONE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 2000 elettivamente domiciliato in ROMA * 25 GEN 2001 CUSCITO SEBASTIANO, IL CANCELLIERE VIA DI RIPETTA 157, presso l'avvocato LUCCHESE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata avverso la sentenza n. 820/98 del Giudice di pace di . BARI, depositata il 16/04/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1979 udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore 1 SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lucchese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 16 aprile 1998, il Giudice di Pace di Bari ha respinto la domanda con cui EB Cu- scito aveva chiesto alla regione Puglia il pagamento dell'indennità compensativa di cui alle leggi reg.15/1978 e 29/1982, oltrecchè del Reg.CEE 797/1985: pur dichiarando, infatti, che egli avesse un diritto soggettivo perfetto a conseguirla, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, detto giudi- ce ha ritenuto che, disposto dalla legge il trasferi- mento della relativa funzione dalla regione Puglia alla Comunità montana, il potere-dovere di concedere la chiesta indennità spettava a quest'ultima amministra- zione con conseguente difetto di legittimazione passiva della Regione, peraltro rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza il CI ha proposto ricorso affidato ad un motivo. La regione Puglia non si è costituita. 2 Motivi della decisione Con il ricorso proposto EB CI, denun- ciando violazione degli art.22 della legge reg.Puglia 15 del 1978 e 4 della legge reg. Puglia 29 del 1982, si duole che il Giudice di pace abbia dichiarato il difet- to di legittimazione passiva della Regione Puglia a concedergli la chiesta indennità compensativa perché la relativa funzione sarebbe stata delegata alle Comunità montane, senza considerare: a) che proprio alla Regione la legge aveva conservato specifiche prerogative, quali la trasmissione alla stessa degli elenchi dei benficia- ri nonché il dovere di accreditare i fondi occorrenti per l'espletamento della delega;
b) che era la stessa legge a stabilire che gli atti posti in essere dalle Comunità generano obbligazioni in capo alla Regio- ne,peraltro tenuta al reperimento dei relativi fondi;
c) che oltre al finanziamento quest'ultimo ente conserva attribuzioni proprie, quali il potere di diffidare l'ente delegato, di revocare la delega e perfino di so- stituirsi ad esso;
d) che d'altra parte, nessuna respon- sabilità è ravvisabile a carico delle Comunità montane se non nel caso che abbiano regolarmente ricevuto l'accreditamento e ciò malgrado fatto trascorrere inu- tilmente in termine assegnato dalla legge per il paga- mento dell'indennizzo. 3 Il ricorso è inammissibile. Il giudice di pace, muovendo dalla premessa che la legge reg. Puglia 29 del 1982 abbia delegato alle Comu- nità TA (art.1) le funzioni concernenti la conces- sione dell'indennità compensativa di cui all'art.20 della precedente legge reg.15 del 1978, già devolute da questo provvedimento legislativo alla stessa Regione Puglia, e che dunque, per effetto della delegazione am- ministrativa intersoggettiva disposta dal legislatore regionale, le relative attribuzioni in merito all'indennità in questione siano state trasferite alle menzionate Comunità, ha dichiarato la carenza di legit- timazione passiva dell'ente regionale convenuto contro il quale era stata proposta dal ricorrente una domanda "per l'adempimento di una obbligazione di pagamento di cui non era gravato"; ed ha ritenuto che "il difetto di legittimazione passiva è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo". In realtà dette affermazioni sono erronee perché la individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità compensativa in esame e, come tale abi- litato a resistere alla domanda proposta dal soggetto cui essa è attribuita dalla legge reg.15/1978 attiene alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio so- stanziale controverso (sent. 3044/1983; 53/1981) e non 4 alla legittimazione ad causam -intesa come il diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di me- rito, favorevole contraria-; per cui la relativa que- soggetta a tutte le limitazioni e lestione essendo preclusioni previste dalle norme processuali, poteva essere esaminata dal giudice di pace soltanto se propo- sta dalla Regione Puglia convenuta mediante apposita eccezione;
e non era rilevabile di ufficio. E tuttavia, la violazione del principio della cor- rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non deter- mina nullità assoluta della sentenza, ma vizio denuncia- bile con i normali mezzi di impugnazione, che, invece il CI non ha ritenuto di fare valere con il ricor- so;
con il quale, invece, ha dedotto violazione delle ricordate norme regionali sostenendo che pur dopo la delegazione amministrativa di cui si è detto la regione Puglia aveva conservato poteri e prerogative tali da non perdere la titolarità passiva del rapporto obbliga- torio inerente alla corresponsione dell'indennità com- pensativa, attribuitale dagli art.20 e segg. della legge reg. Puglia 15/1978. Ed ha ridotto altresì espressamente la domanda nei limiti di cui al secondo comma dell'art.113 cod. proc. civ., che colloca la relativa sentenza del giudice di pace nell'ambito dell'equità necessaria, rendendola in base al disposto del successi- 5 vo art.339, 2° comma soltanto ricorribile per cassazio- ne. Sennonchè questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per Cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai nu- meri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per viola- zioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge pro- cessuale, restando escluse le altre violazioni di leg- ge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per Cassa- zione (in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nullità della sentenza attinente alla sua mo- tivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perples- se, O comunque inidonee ad evidenziare la "ratio deci- dendi" (Cass.sez.un.15 ottobre 1999 n. 716; 3 maggio 1999 n.4384; 20 marzo 1999 n.2599). Nel caso concreto, invece, il ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice di pace non già per alcuna del- le violazioni appena indicate, bensì per quella dell'art. 22 della legge reg.Puglia 15/78 e dell'art.4 della successiva legge reg. 29/82, che non sono norme 6 di rango costituzionale e neppure introducono o recepi- scono principi generali dell'ordinamento, limitandosi, invece, a prederminare il procedimento per l'istruzione delle domande il conseguimentoproposte per dell'indennità compensativa e per la relativa liquida- zione nonché a disporre la delegazione amministrativa di cui si è detto a favore delle Comunità monta- ne:e, quindi, denuncia inammissibilmente un errore in iu- dicando consistito nel ritenere trasferito a questi ul- timi enti la titolarità passiva del rapporto obbligato- concernente il pagamento dell'indennità sudetta ario favore dei soggetti beneficiari. Per cui non essendo stato dedotto il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. -il solo che poteva essere ragionevolmente denunciato in questa sede- il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va emessa in ordine al regolamen- to delle spese processuali in quanto la Regione Pu- glia, nei cui confronti l'esito della lite è stato favo- revole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente بعو Alfredo Rocchi Salvatore Salvago 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 2,5 GEN. 2001 IL CANCELLIERE мин киймитуMire IL CANCELLIERE Luisa Passinetti - O L L 74 O B .3 E N E ) , N E 1 ZIO 9 C 1-19 A A P R I 1-1 IST D 2 G E . E IC R L 9 A D 3 D IU E E T G 6 N 4 E SE . T T.N E T R (IS A