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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002866201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002866201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, il difetto di motivazione, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/2023, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria ed ADER che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
Deduceva l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalle controparti per mancanza di attestazione di conformità delle copie agli originali e, ancora, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/23.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4270011) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 27.4.2023.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nelle memorie da ultimo depositate, ancora, sulla copia depositata dalla Regione vi è l'attestazione di conformità all'originale.
Parimenti infondata, con riferimento a tale periodo di imposta, è l'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica dell'atto prodromico in data 27.4.2023 e di quella della cartella di pagamento impugnata in data
10.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine triennale posto in materia di tasse automobilistiche.
Quanto al periodo di imposta 2022, vale rilevare quanto segue.
Come evidenziato dalla Regione Calabria nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione, L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1 e Targa2).
La Suprema Corte ha precisato come “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/2022).
La cartella di pagamento contiene le indicazioni richieste dalla Suprema Corte;
la normativa di riferimento e, quanto agli ulteriori interessi di mora, la data di decorrenza (notifica della cartella di pagamento) nonché la precisa indicazione della normativa in base alla quale venivano determinate le sanzioni e gli interessi che, venendo in rilievo un singolo periodo di imposta (2022), risulta assolutamente idonea all'assolvimento dell'obbligo motivazionale posto dalla normativa vigente.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato, come detto, veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 10.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione (tassa auto anno 2022).
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002866201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002866201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, il difetto di motivazione, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/2023, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria ed ADER che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
Deduceva l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalle controparti per mancanza di attestazione di conformità delle copie agli originali e, ancora, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/23.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4270011) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 27.4.2023.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nelle memorie da ultimo depositate, ancora, sulla copia depositata dalla Regione vi è l'attestazione di conformità all'originale.
Parimenti infondata, con riferimento a tale periodo di imposta, è l'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica dell'atto prodromico in data 27.4.2023 e di quella della cartella di pagamento impugnata in data
10.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine triennale posto in materia di tasse automobilistiche.
Quanto al periodo di imposta 2022, vale rilevare quanto segue.
Come evidenziato dalla Regione Calabria nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione, L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1 e Targa2).
La Suprema Corte ha precisato come “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/2022).
La cartella di pagamento contiene le indicazioni richieste dalla Suprema Corte;
la normativa di riferimento e, quanto agli ulteriori interessi di mora, la data di decorrenza (notifica della cartella di pagamento) nonché la precisa indicazione della normativa in base alla quale venivano determinate le sanzioni e gli interessi che, venendo in rilievo un singolo periodo di imposta (2022), risulta assolutamente idonea all'assolvimento dell'obbligo motivazionale posto dalla normativa vigente.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato, come detto, veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 10.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione (tassa auto anno 2022).
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026