Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10497
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, legge 203 del 1982, deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto.

Il potere del giudice di appello di ammettere nuove prove può essere esercitato solo allorché il collegio ritenga dette prove indispensabili ai fini della decisione della causa. L'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto un'implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10497
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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