Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 2
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, legge 203 del 1982, deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto.
Il potere del giudice di appello di ammettere nuove prove può essere esercitato solo allorché il collegio ritenga dette prove indispensabili ai fini della decisione della causa. L'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto un'implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10497 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. LU Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rel. -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL TR, elettivamente domiciliato in Roma, via Tigrè n. 37, presso l'avv. Francesco Caffarelli, che lo difende unitamente all'avv. Raimondo Croce, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE OR, quale procuratore generale di TE LU, TE RG, TE PP, TE RI IN, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 22, presso l'avv. Ernestina Annunziata, difeso dall'avv. Antonio Settembre, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria n. 1997/98 del 1° luglio - 5 ottobre 1998 (R.G. 2326/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 maggio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 4 agosto 1994 TE OR, in qualità di procuratore generale di TE LU, RG, PP e RI IN, proprietari di un fondo rustico per una parte determinata concesso in affitto, sin dall'annata agraria 1950 - 51, a AL RO, alla cui morte (avvenuta in data 22 dicembre 1970) era succeduto il fratello AL TR, chiedeva che il tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, dichiarasse cessato, in via principale al 10 novembre 1993, in via subordinata al 10 novembre 1996 e, comunque, alla diversa data da accertare in corso di causa, il rapporto di affitto inter partes con condanna di AL TR al rilascio del fondo.
Costituitosi in giudizio AL TR resisteva alla avversa domanda di cui eccepiva l'infondatezza, atteso che il rapporto era sorto con la propria sorella RO (con la quale esso concludente aveva collaborato nella conduzione del fondo) sin dal 1938 e che, pertanto, essendo mancata - nei termini di rito - la disdetta del caso lo stesso si era rinnovata sino al 6 maggio 2007.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 13 giugno 1997 accoglieva la domanda attrice con condanna del AL al rilascio del fondo.
Gravata tale pronunzia dal soccombente AL la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 1° luglio - 5 ottobre 1998 in parziale riforma della decisione dei primi giudici compensava, parzialmente, tra le parti le spese di causa, confermando nel resto le statuizioni dei primi giudici. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso AL TR, affidato a 2 motivi.
Resiste, con controricorso illustrato da memoria, TE OR, nella qualità di procuratore generale di TE LU, RG, PP e RI IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunziando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, insufficiente motivazione" il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano affermato la procedibilità della domanda subordinata a suo tempo proposta dai concedenti in relazione all'accertamento della scadenza del contratto di affitto al 10 novembre 1996, pur in assenza di uno specifico tentativo di conciliazione al riguardo.
Si osserva, infatti, che attesa la funzione precipua del tentativo di conciliazione in questione (favorire la definizione in via transattiva della insorgenda controversia) la parte istante deve prospettare compiutamente sin dalla fase stragiudiziale tutte gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano le pretese avanzate, ivi comprese le eventuali domande subordinate o alternative, indipendentemente dalla loro correttezza, in modo da consentire alla controparte la valutazione della possibilità o convenienza di aderire a una di tali istanze, evitando, così la instaurazione della lite.
2. Il motivo è infondato.
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, l. n. 203 del 1982), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (cfr., al riguardo, ad esempio, Cass. 21 ottobre 1997, n. 10322). Pacifico quanto precede e non controverso che sia in sede stragiudiziale che innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli parte concedente ha proposto la stessa domanda, cioè la declaratoria di cessazione del contratto d'affitto per la sua naturale scadenza (evidentemente ai sensi dell'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203), è palese che è totalmente irrilevante che nella convocazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 fosse indicata (esclusivamente) la data del 10 novembre 1993, mentre in sede giudiziaria è stata invocata, in via principale, la detta scadenza del 10 novembre 1993 e, in via subordinata, la diversa data del 10 novembre 1996 o comunque quella diversa accertata in corso di causa.
Se - infatti - non integra violazione del principio di corrispondenza della pronunzia giudiziale alla richiesta delle parti la statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore, individuata dal giudice in base all'esatto accertamento dell'epoca di inizio del rapporto agrario, a maggior ragione non può ritenersi omesso il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 46, comma 1, l. 3 maggio 1982 n. 203, qualora la domanda sia accolta, dal giudice, per una data diversa da quella indicata in tale occasione.
Al suddetto fine - infatti - oggetto di preventiva comunicazione è la domanda nella formulazione che essa avrà in giudizio, onde ogni diversa implicazione processuale della stessa non importa il venire meno della validità dell'esperito tentativo di composizione della lite (Cass. 10 febbraio 1998, n. 1349). Specie nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) si invochi la risoluzione del contratto sulla base della stessa disdetta ex art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203).
3. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia dedotto dalla parte, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437, 2° comma c.p.c., omessa motivazione" lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto inammissibile la prova per testi dedotta da esso concludente in ordine alla diversa decorrenza del rapporto di affitto oggetto di controversia sia perché in contrasto con quanto emergente dal verbale di conciliazione del 1959 sia perché, comunque, la prova sarebbe risultata quanto mai incerta e precaria, stante il tempo trascorso.
4.Il motivo non può trovare accoglimento.
I giudici del merito, sulla base del verbale di conciliazione intervenuto l'11 giugno 1959 innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli, avente natura di atto pubblico facente fede sino a querela di falso, hanno ritenuto raggiunta la prova, in causa, che il rapporto oggetto di controversia fosse iniziato nel corso della annata agraria 1950 - 51, affermando, di conseguenza, che era onere del AL dare la prova che, in realtà, il rapporto aveva avuto inizio in data diversa.
Premesso quanto sopra, quei giudici hanno ritenuto la inidoneità, al fine di superare il riferito accertamento quanto all'epoca in cui aveva avuto inizio il rapporto di affitto inter partes, della prova orale dedotta dal AL.
Quest'ultima, infatti, era diretta a dimostrare che il rapporto di affitto avuto inizio negli anni 1939/40, cioè in un'epoca in cui la affittuaria AL RO aveva 12 anni e AL TR (attuale ricorrente), suo coadiuvante nella conduzione del fondo, era un bambino di 5 o sei anni, da cui l'impossibilità logica (prima ancora che giuridica) di un rapporto di affitto costituito con i detti soggetti.
Oppone il ricorrente che in realtà la formulazione del capitolo di prova nei termini risultanti in atti era frutto di un mero errore materiale, nella indicazione del nominativo dell'originario fittavolo, rappresentato dal genitore di AL RO, AL LU, per cui, essendo stato dedotto l'errore da esso concludente già nell'atto di appello, doveva trovare applicazione l'art. 437, comma 2, c.p.c. Il rilievo non coglie nel segno.
È pacifico, in causa - in particolare - che nel ricorso introduttivo i concedenti avevano affermato che il rapporto inter partes aveva avuto inizio nell'annata agraria 1950/51 con "AL RO".
Nel resistere a tale domanda AL TR ha opposto che "il rapporto di affitto era sorto fin dal 1938 in capo alla sorella AL RO, con cui egli aveva collaborato alla conduzione del fondo, condividendone spese e utili".
È palese, pertanto, che non risultano elementi di sorta per potere ritenere un "errore" materiale il riferimento a "AL RO". In realtà AL TR [che, in violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c. non censura con motivi specifici la omessa ammissione dei capitoli come dedotti in primo grado] ha dedotto, inammissibilmente, per la prima volta in appello, circostanze di fatto assolutamente nuove e in contrasto con le proprie ammissioni in primo grado [in particolare quanto al soggetto che avrebbe stipulato l'originario contratto di affitto] ed esattamente, pertanto, i giudici del merito hanno totalmente trascurato la circostanza.
Specie considerato che l'art. 437, comma 2, c.p.c. espressamente vieta "nuovi mezzi di prova" e certamente è un "nuovo" mezzo di prova la deduzione che il rapporto [che in primo grado si pretendeva avesse avuto inizio nel 1939-40 con AL RO] era sorto, in realtà, con un diverso soggetto (in particolare AL LU). Concludendo sul punto è palese che i dedotti vizi, della sentenza gravata, per non avere dato ingresso alle prove dedotte dal AL, sono insussistenti (a prescindere dal rilevare, altresì, che comunque la deduzione è inammissibile per non avere trascritto il ricorrente, nel ricorso i capitoli non ammessi dal giudice del merito, in violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione -cfr. Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754-). Nè, ancora, come pure si adombra in ricorso, era onere dei giudici del merito motivare il mancato ricorso al potere, discrezionale, concesso al giudice di secondo grado, di ammettere nuovi mezzi di prova anche d'ufficio, ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
Il potere in questione - che, comunque, non può mai sostituire l'onere probatorio incombente sulle parti - infatti, può essere esercitato solo qualora il collegio ritenga dette prove indispensabili ai fini della decisione della causa e, pertanto, l'omessa motivazione, in ordine alla loro mancata ammissione, non integra il vizio di omessa omesso esame, ma solo una implicita dichiarazione di esclusione della indispensabilità di essi (Cass. 4 ottobre 1995 n. 10406).
5. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 36.000 oltre lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 maggio 2001. Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001