Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11273
CASS
Sentenza 2 marzo 2007

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È legittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, nel corso dell'esecuzione di condanna a pena detentiva comportante l'applicazione, al termine dell'espiazione, della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e custodia, deliberi, sul presupposto della cessazione della seminfermità mentale e della perdurante pericolosità sociale del condannato, la sostituzione all'originaria misura detentiva terapeutica di una misura detentiva non terapeutica (nella specie, assegnazione a una casa di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11273
    Data del deposito : 2 marzo 2007

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