Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 2
L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante. (Nel caso di specie, relativo a ricettazione di una pistola con matricola abrasa, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante in questione in considerazione della micidialità e della potenzialità offensiva dell'arma, completa di caricatore con sette cartucce).
La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto (nella specie, agli arresti domiciliari), che abbia rinunciato ad essere presente ed abbia quindi accettato il giudizio in sua assenza, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33510 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 694
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO RA M.S. - Consigliere - N. 9491/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC SS CE N. IL 28/08/1970;
avverso la sentenza n. 7749/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SORGE Alfredo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - IC RA RA, impugna per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia avvocato Alfredo Sorge, la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa il 25 marzo 2009, che ha confermato quella del tribunale della sede, che l'aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, siccome colpevole dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola Walter calibro 7,65 e di ricettazione della suddetta arma, reati accertati in Melilo il 25 maggio 2004, avendo ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dei carabinieri OR e AV, i quali lo avevano riconosciuto, a distanza di tempo dai fatti, il 16 giugno 2004, come colui che, trasportato su di un motociclo (Piaggio Beverly) il cui conducente non aveva ottemperato all'ordine di fermarsi impartito dai militari tramite la paletta di ordinanza, nel corso di un breve ed infruttuoso inseguimento, era stato notato nell'atto di nascondere sotto la gamba la pistola di cui al capo di imputazione, poi ritrovata abbandonata nei pressi del motociclo, risultato di provenienza delittuosa, in quanto sottratto al suo legittimo proprietario MA ZO. 1.1. - Con il primo motivo d'impugnazione prospettato in ricorso il difensore deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente al mancato accoglimento da parte dei giudici di appello dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, prospettata in ragione della mancata dichiarazione di contumacia dell'imputato, non comparso nel corso del dibattimento, e della conseguente insussistente rappresentanza dello stesso.
In particolare da parte del ricorrente si contesta la fondatezza, sia dell'affermazione in fatto secondo cui il IC, all'epoca detenuto agli arresti domiciliari, risultava imputato assente per rinuncia, sia del rilievo in diritto secondo cui, in caso di assenza, l'omessa dichiarazione di contumacia comporterebbe una violazione del contraddittorio.
1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente censura come illegittimo, per violazione di legge e vizio di motivazione, il mancato accoglimento da parte della Corte territoriale dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.495 c.p.p., comma 2, in relazione alla mancata acquisizione di un elemento di prova a discarico, ritenuto decisivo, e segnatamente l'acquisizione del fascicolo fotografico consultato dai testi AV e OR subito dopo l'infruttuoso inseguimento e segnatamente della foto che riproduceva l'odierno imputato e che i predetti testi avevano riferito di non aver riconosciuto. In particolare in ricorso, per evidenziare l'assoluta rilevanza del mezzo di prova richiesto, si evidenzia il carattere contraddittorio ed illogico della motivazione fornita dal giudice di prime cure per negare rilevanza alla deduzione difensiva con la quale si valorizzava il dato del mancato riconoscimento fotografico, e cioè l'impossibilità di apprezzare l'effettiva corrispondenza tra l'immagine fotografica e le reali sembianze del IC RA. 1.3 - Con il terzo motivo d'impugnazione, il ricorrente, deduce ancora l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, evidenziando che la Corte territoriale, pur ritenendo incompleta l'indagine istruttoria di primo grado, tanto da ritenere indispensabile procedere al riesame dei testi AV e OR, aveva illogicamente rifiutato il compimento di ulteriore attività istruttoria, ritenuta parimenti indispensabile (acquisizione della fotografia di cui sopra, esame dei testi IL e TA, relativamente alle indagini dagli stessi svolte sull'attendibilità delle dichiarazioni del teste MA ZO, proprietario dello scooter sul quale si assume si trovasse l'imputato).
1.4 - Con il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, l'illegittimità della sentenza di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità del IC RA, per le imputazioni relative alla pistola e per ricettazione, reato quest'ultimo da ritenersi in ogni caso estinto per prescrizione, in ragione della commissione nel 1996 del reato presupposto e dell'incertezza della data di effettiva commissione dell'illecito, evidenziando, con argomentazioni particolarmente diffuse, l'assoluta insufficiente motivazione della sentenza di appello, consistita in una acritica condivisione delle argomentazioni del primo giudice, senza fornire adeguata risposta alle censure svolte nell'atto di appello, attraverso le quali si evidenziava l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dei testi AV e OR, le molte incertezze sulla validità di un riconoscimento avvenuto a distanza di tempo, dopo un brevissimo inseguimento ed un riconoscimento fotografico negativo, l'avvenuto proscioglimento dell'imputato dalle imputazioni di tentata rapina e di ricettazione dello scooter Beverly e la totale sottovalutazione di elementi indizianti pure emersi a carico di diversi soggetti a seguito di attività investigativa che poneva in luce la dubbia attendibilità del proprietario del veicolo, che ne aveva denunciato la sottrazione dopo alcune ore dall'inseguimento lungo la Circonvallazione. 1.5 - Con il sesto motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente al mancato accoglimento della richiesta subordinata di derubricazione del reato di ricettazione dell'arma nella contravvenzione ex art. 712 c.p., avuto riguardo all'effettiva consapevolezza della provenienza delittuosa dell'arma asseritamene detenuta, ovvero, in subordine, nell'ipotesi del fatto di particolare tenuità di al capoverso dell'art. 648 c.p.. 1.6 - Con il settimo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 tenuto conto dell'unicità dell'arma, di vecchia costruzione, la buona personalità dell'imputato e la obiettiva equivocità dei fatti contestati.
1.7 - Con l'ottavo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti od almeno equivalenti rispetto alle aggravanti.
1.8 - Con il nono motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce, infine, l'illegittimità della sentenza di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'entità della pena, con riferimento al mancato contenimento nel minimo della pena inflitta, anche con riferimento all'aumento per la continuazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'impugnazione proposta nell'interesse del IC è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
2.1 - Con riferimento al primo motivo d'impugnazione, va rilevato, infatti, che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella sentenza impugnata con riferimento alla mancata dichiarazione di contumacia del IC, in quanto non comparso nel corso del dibattimento, posto che, incontestata la detenzione domiciliare del IC e la sua assenza per rinuncia, va richiamato e qui ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "la mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente ed abbia quindi accettato il giudizio in sua assenza, non da luogo a contumacia, ma ad una mera assenza" (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 24573 del 12/5/2006, Rv. 234686). 2.2 - Nessun profilo di illegittimità è altresì ravvisabile nella sentenza di primo grado, e di riflesso in quella di appello, con riferimento alla mancata acquisizione della foto che riproduceva l'odierno imputato contenuta del fascicolo fotografico consultato dai testi AV e OR, ove si consideri che detta foto non può esser considerata una prova a discarico, tale valenza dovendo riconoscersi, semmai, all'esito negativo della ricognizione fotografica, elemento questo, per altro, affatto ignorato dai giudici di merito quanto, piuttosto, valutato come non decisivo, sicché correttamente è stata affermata dal giudice del merito la superfluità della richiesta;
considerazione questa che comporta, evidentemente, U rigetto anche del terzo motivo di impugnazione, che ha censurato tale mancata acquisizione, sotto il profilo della violazione dell'art. 603 c.p.p., ove si consideri, per un verso, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, e, per altro verso, che il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite.
2.3 - Infondati devono ritenersi anche il quarto ed il quinto motivo d'impugnazione prospettati in ricorso, attraverso i quali si contesta la valutazione di adeguatezza e congruità degli elementi di prova a carico dell'imputato con riferimento ai reati a lui contestati e si deduce, per la prima volta, che il reato di ricettazione dell'arma deve considerarsi prescritto.
Ed invero, per quanto attiene, in particolare, le articolate deduzioni prospettate con il quarto motivo, dirette a sostenere la carenza e manifesta illogicità della motivazione in merito al giudizio di colpevolezza del ricorrente, è opportuno premettere che questa Corte ha da tempo chiarito, che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 930 del 29/1/1996, Rv. 203428). In applicazione di tale condivisibile principio è agevole rilevare come nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nel provvedimento impugnato, avendo i giudici di merito fornito una più esauriente e logica spiegazione delle ragioni per cui doveva ritenersi che fosse proprio l'odierno ricorrente IC RA RA la persona che i carabinieri AV e OR hanno visto il 25 maggio 2004, impugnare la pistola calibro 7,65 di cui alle imputazioni mossegli, valorizzando a tal fine, il positivo riconoscimento operato dai militari, sebbene effettuato a distanza di giorni, evidenziando, in particolare, relativamente all'attendibilità di tale elemento di prova: che in base alla deposizione del teste OR, i carabinieri erano giunti ad una distanza di circa venti metri dall'occupante del motociclo che aveva impugnato l'arma, certamente sufficiente per coglierne nitidamente le fattezze allorquando l'imputato si voltò nel corso dell'inseguimento; che non poteva certamente liquidarsi come uno "sfavorevole sincronismo" che la pistola sia stata trovata sotto un'autovettura parcheggiata a breve distanza dal ciclomotore abbandonato, nella fuga, dal suo conducente e dall'imputato; che l'esito negative) della ricognizione fotografica operata subito dopo i fatti dai verbalizzanti, lungi dall'inficiare la rilevanza dell'avvenuto riconoscimento trattandosi di un elemento di prova, per sua stessa natura, assai più equivoco rispetto ad un riconoscimento personale - essendo il suo esito influenzato da molti fattori, quali, non ultimi, la qualità della ripresa fotografica e l'epoca in cui la foto venne scattata e la conseguente fedeltà dell'immagine rispetto ai possibili mutamenti di alcuni tratti (capelli, occhiali, barba ecc.) distintivi della persona riprodotta - rappresentava semmai un elemento confermativo della complessiva attendibilità dei testi, che non potevano, evidentemente, ritenersi animati da pregiudizi o malintesi intenti punitivi nei confronti dell'indagato. Orbene in presenza di un siffatto percorso argomentativo, lineare, completo ed esauriente, non può non rilevarsi che le deduzioni della difesa del ricorrente riguardanti, nelle loro polimorfe articolazioni, la valutandone di attendibilità e coerenza dei dati valorizzati dai giudici di mento, lungi dal dimostrare un effettivo ed inconfutabile travisamento delle emergenze processuali, si risolvono nella prospettazione di una "lettura alternativa" delle stesse, non consentita in sede di legittimità.
Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intangibile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate;
3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. pen. sez. 6, 5334/1992 Rv. 194203, Verdelli).
I giudici di merito, con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno analiticamente indicato le loro fonti di convincimento, valutandole con uno sviluppo argomentativo, si ripete, che si sottrae a critiche di sorta, per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e ciò impedisce il sindacato della Corte di legittimità. L'art. 606 c.p.p. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1, 27 luglio 1995, Ghiado, m. 202228), o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Marinino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo dei provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5, sent. 39843 del 9-30 novembre 2007, in ric. Gatti Cass., sez. 5, 30 novembre 1999, Moro, riv. 215745, Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, riv. 196955). Infatti, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nel motivi di gravame", per consolidata e prevalente giurisprudenza, resta immutata la natura del giudizio di legittimità, che non può dare luogo ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e rimane suo unico oggetto la contrarietà di un provvedimento a norme di legge (Cass. pen. sez. 5, Ordinanza 12634/2006 Rv. 233780 Cugliari;
precedenti conformi: N. 13648 del 2006 Rv. 233381).
In conclusione, va ribadito che va esclusa, in ogni caso, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr. in termini:
Cass. pen. sez. 2, 7380/2007 Rv. 235716 Messina). Infondata deve ritenersi anche l'eccezione di prescrizione del reato di ricettazione, attesa la genericità della deduzione, ove si consideri: che intanto il reato di ricettazione ha natura istantanea e che per individuarne il momento consumativo bisogna quindi risalire a quello in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma, ovvero il momento in cui l'agente ha ottenuto il possesso della cosa;
che se è pur vero che tale momento, nel caso in esame, non può dirsi individuato con certezza, posto che il 25 maggio 2004, è solo il giorno in cui risulta inconfutabilmente accertato il possesso dell'arma clandestina da parte del ricorrente, nessun elemento dimostrativo viene comunque offerto dalla difesa, in violazione del generale principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, per dimostrare che la consumazione del così detto "reato presupposto" risalga effettivamente al 1996 come si afferma nell'atto di impugnazione.
2.4 - Infondato deve ritenersi anche il sesto motivo d'impugnazione, ove si consideri che la decisione della Corte territoriale di ritenere il IC colpevole di ricettazione e non già della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. è conforme a principi di diritto da tempo enunciati da questa Corte, secondo cui "in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza". (in tal senso ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515) e che l'espressione "fatto di particolare tenuità", usata dal legislatore per definire l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., comma 2 non può riferirsi esclusivamente al valore della cosa ricettata - che nel caso in esame la difesa, per altro, neppure indica - ma ha un significato ed un contenuto molto più ampio che è comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell'esclusione, dell'attenuante in parola, la cui configurabilità è stata motivamente negata, tenuto conto della micidialità e potenzialità offensiva dell'arma, completa di caricatore con sette cartucce (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 9774 del 20/9/1996, Rv. 205963). 2.5 - Analoghi profili di infondatezza si rivengono con riferimento al settimo motivo d'impugnazione, ove si consideri che, come affermato da questa Corte, in tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art.
5 - lieve entità del fatto - è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine "consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi in cui si inserisce il porto e la detenzione delle armi - nel caso in esame emotivamente esclusa - ed in via successiva, all'esito positivo della prima analisi, nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi". (in termini, ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7871 del 23/5/1995, Rv. 202116). 2.6. - Infondati devono ritenersi infine, anche l'ottavo e nono motivo d'impugnazione, riguardanti rispettivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta.
Nessun profilo di illegittimità è infatti ravvisabile nelle argomentazioni addotte sul punto dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, per un verso, l'insussistenza di clementi positivi, idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, atteso anche il non positivo comportamento processuale, e quanto alla pena, l'adeguatezza della stessa al reale disvalore dei fatti ed alla personalità del IC risultando tale motivazione del tutto conforme a principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui:
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (così ex multis Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell'11/10/2004 - 25/1/2005, riv. 230691 rie. Alba ed altri);
- l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato, qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, essendo la scelta di tali termini, infatti, sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen." (in tal senso, ex multis Cass., Sez. 6, Sentenza n. 7251 del 24/5/1990, Rv. 184395).
3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il, 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010