Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33510
CASS
Sentenza 7 luglio 2010

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L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante. (Nel caso di specie, relativo a ricettazione di una pistola con matricola abrasa, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante in questione in considerazione della micidialità e della potenzialità offensiva dell'arma, completa di caricatore con sette cartucce).

La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto (nella specie, agli arresti domiciliari), che abbia rinunciato ad essere presente ed abbia quindi accettato il giudizio in sua assenza, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33510
    Data del deposito : 7 luglio 2010

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