Articolo 2 della Legge 28 agosto 1989, n. 304
Articolo 1Articolo 3
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17 settembre 1989
Art. 2. 1. La lettera b), nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e' sostituita dalla seguente:
"b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio".
Nota agli articoli 2 e 3:
Per il testo vigente dell' art. 36 della legge n. 454/1961 si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 17 settembre 1989