Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2024, n. 16354
CASS
Sentenza 19 marzo 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento di separazione del processo conseguente ad astensione per taluni soltanto dei capi di imputazione, emesso prima dell'autorizzazione all'astensione da parte del presidente della Corte di appello, è astrattamente abnorme, in quanto idoneo a determinare una stasi del processo oggetto di separazione nel caso in cui la richiesta non sia accolta, sicché la separazione così motivata di alcune posizioni si pone al di fuori dall'ambito applicativo dell'art. 18 cod. proc. pen., dovendosi inquadrare, piuttosto, nel contesto dell'istituto processuale dell'astensione, atteso che costituisce rimedio legittimo, nonché utile per far fronte alla diversità di situazioni decisorie venutesi a creare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2024, n. 16354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16354
    Data del deposito : 19 marzo 2024

    Testo completo