Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 3 209 / 02 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DE OPO LA CORTE SUPRE DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 12873/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 7487 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Paolo STILE - Consigliere Ud.18/12/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: LI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato PARASCANDOLO SILVIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STURA MARISA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro АРА ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI, in persona - del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che lo rappresenta e 2001 difende unitamente agli avvocati GIGLIOLA IOTTI, 5200 -1- PIETRO CAVASOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 29/03/99 R.G.N. 1/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. LD GE già dipendente dell'Associazione Provinciale Allevatori (A.P.A.) la ha convenuta innanzi al Pretore di Modena lamentando di esser stato licenziato dalla stessa senza corresponsione della indennità di preavviso. Il Pretore ha rigettato la sua domanda. Il Tribunale della stessa città, con sentenza del 29.3.99 ha confermato la decisione del giudice di primo grado. Il Tribunale ha disatteso la tesi dell'appellante secondo cui non era intervenuto, fra lui e la predetta associazione, alcun accordo in ordine alla proroga del suo rapporto di lavoro con la predetta associazione, risoltosi per il raggiungimento dell'età pensionabile, sino al 31.12.90; con la conseguenza che la lettera del 21.12.90, con cui lo si invitava a lasciare il lavoro per la data anzidetta costituiva licenziamento per il quale gli era dovuta la indennità prevista dall'art. 2118 cc. Secondo il Tribunale, a seguito delle insistenze del sign. GE il consiglio d'amministrazione dell'A.PA. aveva deliberato la proroga del rapporto di lavoro sino al 31.12.90 data sino alla quale egli aveva continuato a lavorare senza muovere contestazioni e senza chiedere alcun chiarimento in ordine alla sua posizione. Detto quadro consentiva di presumere che l'appellante fosse a conoscenza della delibera, accettandola con comportamento concludente costituito dalla continuazione del rapporto di lavoro. Il sign. GE chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
l'A.PA. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECSIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cc.; con il secondo motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo. Le censure che per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente sono infondate. Il ricorrente contesta la legittimità del ricorso alle presunzioni -per ricostruire l'effettiva volontà delle parti in ordine ad una proroga consensuale del rapporto di lavoro - in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti. Il Tribunale si è invece basato su una circostanza di fatto in contestazione fra le parti, *e risultata completamente sfornita di prova, non avendo l'Associazione provato di aver portato a conoscenza del GE la delibera che prorogava il rapporto di lavoro sino al 31.12.90. La mancata contestazione da parte del GE in ordine alla decisione adottata dal consiglio di amministrazione era smentita dalla testimonianza del teste Ori. In definitiva, la motivazione data dal Tribunale era del tutto incongrua. Rileva la Corte che, contrariamente a quando assume il ricorrente il procedimento logico su cui si fonda il convincimento del Tribunale non presenta alcuna incongruità né nel momento formativo né in quello estrinsecativo. Il Tribunale, fondandosi sull'assenza di contestazioni e di richiesta di chiarimenti da parte del sign. GE che una volta intervenuta la delibera continuò a prestare 2 servizio, ha ritenuto che egli non potesse tenere tale comportamento senza essere a conoscenza che lo stesso era legittimato da una delibera che aveva prorogato il rapporto di lavoro sino al 31.12.90; sembrandogli, evidentemente, non verosimile che un lavoratore continuasse a lavorare, senza chiedere alcun chiarimento in ordine alla fonte di legittimazione della sua permanenza nell'organizzazione lavorativa pur dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, ignorando del tutto cosa legittimasse la protrazione del rapporto di lavoro. Tanto, evidentemente, il giudice d'appello ha inteso affermare usando- in senso non strettamente tecnico- l'espressione “induce il collegio a ritenere in via pres 0 T 1 . L R ' D A I N E L S I E T S I T A I R D O T S S I A E A S , A P G O S O N T , E R G R D A S I E Di conseguenza non sussistendo né violazioni di legge né di difetti logicia motivazioni il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
835* La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro oltre ad euro 2000,00 per onorari. Roma 19 dicembre 2001 Il Consigliere es. Concedo Sagle Il PresidenteQuaferella band or Alberta IL CANCELL l in Cancelieria C MAR 2002 aggi, CELLIEREIL CANCELL E T R O C 3