Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
Non costituisce anticipazione del giudizio il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di diniego dell'autorizzazione all'imputato agli arresti domiciliari a rientrare senza scorta nella casa di abitazione, in quanto il connesso giudizio di pericolosità non attiene alla valutazione del fatto-reato oggetto della imputazione, bensì alla sua personalità, così da porsi al di fuori di qualsivoglia interferenza nel successivo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 18/11/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1863
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 022235/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Giuseppe Amendolia, di BO CI;
avverso l'ordinanza 23.4.2003 della Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BO CI con dichiarazione del 17.4.2003 ricusava ex art. 34 2 bis e 37, c. 1, lett. b) il gup del Tribunale di Messina, nella persona della dott.ssa Maria Pino, per avergli la stessa in data 3.4.2003 negato l'autorizzazione a rientrare senza scorta da un reparto ospedaliero nella casa di abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, manifestando cosi una indebita anticipazione sui fatti oggetto dell'imputazione.
La Corte d'appello di Messina dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione per il duplice motivo che il provvedimento adottato rientra nel novero delle autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 11 l. 26.7.1975, n. 354, e che comunque l'atto non costituisce in alcun modo anticipazione di giudizio. Ricorre la difesa del BO per violazione dell'art. 34 c.p.p. avendo il magistrato operato una valutazione delle esigenze cautelari per violazione dell'art. 37 lett. b) c.p.p. essendo evidente dal provvedimento che vi era certezza dell'emissione del decreto che dispone il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti, ripercorre i motivi già rigettati in sede di appello dalla Corte territoriale di Messina con motivazione che appare corretta e adeguata al tema in esame.
Peraltro il giudizio di pericolosità, espresso dal gip, non attiene alla valutazione del fatto-reato addebitato al BO, bensì alla sua personalità, così da risultare del tutto inidoneo a costituire la pretesa "anticipazione di giudizio" lamentata dalla difesa. Per contro il gip ha compiuto un atto "dovuto" - come ben sottolinea la Corte territoriale - cosi da porsi al di fuori di qualsivoglia interferenza nel successivo giudizio.
La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la sua pretestuosità, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004