TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1170
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Decreto cautelare 25 luglio 2025
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Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei criteri di reimpiego del personale

    Il trasferimento è stato disposto d'autorità per esigenze operative e organizzative, non rientrando nella pianificazione ordinaria. Le circostanze relative allo stato di gravidanza e alla nascita della figlia sono successive al provvedimento e, inoltre, la ricorrente ha ottenuto un'assegnazione temporanea che riconosce le tutele genitoriali.

  • Rigettato
    Irragionevolezza nella scelta delle professionalità da impiegare

    La scelta delle professionalità da impiegare è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, basata su specifiche esigenze operative e di riorganizzazione. L'assegnazione della ricorrente rispondeva alla necessità di coprire posizioni vacanti con personale della sua specifica professionalità, non equiparabile a quella di volontari di ferma iniziale.

  • Rigettato
    Richiesta di assegnazione a sedi di gradimento

    Il trasferimento è avvenuto d'autorità per esigenze operative, prevalendo sull'interesse del militare a prestare servizio in una sede specifica. La ricorrente ha comunque ottenuto un'assegnazione temporanea in una sede di suo gradimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1170
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1170
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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