Decreto cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02739/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2739 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Direzione per l’Impiego del personale militare dell’Aeronautica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Aeronautica Militare - Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica prot. n. -OMISSIS- del 31.07.2024, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità della ricorrente, con decorrenza 18.09.2024, dall’attuale sede di servizio alla sede di -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, 1° Aviere Scelto dell’Aeronautica Militare in servizio presso Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica in -OMISSIS-, nella categoria “ Supporto ”, specialità “ Servizi di Amministrazione ” e qualifica “ Uffici ”, impugna il provvedimento dell’Aeronautica Militare prot. n. -OMISSIS- del 31.07.2024, con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, con decorrenza 18.09.2024, presso il Comando delle Forze per la mobilità e il supporto in -OMISSIS-, chiedendo altresì l’accertamento del diritto ad essere assegnata ad una sede di servizio tra quelle ubicate nella città di -OMISSIS- dalla stessa indicate quali sedi di gradimento.
2. Premette di convivere con un collega, in regime di coppia di fatto, e di essere in stato di gravidanza diagnosticata “a rischio” dall’agosto 2024. Dopo aver compilato l’Annesso II con l’indicazione della propria preferenza per un trasferimento all’interno del comune di -OMISSIS-, ha ricevuto comunicazione della programmazione d’impiego delle movimentazioni del personale dei ruoli Sottufficiali e Graduati dell’Aeronautica Militare per l’anno 2024, da cui risulta la sua designazione presso il Comando per le Operazioni delle Forze Speciali in -OMISSIS-.
3. Ciononostante, con nota prot n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 31.07.2024, recante “ Ordine d’Impiego ”, è stato disposto il suo trasferimento d’autorità presso il Comando delle Forze per la mobilità e il supporto in -OMISSIS- a decorrere dal 18.09.2024.
4. Avverso il succitato provvedimento è insorta la ricorrente onde chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame un unico motivo rubricato “ Violazione e falsa applicazione dei criteri di reimpiego del personale - violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - eccesso di potere. Illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. ingiustizia manifesta - disparità di trattamento – carenza istruttoria e motivazionale – falsa ed erronea applicazione della “DIPMA – UD– 001 – Direttiva per l’impiego degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in ambito nazionale ed internazionale” – violazione dei principi di buona fede, affidamento e buon andamento ”.
5. Si è costituita l’amministrazione per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
6. Successivamente, la ricorrente ha dato atto della nascita della figlia e delle problematiche di salute della neonata, tali da rendere necessaria la sua permanenza presso la sede di origine onde poter garantire il proficuo svolgimento delle cure necessarie nell’interesse della minore, chiedendo l’immediata sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 56 c.p.a. La misura è stata concessa con decreto monocratico n. -OMISSIS-.
7. Con atto-OMISSIS-del 31.07.2025, la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ha quindi disposto l’assegnazione temporanea dell’Aviere Scelto -OMISSIS-, a domanda, presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica in -OMISSIS- a partire dall’11.08.2025 e fino al 14.08.2028. Sulla scorta di tale circostanza sopravvenuta, con nota depositata il 27.08.2025, l’istanza per la concessione di misure cautelari è stata rinunciata.
8. Le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
9. All’udienza del 13.01.2026, previa conferma da parte della difesa della ricorrente della permanenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso anche a seguito dell’adozione del succitato provvedimento di assegnazione temporanea, in quanto beneficio di natura transitoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato.
11. Con un primo ordine di censure, il provvedimento impugnato viene censurato perché violerebbe i criteri di reimpiego per la riorganizzazione e rilocazione del Comando Squadra Aerea (di seguito anche solo “C.S.A.”) e dei Comandi Intermedi presso il sedime di -OMISSIS-, in base ai quali non saranno ivi impiegati i militari rientranti nelle seguenti caratteristiche: “ a. beneficiari di tutele di Legge (e.g. 104/92, 267/00); b. in condizione di genitorialità con prole minore di anni 3 ” (cfr. doc. 2 della ricorrente).
11.1 Di conseguenza, “ il personale attualmente in FEO presso CSA - -OMISSIS- e CFMS - -OMISSIS- che non rientra nelle suddette casistiche e che ricopre le posizioni ritenute di prioritaria alimentazione (entro l'attuale ciclo di Programmazione) verrà reimpiegato presso il sedime di -OMISSIS- laddove non venga reperita una corrispondente risorsa sostitutiva ” da individuarsi tra quelle indicate nell’elenco ivi predisposto. La ricorrente non avrebbe dunque le caratteristiche del personale movimentabile in quanto: - non risulta effettiva presso il Comando Squadra Aerea o i Comandi intermedi dipendenti oggetto di ridislocazione, ma presso lo stesso organo che ha proceduto al reimpiego (D.I.P.M.A.) con designazione in -OMISSIS-, conformemente alla preferenza dalla stessa manifestata; - non è e non era effettiva in un Ente di -OMISSIS-; - non ha mai espresso la volontà di essere ivi movimentata; - era in stato gravidico in connotazione di gravidanza a rischio all’atto della movimentazione. In sostanza, la stessa non rientrerebbe nel novero del personale il cui profilo è stato individuato prioritariamente dall’Amministrazione come potenzialmente idoneo alla movimentazione presso il C.S.A. in -OMISSIS-.
Le censure sopra sintetizzate non colgono nel segno.
12. Risulta dagli atti di causa che, nell’ambito della programmazione d’impiego delle movimentazioni del personale dei ruoli Sottufficiali e Graduati dell’Aeronautica Militare per l’anno 2024, la ricorrente ha espresso la propria preferenza, attraverso la compilazione del modulo “Annesso II” in data 18.01.2024, a essere movimentata esclusivamente presso uffici della forza armata siti in -OMISSIS-, senza indicare possibili sedi alternative o esigenze familiari di alcun tipo, tenendo anche conto che lo stato di gravidanza risulta successivo a tale attività istruttoria. Inizialmente, nell’ambito della menzionata programmazione annuale, la ricorrente è stata quindi assegnata presso il Comando per le Operazioni delle Forze Speciali di -OMISSIS-, essendo emersa la necessità di sostituire una unità di personale nell’ambito della professionalità “ Uffici ”.
12.1 Prima del perfezionamento del trasferimento della ricorrente presso la sede in questione, tuttavia, il neo-costituito Comando della Squadra Aerea di -OMISSIS- ha segnalato una “ forte criticità ” dovuta alle mancanza di graduati a copertura delle posizioni organiche vacanti, soprattutto nella “ Sezione personale ” e nella “ Sezione gestione personale enti dipendenti ” – ovvero nell’ambito della specifica professionalità acquisita dalla ricorrente – in ragione di una contingenza definita “ straordinaria rispetto allo standard ”, tenuto conto della carenza di personale correlata al sopravvenuto congedo per transito in altra amministrazione di due unità inizialmente assegnate Comando delle Forze di Mobilità e Supporto di -OMISSIS- (cfr. docc. 8 e 11 dell’amministrazione). Con nota del 21.08.2024, è stato quindi rappresentato che la riorganizzazione del C.S.A. sul sedime di -OMISSIS- costituisce “ priorità di OR TA ” e che, a tal fine, considerata la sopravvenuta necessità di reperire personale di pari ruolo e professionalità della ricorrente, è stato proposto il suo trasferimento presso la predetta nuova sede (cfr. doc. 9 dell’amministrazione).
12.2 L’impugnato provvedimento, pertanto, non è espressione della decisione assunta nell’ambito della “ Programmazione annuale d’impiego del personale Sottufficiali e Graduati – anno 2024 ”, che costituisce l’istituto di mobilità ordinaria annuale delle Forze armate, ma è da ascrivere invece alla categoria dei “ trasferimenti d’autorità ” del personale militare per ragioni organizzative e per esigenze operative dell’amministrazione militare. Come indicato dalla “ Direttiva per l’impiego degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa in ambito nazionale e internazionale ” al Paragrafo 3 (cfr. doc. 3 dell’amministrazione), il trasferimento “ d’autorità ” è uno strumento che consente la movimentazione del personale miliare non solo nell’ambito delle pianificazioni pluriennali e delle programmazioni annuali, ma anche “ a prescindere da questi nel caso di specifiche esigenze operative e funzionali ”, cioè ogni volta in cui l’amministrazione necessiti di riallocare le proprie risorse per le proprie necessità interne, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, il trasferimento della ricorrente supera, stante il carattere autoritativo che lo caratterizza, la precedente assegnazione effettuata nell’ambito degli strumenti di pianificazione della movimentazione del personale alla luce dei criteri che l’amministrazione ha individuato nell’ambito del Piano di reimpiego per la riorganizzazione e rilocazione del Comando della Squadra Aerea e dei Comandi Intermedi Dipendenti presso la sede di -OMISSIS-.
13. Al riguardo, la giurisprudenza ha invero chiarito che “ i provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume una rilevanza di mero fatto, attesa l'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nell'apprezzamento delle esigenze di servizio e di migliore organizzazione degli uffici ” (così Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3118 del 24.5.2018). Trattandosi di “ordini” gerarchicamente impartiti, essi si estrinsecano in una lecita attività di comando attraverso cui si organizza il servizio, che è espressione di un potere ampiamente discrezionale finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative proprie dell’ente di appartenenza in funzione della miglior tutela dell’interesse pubblico, per cui le scelte operate dall'amministrazione militare possono essere sindacate solo nei ristretti limiti della oggettiva irrazionalità delle stesse.
13.1 A fronte di provvedimenti direttamente connessi a ragioni organizzative interne e tenuto conto della disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, deve quindi considerarsi recessiva (Cons. di Stato, Sez. II, 3.03.2021, n. 1796; Id., 8.03.2021, n. 1910; Id., Sez. IV, 8.04.2019, n. 2267; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 17.06.2024, n. 12435; T.A.R. Lazio, Sez. IV, 3.03.2023, n. 7508). Ne consegue che tali provvedimenti “ non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 19.01.2024, n.642).
14. Ciò premesso, il riferimento ai criteri enucleati nell’ambito del Piano di reimpiego attuato dall’amministrazione militare per la riorganizzazione e rilocazione del C.S.A. non è conferente alla specifica fattispecie in esame, né può rappresentare un parametro di riferimento per la valutazione della legittimità del provvedimento oggi sub iudice . Per un verso, difatti, la movimentazione della ricorrente è avvenuta d’autorità, in applicazione di un diverso strumento di mobilità che prescinde dall’ordinaria pianificazione ed è finalizzato a rispondere a specifiche esigenze dell’amministrazione, qual è quella, rilevante nella fattispecie, di colmare la mancanza di personale con qualifica corrispondente a quella della ricorrente e garantire l’operatività del neo costituito Comando della Squadra Aerea sul sedime di -OMISSIS-.
14.1 Per altro verso, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta dell’attività istruttoria all’uopo svolta dall’amministrazione, nella quale non vi è alcun riferimento allo stato di gravidanza della ricorrente e alla nascita della figlia, trattandosi di circostanze successive. Peraltro, se è vero che i criteri di reimpiego per la riorganizzazione e rilocazione del Comando Squadra Aerea indicano come personale non movimentabile i “ beneficiari di tutele di Legge (e.g. 104/92, 267/00) ” e i militari “ in condizione di genitorialità con prole minore di anni 3 ”, è altrettanto vero che la ricorrente non risulta, sulla base della documentazione in atti, a oggi titolare di benefici di legge nei termini sopra indicati e inoltre, a seguito dell’adozione del provvedimento -OMISSIS- del 31.07.2025, la stessa ha ottenuto su sua richiesta l’assegnazione temporanea in servizio nel comune di -OMISSIS- fino al 14.08.2028, per cui le sono state riconosciute le tutele previste nell’ordinamento quale genitore di prole di età inferiore a tre anni.
15. Con il secondo e terzo ordine di censure, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, la ricorrente lamenta che, prima della sua movimentazione, l’organo d’impiego dell’Aeronautica Militare avrebbe valutato il 24° Corso Volontari Truppa in servizio permanente e, nell’ambito di tali risorse, 7 unità sarebbero state destinate al Comando 1^ Regione Aerea di -OMISSIS-, mentre nr. 4 sarebbero state destinate a enti ubicati nella provincia di -OMISSIS-, di cui 2 nel comune di -OMISSIS-. Pertanto, si appaleserebbe irragionevole la scelta dell’amministrazione di destinare 7 unità su 14 uscenti da un corso di formazione ad altre sedi rispetto a -OMISSIS-, salvo poi ivi applicare la sola ricorrente, potenzialmente esclusa dal personale movimentabile, revocando il programmato trasferimento della stessa.
Inoltre, l’amministrazione avrebbe individuato le sedi di servizio del personale Volontario in Ferma Iniziale incorporato con il primo reclutamento (c.d. 1° blocco) nel mese di giugno 2024, relativamente ai primi 525 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito e con previsione di un secondo incorporamento indicativamente nel mese di settembre 2024, per i successivi 475 candidati idonei. Conseguentemente, i volumi organici disponibili al mese di giugno 2024, da cui trarre le risorse per effettuare il piano di ricollocazione del Comando della Squadra Aerea da -OMISSIS- a -OMISSIS-, sarebbero stati ampiamente sufficienti a garantire sopraggiunte emergenze non pianificabili senza necessità di procedere alla mobilitazione della ricorrente.
14.1 La censura è inammissibile e infondata, poiché finisce per prospettare un sindacato di merito in ordine a scelte di organizzazione interna dell’amministrazione militare caratterizzate da amplissima discrezionalità, che possono essere censurate soltanto nei ristretti limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o grave travisamento dei fatti di cui il Collegio non ravvisa l’esistenza nel caso di specie. La scelta delle professionalità da inviare presso i diversi reparti operativi, invero, risponde alle specifiche esigenze operative e funzionali della forza armata nel suo complesso, ed è frutto di valutazioni articolate che tengono conto della priorità di assegnazione, delle concrete necessità, del livello di complessità dell’impiego e delle specializzazioni acquisite dal personale, nonché delle esigenze di funzionamento dei rimanenti reparti dell’Aeronautica militare sul territorio nazionale.
14.2 Non può dunque ritenersi irragionevole la decisione di assegnare l’Aviere Scelto -OMISSIS- presso il Comando della Squadra Aerea di -OMISSIS-, tenuto conto della necessità di alimentare tale reparto con personale in possesso della particolare professionalità dalla stessa acquisita e non potendosi certamente ritenere equivalente l’assegnazione di unità provenienti dal 1° blocco dei Volontari in Ferma Iniziale, trattandosi di personale civile transitato nei ruoli militari, non in possesso della formazione e delle competenze riconosciute all’odierna ricorrente.
14.3 Peraltro, nel caso di specie, sono ben evidenziate le esigenze dell’amministrazione che hanno reso necessaria la movimentazione della ricorrente presso la sede di -OMISSIS-, essendo stato chiaramente indicato nell’ambito dell’attività istruttoria sottesa all’impugnato trasferimento sia che l’alimentazione del neo costituito comando è considerata una “ priorità di OR TA ”, sia la sopravvenuta necessità di colmare lacune in organico conseguenti al congedo di due unità di personale precedentemente destinate a detta sede.
14.4 Del resto, a fronte dell'ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione, “ l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto ” (cfr. Cons. Stato sez. IV, 17 gennaio 2018), salva l’applicazione degli istituti che l’ordinamento prevede a tutela di interessi ritenuti particolarmente meritevoli di riconoscimento e protezione, di cui peraltro la ricorrente fruisce nei termini chiariti ai paragrafi precedenti.
15. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
16. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
AL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CA | AR DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.