Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il presupposto per la corresponsione della indennità post - sanatoriale in favore dei soggetti affetti da tubercolosi, di cui all'art. 5 della legge n. 419 del 1975, è costituito, sia nel caso di ricovero in sanatorio, sia nel caso di cure ambulatoriali, dalla completa astensione dal lavoro per tutto il periodo delle cure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RA, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALUZZO 79, presso MARCO GRANDE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO PERELLI, PASQUALE AL, giusta delega in atti;
ed ora domiciliato d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 260/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 27/04/99 R.G.N. 246/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato JENI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Palmi ha condannato l'Inps a pagare al sig. IA RA l'indennità post sanatoriale prevista dall'art. 5, comma 1^, Legge 6 agosto 1975, n. 419, sul presupposto delle cure ambulatoriali anti tubercolari cui il ricorrente si era sottoposto tra il 2 marzo 1988 ed il 27 gennaio 1989.
Il Tribunale di Palmi, in accoglimento dell'appello, con cui l'Inps faceva notare che l'assicurato si era astenuto dal lavoro per il più limitato periodo dal 2 marzo al 14 giugno 1988, in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato la domanda.
Tribunale ha interpretato l'art. 5, comma 1^, Legge 6 agosto 1975, n. 419, nel senso che presupposto per il riconoscimento della indennità post-sanatoriale ivi prevista è il mancato svolgimento di attività lavorativa per tutto il periodo delle cure ambulatoriali, e non solo per il periodo minimo di 60 giorni come preteso dal ricorrente;
presupposto nella specie ritenuto insussistente, perché, come pacifico in causa, mentre il periodo di cure ambulatoriali si è protratto fino al 27.1.1989, l'IA è rientrato al lavoro il 15.6.1988, prima della fine delle cure.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'IA, con unico motivo.
L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della Legge 6 agosto 1975, n. 419 e della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'astensione da qualsiasi attività lavorativa debba protrarsi per tutta la durata delle cure, e non per il periodo minimo di 60 giorni.
Il motivo non è fondato.
La questione di diritto sottoposta a questa Corte è se il presupposto per la concessione della indennità c.d. post sanatoriale prevista dall'art. 5 Legge. 6 agosto 1975, n. 419, costituito (oltre che dalla durata delle cure ambulatoriali per almeno 60 giorni) dalla astensione dal lavoro, debba durare per tutto il periodo delle cure o sia sufficiente l'astensione per il periodo minimo di 60 giorni, come per le cure.
Al riguardo l'art. 5 Legge 6 agosto 1975, n. 419, dispone: "Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. 2. Dopo il periodo di trattamento di cui comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento".
Già il tenore lessicale, con il suo riferimento al mancato svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di cura, suffraga la interpretazione della sentenza impugnata, che intende il periodo di cura nel senso letterale, come per tutto il periodo di cura.
Nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base dei criteri ermeneutici sistematico e funzionale.
La tutela della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nata nel 1927, si articola in prestazioni sanitarie (in origine affidate all'Inps dall'art. 66 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, in Legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ora rimesse al Servizio sanitario nazionale degli art. 1 e 69 Legge 23 dicembre 1978, n. 833) e prestazioni economiche, demandate attualmente all'Inps.
Queste ultime prevedevano in origine una indennità giornaliera durante il periodo delle cure, da effettuarsi in casa di cura (forma terapeutica tipica alle origini della tutela contro la tbc), e solo in caso di impossibilità, a domicilio, disciplinata ora unitariamente, sia per il ricovero in casa di cura, sia per la cura ambulatoriale (possibilità emersa successivamente, con il progredire della scienza medica), dall'art. 1 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (salve le modifiche migliorative della misura della prestazione ad opera della Legge 4 marzo 1987 n. 88); viene corrisposta per un periodo di 180 giorni in misura pari alla indennità per malattia comune, e, per il periodo successivo, in minor misura;
spetta senza limiti minimi di durata della cura ed è incompatibile con la retribuzione.
In secondo luogo la legge (art. 4 Legge 28 febbraio 1953, n. 86, art. 2 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088) prevede una indennità per il periodo successivo alle cure, denominata, pour cause, post- sanatoriale, dopo un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi (in relazione alle modalità di cura del tempo, sopra cennate), per la durata di 24 mesi;
tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera di cui all'art. 1, ma è cumulabile con la retribuzione.
Successivamente l'art. 5 della Legge 6 agosto 1975, n. 419 ha esteso tale beneficio anche ai periodi successivi alle cure ambulatoriali, di durata non inferiore ai 60 giorni;
detta indennità, denominata anch'essa giornaliera, come quella di cui all'art. 1 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è di importo e di durata pari alla indennità post-sanatoriale.
Non è dubbio che il presupposto originariamente previsto dall'art. 4 Legge 28 febbraio 1953, n. 86 era che vi fosse stato un periodo minimo di ricovero sanatoriale;
in tale fase storica la legge non aveva bisogno di specificare che vi dovesse essere astensione dal lavoro, perché questa era implicita nel ricovero sanatoriale. Quando l'art. 5 Legge 6 agosto 1975, n. 419 ha parificato al ricovero in casa sanatoriale anche le cure ambulatoriali (sempre che ricorra l'altro presupposto della tubercolosi in fase attiva - Cass. 13-7- 2001 n. 9569; Cass. 12-12-1991 n. 13443) di 60 giorni, vi è
stato bisogno di specificare che vi deve essere correlativa astensione dal lavoro.
Anche il presupposto economico è quindi identico a quello della indennità post-sanatoriale, nel senso che l'art. 5 richiede che l'assicurato non abbia svolto attività lavorativa durante il periodo di cura ambulatoriale, mentre in quello successivo per il quale viene corrisposta la indennità post sanatoriale o indennità giornaliera di cui all'art. 5, può essere svolta attività retribuita, come specificato dal secondo comma dell'art. 2 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, il quale dispone: "Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità
post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente. L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, è ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati".
In terzo luogo, storico e cronologico, la legge (art. 4 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088) ha previsto un terzo beneficio, l'assegno di cura o di sostentamento, per un periodo di due anni successivo al periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, legato allo specifico presupposto che la capacità di guadagno degli assistiti e del loro familiari a carico in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. Di tale indennità non si discute nella presente causa.
Così riepilogato il quadro normativo di articolata e graduale assistenza al malato di tbc, è evidente che la ratio della legge è di concedere la indennità post sanatoriale, oggetto della presente causa, sulla base del medesimo presupposto, sia in caso di ricovero in sanatorio, sia di cure ambulatoriali, e cioè di completa astensione dal lavoro per l'intero periodo, quale espressione della medesima valutazione di gravità della malattia.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 24 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003