Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di una misura alternativa é collegata esclusivamente alla violazione dell'obbligo del condannato non detenuto di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio (art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen.) e non anche alla violazione dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. (Nella specie, la Corte ha chiarito che si tratta di disposizione eccezionale e non é per tal motivo ammessa un'interpretazione analogica in "malam partem").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2005, n. 34345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34345 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/05/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1962
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 032436/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AS, N. IL 09/02/1978;
avverso ORDINANZA del 11/05/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza dell'11 maggio 2004 il tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da IN SA in quanto: a) in violazione dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. non avrebbe "ottemperato allo specifico obbligo di comunicare il mutamento di domicilio ab origine dichiarato" ed in quanto: b) il 22 aprile 2004 sarebbe stato tratto in arresto "per un ulteriore episodio di furto aggravato", per cui lo stato di detenzione in cui versava la momento della decisione sarebbe incompatibile con il beneficio richiesto.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'IN denunziando: a) la violazione dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. in quanto la inammissibilità conseguirebbe soltanto alla omessa dichiarazione di domicilio nell'istanza e non all'omessa comunicazione del mutamento di domicilio;
b) la custodia cautelare in carcere per un titolo diverso da quello in esecuzione non sarebbe incompatibile con le misure alternative, ma potrebbe incidere soltanto sulla pratica applicabilità della misura. Il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto esaminare nel merito l'istanza ed accoglierla e respingerla a seguito di una valutazione complessiva della sua personalità. Nel caso in esame, peraltro, il tribunale non avrebbe considerato che la privazione della libertà personale dipendeva da un provvedimento di polizia (arresto), di cui si ignorava se fosse stato o meno convalidato.
Il ricorrente ha presentato memoria difensiva.
3. Il ricorso è fondato.
In ordine al primo motivo va rilevato che l'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. è diviso in tre periodi: il primo che impone l'obbligo al condannato non detenuto "a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione..."; il secondo che impone l'obbligo per il condannato non detenuto di "comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto"; il terzo che estende l'applicabilità "in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall'art. 161".
Ciò posto va rilevato che se si considera che la finalità della disposizione introdotta con la novella di cui al d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 è quella di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, per cui una interpretazione logica porterebbe a ritenere che anche nel caso di variazione di domicilio non comunicata la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile, va, tuttavia, rilevato che si tratterebbe di applicare (pur tenendo presente che la disposizione in esame ha carattere processuale e non sostanziale) analogicamente in "malam partem" una disposizione di carattere eccezionale. Interpretazione che questa corte non ritiene corretta in considerazione che se tale fosse stato lo scopo del legislatore non avrebbe trattato separatamente i due casi, che, peraltro, soltanto apparentemente sono analoghi. Nel primo caso, infatti, la sanzione della inammissibilità si giustifica con il fatto che qualora non vi fosse la dichiarazione o la elezione di domicilio l'ufficio non avrebbe un punto di riferimento per notificare gli avvisi, mentre nella seconda ipotesi la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso il domicilio dichiarato o eletto è, comunque,
formalmente valida (dovendo il condannato imputare alla sua inerzia la eventuale mancata conoscenza effettiva dell'atto), per cui essendo in ogni caso raggiunto lo scopo voluto dal legislatore (accelerazione del procedimento) non vi è alcun motivo per dichiarare inammissibile la domanda.
È fondato anche il secondo motivo.
Dalla circostanza, infatti, che il ricorrente fosse stato arrestato nella flagranza di reato non conseguiva la inammissibilità dell'istanza, anche perché tale condizione si era verificata successivamente alla proposizione della istanza, ma eventualmente il rigetto della richiesta per mancanza delle condizioni di merito (modificazione della personalità-attenuazione del pericolo di recidiva) previste dalla legge.
Va aggiunto, peraltro, che il giudizio sulla meritevolezza di una misura è un giudizio complesso, per cui anche nel caso di commissione di altro reato dopo la condanna, il giudice deve valutare la incidenza del medesimo nell'ambito di una valutazione complessiva della personalità del soggetto.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2005