Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2011, n. 36779
CASS
Sentenza 27 settembre 2011

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Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alla persona, al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione - tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza - di voci e suoni imposti al destinatario senza alcuna possibilità di sottrarsi all'immediata interazione con il mittente, se non dismettendo l'uso del telefono. (Fattispecie relativa all'invio di numerosi messaggi di posta elettronica tramite "computer", in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, escludendo il carattere invasivo del mezzo impiegato, poiché i destinatari, per nulla avvertiti dell'arrivo dei messaggi, potevano leggerli solo in quanto avessero deciso di aprirli).

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  • 1Avvocato Ambientalista a Trapani
    Studio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 9 novembre 2026

    T.a.r. umbria - perugia sezione i sentenza 26 agosto 2011, n. 271 n. 00271/2011 reg.prov.coll. n. 00412/2010 reg.ric. repubblica italiana in nome del popolo italiano il tribunale amministrativo regionale per l' umbria (sezione prima) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, integrato da motivi aggiun... Agevolazioni: incentivi alle rinnovabili termiche inseriti nel decreto sugli aiuti alle rinnovabili termiche nuovi incentivi per l'efficienza energetica. il meccanismo è diverso rispetto a quello della detrazione fiscale del 55% in scadenza a fine anno. la filosofia è affine ma cambia l'entità e la distribuzione nel tempo. i nuovi incentivi …

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  • 2Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.
    Andrea Ribichesu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40716 Questi i fatti. Con la sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di X, in composizione monocratica, condannava Tizio alla pena pecuniaria di €. 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Caia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 660 c.p. Nella specie, il Tribunale riteneva responsabile Tizio del reato ad esso ascritto per aver inviato a Caia numerose missive con accluse foto dal contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi. Quanto sopra asserito era suffragato da un cospicuo numero di reperti fotografici recanti, per l'appunto, foto dal chiaro contenuto …

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  • 3Non è reato molestare l’ex fidanzata con e
    Di Luca Palladini · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Luca Palladini. Con riferimento ai delitti di cui all'art. 660 c.p., non si rischia una condanna per molestie “telematiche” se si trasmettono all'ex fidanzata delle e-mail poiché il fatto «non è previsto dalla legge come reato». A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 16 novembre 2012, n. 44855. Ad avviso degli Ermellini, infatti, i messaggi inviati dall'uomo attraverso l'utilizzo di posta elettronica sono «privi del carattere di invasività», che, viceversa, è riconosciuto per gli sms e le telefonate. Attraverso questa conclusione (anacronistica, nda), il Supremo Collegio ha accolto parzialmente il ricorso in Cassazione solo sul punto …

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  • 4Messaggi Instagram e Facebook non possono essere molestie (Cass. 40033/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2023

    La messaggistica telematica può essere equiparata, quanto ad invasività, alla corrispondenza epistolare, sfornita di tutela penale nel sistema dell'art. 660 c.p., se il destinatario dei messaggi non fosse avvertito dell'arrivo e decidesse di aprire la posta pervenuta, come per la corrispondenza epistolare, senza subire alcun condizionamento costituito da segni o rumori premonitori. La possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all'interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli di decidere di non essere raggiunto dalla stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo, rende, infatti, tale forma …

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  • 5Molestie su Instagram e Facebook: è reato?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 ottobre 2023

    Cass. pen., sez. I, ud. 6 giugno 2023 (dep. 3 ottobre 2023), n. 40033 Presidente Rocchi – Relatore Russo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta, riformando la pronuncia di primo grado emessa in rito abbreviato dal Tribunale di Caltanissetta, e riqualificato il fatto, originariamente contestato come reato previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., in quello dell'art. 660 c.p., ha condannato D.P.F. alla pena di mesi 2 di arresto per avere inviato una richiesta di amicizia sul profilo facebook dei figli naturali A. e B. , per aver inviato messaggi dello stesso tipo ai genitori adottivi di questi, per aver successivamente contattato tramite …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2011, n. 36779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36779
Data del deposito : 27 settembre 2011

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