Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alla persona, al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione - tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza - di voci e suoni imposti al destinatario senza alcuna possibilità di sottrarsi all'immediata interazione con il mittente, se non dismettendo l'uso del telefono. (Fattispecie relativa all'invio di numerosi messaggi di posta elettronica tramite "computer", in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, escludendo il carattere invasivo del mezzo impiegato, poiché i destinatari, per nulla avvertiti dell'arrivo dei messaggi, potevano leggerli solo in quanto avessero deciso di aprirli).
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- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 9 novembre 2026
T.a.r. umbria - perugia sezione i sentenza 26 agosto 2011, n. 271 n. 00271/2011 reg.prov.coll. n. 00412/2010 reg.ric. repubblica italiana in nome del popolo italiano il tribunale amministrativo regionale per l' umbria (sezione prima) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, integrato da motivi aggiun... Agevolazioni: incentivi alle rinnovabili termiche inseriti nel decreto sugli aiuti alle rinnovabili termiche nuovi incentivi per l'efficienza energetica. il meccanismo è diverso rispetto a quello della detrazione fiscale del 55% in scadenza a fine anno. la filosofia è affine ma cambia l'entità e la distribuzione nel tempo. i nuovi incentivi …
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Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40716 Questi i fatti. Con la sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di X, in composizione monocratica, condannava Tizio alla pena pecuniaria di €. 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Caia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 660 c.p. Nella specie, il Tribunale riteneva responsabile Tizio del reato ad esso ascritto per aver inviato a Caia numerose missive con accluse foto dal contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi. Quanto sopra asserito era suffragato da un cospicuo numero di reperti fotografici recanti, per l'appunto, foto dal chiaro contenuto …
Leggi di più… - 3. Non è reato molestare l’ex fidanzata con eDi Luca Palladini · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Luca Palladini. Con riferimento ai delitti di cui all'art. 660 c.p., non si rischia una condanna per molestie “telematiche” se si trasmettono all'ex fidanzata delle e-mail poiché il fatto «non è previsto dalla legge come reato». A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 16 novembre 2012, n. 44855. Ad avviso degli Ermellini, infatti, i messaggi inviati dall'uomo attraverso l'utilizzo di posta elettronica sono «privi del carattere di invasività», che, viceversa, è riconosciuto per gli sms e le telefonate. Attraverso questa conclusione (anacronistica, nda), il Supremo Collegio ha accolto parzialmente il ricorso in Cassazione solo sul punto …
Leggi di più… - 4. Messaggi Instagram e Facebook non possono essere molestie (Cass. 40033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2023
La messaggistica telematica può essere equiparata, quanto ad invasività, alla corrispondenza epistolare, sfornita di tutela penale nel sistema dell'art. 660 c.p., se il destinatario dei messaggi non fosse avvertito dell'arrivo e decidesse di aprire la posta pervenuta, come per la corrispondenza epistolare, senza subire alcun condizionamento costituito da segni o rumori premonitori. La possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all'interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli di decidere di non essere raggiunto dalla stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo, rende, infatti, tale forma …
Leggi di più… - 5. Molestie su Instagram e Facebook: è reato?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 ottobre 2023
Cass. pen., sez. I, ud. 6 giugno 2023 (dep. 3 ottobre 2023), n. 40033 Presidente Rocchi – Relatore Russo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta, riformando la pronuncia di primo grado emessa in rito abbreviato dal Tribunale di Caltanissetta, e riqualificato il fatto, originariamente contestato come reato previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., in quello dell'art. 660 c.p., ha condannato D.P.F. alla pena di mesi 2 di arresto per avere inviato una richiesta di amicizia sul profilo facebook dei figli naturali A. e B. , per aver inviato messaggi dello stesso tipo ai genitori adottivi di questi, per aver successivamente contattato tramite …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2011, n. 36779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36779 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
M уд 36 7 79 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 985/2011- SEVERO CHIEFFI Dott.
-Rel. Consigliere - Dott. ENZO IANNELLI REGISTRO GENERALE
N. 7710/2011 Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere -
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere -
Dott. PAOLA PIRACCINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LA DR N. IL 23/09/1982
2) SI AO N. IL 31/07/1955
avverso la sentenza n. 520/2007 TRIBUNALE di GROSSETO, del 04/02/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
е Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la requisitoria del S. Procuratore Generale, Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore degli imputati, avv. Pier Francesco Sica, che ha chiesto l' accoglimento del ricorso.
-1- Con atto di impugnazione congiunto, presentato alla corte di appello di Firenze e da questa qualificato come ricorso per cassazione, LE EA e FR AO contestavano la sentenza 4.2/3.5.2010 del tribunale di Grosseto in composizione monocratica che condannava ciascuno alla pena di euro 300,000 di ammenda - interamente condonata- per averli riconosciuti colpevoli del delitto di molestia e disturbo a tali Gori LE e AG NA attraverso l'invio di numerosi messaggi alla loro posta elettronica.
-2- Quattro i motivi di ricorso, i primi due in rito, il terzo ed il quarto per vizi di motivazione in ordine, rispettivamente, alla configurazione del reato ed in ordine alla valutazione di colpevolezza. I seguenti:
a)Nullità, ex art. 169 comma 4 c.p.p., del decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini per non essere stato il decreto preceduto dalle ricerche all' estero, risultando dagli atti che gli indagati erano partiti per il Brasile;
. b) Nullità, ex art. 179 c.p.p., della notifica del decreto di citazione per entrambi, nonché nullità, per il solo FR della dichiarazione, in data 28.6.2007, di contumacia per essere lo stesso rientrato in
Italia il 15.2.2008 e per essergli stato nella stessa data notificato l' avviso di conclusione delle indagini,con invito a dichiarare o eleggere il domicilio;
c) mancanza di prova in ordine alla riferibilità dei messaggi molesti all' uso del computer nella disponibilità degli imputati, in specie con riferimento al FR di cui non si indicano gli elementi probatori del suo concorso, materiale o morale;
d) insussistenza del fatto di reato per il fatto che le molestie erano avvenute tramite internet e tale modalità sfuggirebbe alla tipizzazione della condotta come descritta dall'art. 660 c.p.
-3- Il ricorso deve accogliersi per la fondatezza del quarto motivo di ricorso che è assorbente di ogni altro e che preclude la analisi critica delle ragioni difensive peraltro infondate,quelle in rito, inammissibile, perché censura nel merito, quella sulla solo asserita carenza di motivazione in ordine alla attribuibilità dei messaggi molesti agli indagati .
La Corte richiama il precedente giurisprudenziale in senso contrario di questa stessa Sezione ( Sez. 1, 17/30.6.2010, D' Alessandro, Rv 247558) che esclude l' ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo. Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera.
Il principio deve, ad avviso della Corte, essere condiviso ma con la necessaria precisazione, con riferimento alla posta elettronica, imposta dal progresso tecnologico nella misura in cui esso consente già fin d' ora con un telefono " attrezzato" la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l' invio e la contestuale recezione di sms (short messages system) - in tal senso già, Sez. 3, 26.6.2004, Modena, Rv 229464 - ma anche l' invio e la recezione di posta elettronica, con l'alta probabilità in un prossimo futuro della medesima trasmissione, di suoni in modalità sincrona, tramite computer, collegato per necessità alla linea telefonica, che costituisce la tassativa, per la espressa indicazione dell'art. 660 c.p., modalità di trasmissione della molestia,
1 alternativa a quella, a carattere topografico, del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge la condotta costitutiva del reato.
Invero l'attuale tecnologia è in grado di veicolare, in entrata ed in uscita, tramite apparecchi telefonici, sia fissi che mobili, anche di non ultimissima generazione, sia sms ( short messages system) sia e-mail. Il carattere sincronico o a-sincronico del contenuto della comunicazione, elemento distintivo secondo una tesi più restrittiva dal quale si dovrebbe ricavare il criterio per espungere dalla previsione dell'art. 660 c.p. per l'appunto, le comunicazione asincrona, non è affatto dirimente. Invero entrambe le comunicazioni sono sempre segnalate da un avvertimento acustico che ne indica l' arrivo, e che può, specie nel caso di spamming, costituito dall'affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l' invasività dell'avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l' uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacj da un lato, con la compromissione della propria liberta di comunicazione,dall'altro. Nella specie, però, il carattere invasivo, senza possibilità di sottrarsi al suono molesto, dell'avvertimento dell' arrivo della posta elettronica non può dirsi realizzato perché gli imputati comunicavano con le persone offese tramite computer ed in tanto la posta elettronica con questo mezzo inviata poteva essere letta in quanto i destinatari di essa, per nulla avvertiti dell'arrivo, avessero deciso di “aprire" la posta elettronica pervenuta. Situazione del tutto simile alla recezione della posta per lettera, che viene riposta nella cassetta, per l'appunto, delle lettere ed alla quale il destinatario accede per sua volontà, senza peraltro essere stato condizionato da segni o rumori premonitori.
In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all' interpretazione della legge penale, nella specie l'art. 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell' instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 27.9.2011
Il Consigliere rel. Il Presidente
(Severo Chieffi) (
1 Своё ли fr
DEPOSITATA IN CANCELLERA
1 2 OTT. 2011
IL CANCELLIERE
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