Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 12930
CASS
Sentenza 14 marzo 2007

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In tema di notificazioni a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio, l'inosservanza delle formalità relative alle modalità di documentazione delle attività poste in essere dall'agente postale non causa l'omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio, ma un mero difetto rimediabile con la rinnovazione ad opera del giudice del dibattimento, perché una volta che l'ufficiale giudiziario ha documentato, con la relazione di notificazione, la consegna dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo il numero di registro, la sottoscrizione e l'indicazione dell'ufficio, la spedizione dell'atto deve ritenersi effettuata, seppure in mancanza di prova della ricezione da parte dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 12930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12930
    Data del deposito : 14 marzo 2007

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