Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
In tema di notificazioni a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio, l'inosservanza delle formalità relative alle modalità di documentazione delle attività poste in essere dall'agente postale non causa l'omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio, ma un mero difetto rimediabile con la rinnovazione ad opera del giudice del dibattimento, perché una volta che l'ufficiale giudiziario ha documentato, con la relazione di notificazione, la consegna dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo il numero di registro, la sottoscrizione e l'indicazione dell'ufficio, la spedizione dell'atto deve ritenersi effettuata, seppure in mancanza di prova della ricezione da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 12930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12930 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/03/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 385
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 040947/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di ALBANO LAZIALE;
nei confronti di:
RAMAJ AGIM, N. IL 20/07/1963;
avverso ORDINANZA del 28/04/2005 TRIB. SEZ. DIST. di ALBANO LAZIALE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimenmto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 28.4.2005 il Giudice Monocratico della Sezione di Albano Laziale del Tribunale di Velletri emetteva provvedimento di "restituzione degli atti al P.M." per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato Ramaj Agim, per l'inosservanza delle formalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, in tema di modalità di documentazione dell'attività volta alla notificazione dell'atto da parte dell'agente postale.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri lamentando la abnormità del provvedimento che imponeva il regresso del procedimento alla fase anteriore.
Il rilievo è fondato.
L'assunto del giudice del Tribunale di Velletri secondo cui l'inosservanza delle formalità di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, si traduce in una omissione della notifica (nel caso di specie del decreto di citazione a giudizio) non appare condivisibile, atteso che la disposizione di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8 citato, va esaminata in combinato disposto con la
L. n. 890 del 1982, art. 3, secondo cui l'ufficiale giudiziario documenta la consegna dell'atto da notificare in busta chiusa all'ufficio postale con relazione di notificazione, apponendovi tra l'altro il numero di registro, la propria sottoscrizione (o sigla) e l'indicazione dell'ufficio. Una volta compiute queste formalità, siccome verificatosi nel caso di specie, l'attività di spedizione non può non ritenersi effettuata, mentre manca la prova della ricezione da parte dell'imputato: di talché non può parlarsi di omessa notifica ma semmai di difetto di notifica ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. E pertanto, siccome ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28807/02, troverà applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. c.p.p., attuativo di un principio di generale applicabilità alla fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare una anomala regressione del procedimento con la restituzione degli atti al P.M., dovendosi pertanto ritenere l'obbligo di diretto adempimento da parte del giudice del dibattimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007