Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
In tema di ricusazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 41213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41213 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
4 1 2 1 3/ 1 5 ! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE А сп TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09 2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Presidente - SENTENZA N. 1715/2015 - Consigliere - Dott. RENATO GRILLO N. 27912/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCA RAMACCI - Consigliere - Dott. ALDO ACETO Dott. ENRICO MENGONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AL N. IL 16/07/1970 avverso l'ordinanza n. 316/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Baldi иде о Udit i difensor Avv.; : ' RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con ordinanza dell'11/5/2015 ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del Magistrato di sorveglianza di Macerata, dott. Filippo SCOPELLATO, formulata in data 15/4/2015 da LE TA, detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Avverso tale pronuncia l'TA propone personalmente ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che avendo egli rispettato, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, le forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen., formulando l'istanza per uno dei casi previsti dall'art. 37 cod. proc. pen. e, segnatamente, quello di cui al comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., il procedimento non avrebbe potuto essere definito de plano, bensì ai sensi dell'art. ་ ་ ་ 127 cod. proc. pen. Osserva, inoltre, che la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto facoltativa, secondo quanto stabilito dall'art. 44 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere motivata. 1 Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. . CONSIDERATO IN DIRITTO .
1. Il ricorso è solo in parte fondato. Risulta dal provvedimento impugnato e dall'allegata istanza di ricusazione, che l'odierno ricorrente aveva lamentato la mancata trasmissione all'autorità competente, da parte del magistrato ricusato, di verbali e memorie depositate in occasione di una sua audizione. La Corte di appello, dato atto che all'istanza non risultava allegato alcun documento, ne dichiarava l'inammissibilità per inosservanza delle forme di cui all'art. 38 cod. proc. pen. e perché presentata per un caso diverso da quelli di cui all'art. 37 cod. proc. pen. Condannava inoltre l'istante al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
2. Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi come correttamente la Corte R 1 di merito abbia rilevato che le argomentazioni poste a sostegno della ricusazione non rientrano in alcuno dei motivi tassativamente previsti dall'articolo 37 cod. proc. pen. Invero, il ricorrente sostiene che l'istanza andava riferita all'ipotesi do cui all'art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., in relazione al disposto dell'art. 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., che riguarda le ipotesi di inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private. A tale inimicizia, tuttavia, il ricorrente non fa alcun cenno, né nell'originaria istanza né, tanto meno, in ricorso. Deve peraltro ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità (Sez. 6, n. 38176 del 22/9/2011, Braccini e altri, Rv. 250780; Sez. 6, n. 45512 del 14/12/2010, Lucarelli, Rv. 248958; Sez. 5, n. 8429 del 10/1/2007, Querci, Rv. 236253;Sez. 2, n. 30443 del 18/6/2003, Caiazza, Rv. 226571 ed altre prec. conf.). Dunque correttamente la Corte territoriale ha rilevato che la proposizione dell'istanza riguardava ipotesi di verse da quelle previste dalla legge.
3. Altrettanto correttamente, nel provvedimento impugnato viene rilevata l'inosservanza del disposto dell'art. 38, comma 3 cod. proc. pen., il quale dispone che la dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Invero, nell'istanza di ricusazione non vengono neppure indicati nel dettaglio quali siano gli atti non trasmessi, né risulta che all'istanza medesima fosse allegato alcunché. Vanno, a tale proposito, ricordati il carattere rigorosamente formale della dichiarazione di ricusazione e l'inammissibilità che consegue, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., all'inosservanza dell'obbligo di allegazione dei documenti al momento della sua presentazione, più volte evidenziati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7890 del 28/1/2015, Acri, Rv. 262324; Sez. 5, n. 26994 del 26/5/2009, Bontempo Scavo, Rv. 244483; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, Pomicino Cirino e altro, Rv. 241485; Sez. 6, n. 38300 del 23/9/2008, Nicoscia e altri, Rv. 241118; Sez. 4, n. 45429 del 14/10/2003, Cinquepalmi, Rv. 226889). 2 4. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che concerne la censura in punto di omessa motivazione sulle ragioni della condanna al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende. La Corte di appello si limita, invero, a disporre la condanna nel dispositivo (il quale contiene, peraltro, un erroneo riferimento ad una «dichiarazione di astensione>>(dovuto, evidentemente, a mera svista) senza nulla specificare in ordine alle ragioni dell'applicazione della sanzione. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è unanime nell'affermare che l'applicazione della pena pecuniaria, prevista dall'art. 44 cod. proc. pen., consegue ad una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve fornire una sufficiente spiegazione della determinazione circa la sanzione adottata (Sez. 6, n. 23783 del 7/6/2012, Polak, Rv. 253045; Sez. 5, n. 21926 del 6/5/2010, Lucarelli, Rv. 247436 ed altre prec. conf.). Vero è che si è anche ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento quando le ragioni della condanna alla sanzione pecuniaria siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione (Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446; Sez. 1, n. 12574 del 8/3/2002, Mancuso, Rv. 221084; Sez. 6, n. 237 del 23/1/1997, Tonini I, Rv. 208106), nel caso di specie, tuttavia, nella motivazione dell'ordinanza impugnata manca qualsivoglia rifermento, anche implicito, che consenta di individuare le ragioni della condanna poi indicata nel dispositivo.
5. Tale evenienza non consente al provvedimento impugnato di superare indenne il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto, ritenendo questa Corte di dover nuovamente affermare il principio secondo quale la valutazione largamente discrezionale cui consegue l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione richiede una motivazione che fornisca sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria.
6. Va conseguentemente disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei termini indicati in dispositivo. R 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 15.9.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Claudia SQUASSONI) lance Swim DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTT 2015 A M ELLIERE PRE +