Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2015, n. 7890
CASS
Sentenza 28 gennaio 2015

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Massime1

In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale.

Commentario1

  • 1Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2015, n. 7890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7890
Data del deposito : 28 gennaio 2015

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