Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale.
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2015, n. 7890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7890 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 28/01/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 238
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 34179/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LA N. IL 14/04/1979;
avverso l'ordinanza n. 92/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 17/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CENTONZE ALESSANDRO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con dichiarazione proposta da RI OL veniva ricusata la Dott.ssa LL ON, quale presidente della Corte di assise di Cosenza che lo stava giudicando nel processo denominato "Terminator III".
La ricusazione, innanzitutto, si fondava sulla sussistenza di una causa di grave inimicizia tra l'RI e la Dott.ssa LL, conseguente alla denuncia presentata nei suoi confronti per omissione di atti d'ufficio, in seguito alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero per le dichiarazioni rese nei suoi riguardi dai collaboratori di giustizia escussi nel processo denominato "Arberia".
La ricusazione, inoltre, si fondava sul pregiudizio decisorio costituito dal fatto che la Dott.ssa LL aveva già espresso il suo convincimento sulla sussistenza dell'aggravante della D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, nel suddetto processo "Arberia", già
definito in primo grado, le cui prove principali erano costituite dalle propalazioni dei medesimi collaboranti escussi nel processo "Terminator III".
2. Con ordinanza del 17/02/2014 la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la ricusazione proposta nei confronti della Dott.ssa LL, rilevando che, su analoga dichiarazione proposta dall'RI il 13/12/2013, si era già pronunciata con ordinanza emessa l'08/01/2014. Si rilevava, in particolare, che l'istanza in esame, pur contenendo su supporto informatico la documentazione assunta a parametro di valutazione delle ragioni addotte dall'RI, non consentiva la verifica dei presupposti legittimanti il provvedimento richiesto, imponendo la declaratoria di inammissibilità adottata.
3. Avverso tale ordinanza RI OL ricorreva personalmente per cassazione, eccependo quale unico motivo articolato in due differenti doglianze, la nullità del provvedimento per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), in relazione all'art. 41 c.p.p., comma 3, art. 38 c.p.p., comma 3, art. 125 c.p.p., comma 3, art. 127 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c).
Si deduceva, innanzitutto, la nullità dell'ordinanza impugnata, in quanto emessa ai sensi dell'art. 611 c.p.p., e non nelle forme del contraddittorio partecipato previsto dall'art. 127 c.p.p., atteso che l'istanza di ricusazione era stata dichiarata inammissibile senza consentire all'RI di interloquire sui documenti allegati a sostegno delle sue pretese.
In tale ambito, si eccepiva ulteriormente la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la declaratoria di inammissibilità era fondata sulla mancata produzione dei documenti assunti a parametro di valutazione delle ragioni della ricusazione, che al contempo si richiamavano espressamente nell'ordinanza.
Si deduceva, infine, che la corte territoriale aveva omesso di rendere motivazione sulla sussistenza di una causa di grave inimicizia tra l'RI e la Dott.ssa LL, conseguente alla presentazione di una denuncia nei suoi confronti, per omissioni commesse nella conduzione del dibattimento del processo "Arberia", presieduto dal magistrato ricusato, che lo vedeva imputato per altri reati.
Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 17/02/2014. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza deve rilevarsi che, secondo quanto evidenziato dalla corte territoriale nell'ordinanza impugnata, la dichiarazione di ricusazione dell'RI risultava sprovvista di documentazione processuale idonea a consentire di valutarne l'ammissibilità e la tempestività, che imponeva di ritenerla inammissibile ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1. In questo contesto processuale, occorre osservare che è pacifico che l'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38 c.p.p., comma 3 determina l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, che colpisce ogni richiesta sprovvista dei documenti idonei a comprovarne la fondatezza, come statuito da questa Corte, secondo cui: "La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e l'obbligo di allegazione dei documenti al momento della sua presentazione è previsto a pena di inammissibilità dall'art. 41 c.p.p., comma 1, che impone l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. 38 c.p.p.; qualora non sia possibile completare prima del termine dell'udienza la detta dichiarazione, deve comunque osservarsi il termine di tre giorni da quando la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota" (cfr. Sez. 5, n. 26994 del 26/05/2009, dep. 26/05/2009, Bontempo Scavo, Rv. 244483).
Pertanto, la sanzione dell'inammissibilità, che l'art. 41 c.p.p., fa discendere dal mancato rispetto delle forme previste dall'art. 38 c.p.p., comma 3, comprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza di una causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale, che nel caso in esame non risultavano compiutamente indicati dall'RI, a prescindere dalle modalità con cui la documentazione richiamata nella sua dichiarazione di ricusazione veniva depositata.
Ne discende che, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità emessa dalla corte territoriale, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, non veniva emessa in conseguenza del fatto che l'RI aveva prodotto la documentazione allegata solo in supporto informatico, ma perché la istanza non consentiva complessivamente di valutare la sussistenza dei presupposti processuali legittimanti, ai sensi degli artt. 37 e 38 c.p.p., la ricusazione proposta nei confronti della Dott.ssa LL. Sulle ragioni che legittimavano la declaratoria di inammissibilità l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro risulta immune da censure e non lascia spazio per ipotizzare una superficiale valutazione della documentazione allegata dall'RI, evidenziando che il ricusante non aveva fornito elementi utili al vaglio dell'istanza. Tali conclusioni sono desumibili dal passaggio del provvedimento impugnato in cui la corte territoriale osservava che la richiesta dell'RI risultava "priva di qualsiasi documentazione processuale attestante lo stato dell'indicato procedimento penale, la data di celebrazione della relativa ultima udienza in ordine di tempo, l'effettiva composizione dell'organo giudicante, lo stesso oggetto delle imputazioni per cui si procede".
In questi termini, la corte territoriale, superato il problema delle modalità di allegazione della documentazione prodotta dall'RI sensi dell'art. 38 c.p.p., comma 3, ne vagliava la pertinenza, ritenendola insufficiente a esprimersi sulla relativa istanza, rispetto alla quale il ricusante non forniva indicazioni univoche nemmeno in ordine alla tempestività della dichiarazione di ricusazione rispetto all'insorgere della causa di ricusazione, che non veniva esplicitata dal ricusante.
Nè era possibile superare tali carenze mediante l'esercizio di poteri istruttori da parte della corte territoriale, ostando a una tale possibilità la giurisprudenza di questa Corte, che ritiene onere esclusivo del ricusante verificare la completezza della documentazione addotta a sostegno delle sue ragioni, affermando: "In tema di ricusazione, è onere del ricusante verificare che il giudice competente a decidere abbia prova del regolare e completo deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso l'ufficio cui è addetto il giudice ricusato" (cfr. Sez. 5^, n. 42889 del 21/10/2010, dep. 02/12/2010, Tanzi, Rv. 248776).
2. Le ragioni che si sono esposte devono ritenersi assorbenti rispetto all'ulteriore motivo di doglianza.
3. Per queste ragioni il ricorso proposto da RI OL deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015