Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
Non può costituire motivo di ricusazione per incompatibilità la previa presentazione, da parte del ricusante, di una denuncia penale o la instaurazione di una causa civile nei confronti del giudice, in quanto entrambe le iniziative sono "fatto" riferibile solo alla parte e non al magistrato e non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che invece può costituire motivo di ricusazione il fatto storico riferibile al magistrato, che sia all'origine della denuncia o della causa civile e non sia comunque integrato da asseriti vizi "in procedendo", cagionati da sue determinazioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2007, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/01/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 23189/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR AN UE;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 19.4.2006, depositata il 20.4.20065, dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Procuratore generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile, perché tardiva, la ricusazione proposta il 10.4.2006 da FR AN CI nei confronti del dr. VI RO, Presidente del Collegio del Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. 1702/98 R.G. Tribunale.
1.1. A ragione della sua decisione la Corte d'appello osservava che "secondo la stessa prospettazione dell'istante la posizione di imparzialità del dr. LL sarebbe venuta meno per il solo fatto di essere coinvolto in un procedimento civile strettamente collegato al procedimento penale in corso a Milano";
che però "la contemporanea pendenza del procedimento civile presso il Tribunale di OM (avente ad oggetto la responsabilità del dr. LL) e del procedimento penale a carico del ricusante (nel quale il predetto magistrato presiede il Collegio giudicante)" era sicuramente "antecedente i tre giorni precedenti il deposito dell'istanza, tanto è vero che analoga istanza di ricusazione era già stata respinta da questa Corte con ordinanza del 29.3.2006";
che di contro era assolutamente irrilevante il fatto che il 7.4.2006 fosse stato emesso il provvedimento di rimessione al Collegio per la preliminare delibazione di ammissibilità della domanda a norma della L. 13 aprile 1998, n. 117 recante disposizioni in materia di Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, posto che tale "passaggio" doveva considerarsi "fisiologico" ed era ampiamente prevedibile fin dal momento della proposizione della domanda stessa;
che, in ogni caso, "la pretesa causa di ricusazione era sicuramente nota al ricusante nel momento in cui egli, per sua stessa affermazione, invitava il dr. LL ad astenersi in data 30.3.2006".
2. Ricorre il CI con atto 23.5.2006 chiedendo, previo annullamento del provvedimento impugnato, l'accoglimento della ricusazione con i provvedimenti conseguenti.
2.1. A sostegno della impugnazione il ricorrente produce e richiama svariati documenti dai quali emergerebbe il fatto pregiudicante denunziato, costituito dalla "consapevole e deliberata estraneizzazione" "dell'impatto devastante ed eversivo" che la Direzione investigativa Antimafia di Genova aveva esercitato sulla società Ferrovie Torino Nord, determinandone il fallimento a causa della sua, diffamatoria e calunniosa, affermata "non meritevolezza morale".
Ricorda come il Tribunale di OM fosse stato adito su domanda degli azionisti ed obbligazionisti che chiedevano il ristoro degli "ingentissimi" danni subiti per effetto dei reali "processi causativi e dissolutivi di FTN" e quindi dell'"operato del giudice dott. LL e del p.m. dott. Noverino".
Afferma quindi non essere vero che il fatto posto a sostegno della ricusazione del 10.4.2006 fosse il medesimo da cui traeva origine l'invito ad astenersi rivolto al dr. LL il 30.3.2006, giacché l'invito traeva origine dal "trambusto" prodotto nell'udienza del 1.3.2006 dall'istanza di sospensione del giudizio civile sino alla definizione di quello penale avanzata dall'Avvocatura dello Stato su "istruzioni ricevute dal giudice di Milano" e dunque solamente dall'interferenza - che il ricorrente assume indebita - da questo esercitata nel giudizio civile. Viceversa la ricusazione muoveva dalla ordinanza 7.4.2006, con la quale il Giudice civile aveva disposto la "separazione" dell'azione di "responsabilità diretta dello Stato" da quella, officiosamente individuata, di responsabilità ex L. n. 117 del 1988, al cui "transito" il ricorrente s'era peraltro "vigorosamente opposto attraverso una eccezione di incostituzionalità" (come da documentazione prodotta).
E la diversità "sostanziale e formale" dei due momenti era "segnata" dagli accadimenti dell'udienza del 24 aprile (quella "imperativamente" fissata dal giudice civile), nella quale veniva discussa la legittimità "del passaggio da un regime ordinario di piena giurisdizione ad un regime ordinario e privilegiato a favore dei giudici".
Sicché, il termine per proporre la ricusazione, riferita alla notificazione in data 7 aprile 2006 dell'ordinanza di separazione dei procedimenti, era stato rispettato.
2.2. Il 20.12.2006 il ricorrente ha depositato memoria e documenti a sostegno del ricorso volti ad illustrare la prospettazione che:
- il dott. LL aveva dimostrato un interesse concreto, certo, qualificato, nel procedimento soggettivamente tipizzato n. 20550/2006); in "conflitto" con il difensore della "Associazione aperta degli azionisti e degli obbligazionisti delle Ferrovie Torino Nord S.p.A., avv. FR AN CI" pure Presidente di detta associazione;
- che il dott. LL aveva rifiutato di astenersi, gravemente violando, oggettivamente, i principi del giusto processo e la normativa sovranazionale;
- che la "usurpazione consumata dal Distretto giudiziario di Milano, nei confronti del Distretto giudiziario di Genova" dello "affare giudiziario Ferrovie Torino Nord S.p.A.", avuto riguardo alla responsabilità della D.I.A. di Genova nella causazione del dissesto e del fallimento di tale società, "quale centro di criminalità organizzata internazionale, crocevia obbligato a carattere mafioso e camorristico", comportava la attrazione, ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis, di tale "affare" nella competenza della Procura distrettuale antimafia di Genova;
- che detta competenza risultava altresì dalla certificazione rilasciata il 21.9.2006 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, la quale attestava l'esistenza di procedimento n. 1545/93/21 r.g.n.r., per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., L. Fall., artt. 216 e 223, artt. 640, 646, 2621 e 416 c.p., e previsti dalla L. n. 516 del 1982, cui aveva fatto seguito la sentenza di assoluzione pronunziata con la formula "il fatto non sussiste" il 20 febbraio;
- che le inquietanti vicende riferibili al ten. col. Riccio e da lui generate, che avevano prodotto l'ingiusta detenzione di innocenti e il dissesto di F.T.N., avevano altresì condotto: da un lato alla incriminazione del Riccio nell'ambito di procedimenti in cui i Pubblici ministeri di Genova avevano chiesto la sua condanna a 24 anni di reclusione;
dall'altro al proscioglimento (ovvero all'archiviazione) ad opera del distretto di Genova di tutti i responsabili FTN in relazione ai reati loro ascritti;
- che dunque il dott. LL era tenuto, inderogabilmente, a declinare la Competenza del Tribunale di Milano, in favore di quello di Genova;
- che tanto non facendo aveva arbitrariamente violato norme imperative, sposato l'architettura snaturante la reale eziologia del dissesto, prodotto inenarrabili sofferenze agli imputati trascinati per anni in un procedimento dinanzi a giudice diverso da quello naturale, inopinatamente "sbarrando" "l'ingresso nell'istruzione probatoria all'effettiva eziologia eterogenea, esclusiva" del fallimento;
- che il dott. LL s'era dunque reso oggettivamente e soggettivamente incompatibile, "deprivando" di significato la congerie di elementi (che il ricorrente reiteratamente illustra) emergenti dalle connesse vicende giudiziarie dinnanzi al Tribunale di Genova e offerte al suo esame;
- che, ciò nonostante, la Corte d'appello di Milano s'era "limitata ad affrontare soltanto delle infondate questioni formalistiche, procedurali", errando nelle conclusioni e trascurando la sostanza normativa e causale dei problema di legittimità e compatibilità agitati alla stregua dei principi - costituzionali e soprannazionali - del giusto processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il fatto "nuovo" dedotto dal CI, da cui trarrebbe origine la legittimazione a proporre nuova ricusazione, consisterebbe nella cosiddetta "separazione" dell'azione civile per responsabilità del magistrato da quella "comune", nei confronti dello Stato, intentata dal ricorrente in collegamento con i fatti per cui è processo.
1.1. Correttamente la Corte d'appello ha affermato perciò che, iniziata l'azione civile nei confronti del Giudice, l'assegnazione della causa al collegio per la preliminare delibazione in ordine all'ammissibilità della domanda non può produrre "nuovo fatto" idoneo alla reiterazione della ricusazione, giacché tale delibazione costituisce passaggio obbligato della procedura.
Nè può considerarsi rilevante la prospettazione relativa all'intento di proporre, invece, domanda "comune" di risarcimento. È proprio la L. n. 117 del 1988 che disciplina infatti le ipotesi tipiche di responsabilità per dolo o colpa grave del magistrato, "prevedendo come unico rimedio l'azione contro lo Stato", nonché, all'art. 13, comma 1, "l'unica ipotesi - l'illecito penale - in cui è ammessa l'azione di responsabilità anche nei confronti del magistrato" (C. cost. n. 38 del 2000). E più volte la Corte costituzionale ha affermato l'indefettibile "rilievo costituzionale di un meccanismo di filtro della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio quadro di quelle condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati che la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono (v. sentenze n. 2 del 1968 e n. 26 del 1987)" (C. cost. n. 468 del 1990), ribadendone la necessità persino in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo delle disposizioni codicistiche.
Sicché l'affermazione che il filtro dell'ammissibilità è passaggio "obbligato" nell'azione di responsabilità civile dei magistrati è proposizione che nell'ordinamento positivo addirittura corrisponde ad un preciso dictum costituzionale.
2. In realtà, e più in generale, deve inoltre osservarsi che non può mai essere la denunzia penale o l'azione civile proposta dalla parte nei confronti del giudice a dare causa alla incompatibilità di questo perché entrambe sono "fatto" riferibile esclusivamente alla parte e non al giudice e perché non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare. Ciò non esclude che possa costituire causa della ricusazione, invece, il "fatto" storico del magistrato da cui trae titolo o premessa l'iniziativa giudiziaria della parte che avversa quel magistrato, chiamato a giudicarlo;
ma una volta giudicatosi dell'imparzialità del giudice in relazione a tale "premessa" per effetto di ricusazione tempestivamente proposta, o consumatosi il tempo per proporla, l'azione (penale o civile) intentata non può essere motivo per la reiterazione della ricusazione o la rimessione nel termine scaduto.
Considerazione questa che, nel caso in esame, è resa evidente ed assorbente proprio per via degli altri argomenti su cui si diffonde il ricorrente, in specie nella memoria, che attengono tutti alla vicenda sottostante e non sono fatti "nuovi".
3. Non può infine non rilevarsi che, in ogni caso, le ragioni che il ricorrente porta a sostegno della sostanziale incompatibilità del Giudice ricusato afferiscono ad asseriti gravi vizi in procedendo, attribuiti in via esclusiva al presidente del Collegio, che non sarebbero comunque idonei a radicare la sua ricusazione, andando ad iscriversi coerentemente - seppure in tesi erroneamente - nella sequenza di atti e di cognizioni incidentali che fanno il processo ("ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo;
poiché, infatti, ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può implicare una delibazione del merito", C. cost. ordinanza n. 24 del 1996), nei limiti e nell'ambito della cognizione ad essi specifico - per definizione parziale e provvisoria.
Essi, non coincidendo perciò con la regiudicanda e non costituendone anticipazione capace di rompere, indebitamente affrontando temi ad essa riservati, la necessaria unità del giudizio e la sua intrasferibilità (cfr. C. cost. sentenze n. 131 e 177 del 1996 e n. 124 del 1992; ordinanza n. 24 del 1996), non possono dare luogo ad incompatibilità o a ricusazione del giudice.
Mentre il tema della incompetenza resta, ove questa risulti tempestivamente eccepita, questione suscettibile d'essere processualmente dibattuta sino alla fase di legittimità.
4. Conclusivamente, il ricorso non può che essere dichiarato, sotto ogni profilo, manifestamente infondato e perciò inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in OM, il 10 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007