Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2007, n. 8429
CASS
Sentenza 10 gennaio 2007

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Non può costituire motivo di ricusazione per incompatibilità la previa presentazione, da parte del ricusante, di una denuncia penale o la instaurazione di una causa civile nei confronti del giudice, in quanto entrambe le iniziative sono "fatto" riferibile solo alla parte e non al magistrato e non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che invece può costituire motivo di ricusazione il fatto storico riferibile al magistrato, che sia all'origine della denuncia o della causa civile e non sia comunque integrato da asseriti vizi "in procedendo", cagionati da sue determinazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2007, n. 8429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8429
    Data del deposito : 10 gennaio 2007

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