Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità che consegue all'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., ricomprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la sussistenza delle prospettate ipotesi di ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2008, n. 38300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38300 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1995
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 011780/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC RE, n. il 05/01/1972;
2) RA RA NI, n. il 20/01/1959;
3) MA VI, n. il 26/01/1970;
4) RA RA ST, n. il 18/02/1970;
avverso ORDINANZA del 08/02/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta nell'interesse di GR RA ER, GR RA OL, AR VI, ER RA e CO TO nei confronti della Dott.ssa DO, Presidente della Corte di Assise di Catanzaro nel procedimento n. 2221/03 RGNR. L'istanza di ricusazione era fondata sul rilievo che la DO aveva fatto parte del Collegio che aveva concorso alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello del 6.6.2005 nel procedimento "Scacco Matto", esprimendo reiterate valutazioni di merito su fatti e circostanze posti a fondamento anche delle imputazione a carico degli imputati nell'attuale processo.
Il giudice della ricusazione ha rilevato che gli istanti avevano proposto una serie di verifiche condotte esclusivamente sulla motivazione della citata pronuncia di appello, senza enunciare i capi d'imputazione e le ipotesi accusatorie nel celebrando processo e senza indicare e produrre alcun verbale di udienza, da cui evincere l'attuale fase processuale. Di qui la declaratoria di inammissibilità, dovuta sia all'impossibilità di verificare il rispetto dei termini, sia alla mancanza di qualsiasi produzione documentale a conforto della tesi difensiva, in spregio alle prescrizioni formali imposte dagli artt. 38 e 41 c.p.p.. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, CO TO, AN RA OL, AR VI e AN RA ER. Con un primo motivo, i ricorrenti denunziano l'inosservanza della legge penale e di norme processuali stabilite a pena d'inammissibilità, in relazione agli artt. 38 e 41 c.p.p.. Nel premettere di aver depositato l'istanza di ricusazione l'8.2.2008, data della prima udienza - dinanzi alla Corte di Assise di Catanzaro - utile, ai sensi dell'art. 38 c.p.p., per la sua proposizione, essi lamentano in primo luogo che la Corte di Appello ha dichiarato l'inammissibilità deducendo non già l'eventuale intempestività dell'istanza perché fuori termine, bensì "l'impossibilità di osservare l'eventuale rispetto dei termini";
ipotesi, quest'ultima, che non rientra tra quelle indicate nell'art.41 c.p.p. quali cause d'inammissibilità. Quanto all'asserita mancanza di "qualsiasi produzione documentale a conforto della tesi difensiva", i ricorrenti sostengono che la stessa risulta smentita dall'avvenuta produzione della sentenza di appello, assolutamente esaustiva in relazione alle ipotesi di incompatibilità in cui versa il Presidente della Corte di Assise. Pertanto, essendo stata l'istanza di ricusazione proposta da soggetti legittimati, nei termini e nelle forme di legge, e non apparendo la stessa manifestamente infondata, la Corte di Appello non avrebbe potuto dichiararne de plano l'inammissibilità, ma avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, previa instaurazione del contraddicono nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e previa eventuale assunzione delle necessarie informazioni, in forza dei poteri officiosi attribuibile dall'art. 41 c.p.p., comma 3. Con un secondo motivo i ricorrenti si dolgono della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui, dopo aver osservato che la difesa, a sostegno dell'istanza di ricusazione, ha proposto "una serie di verifiche condotte esclusivamente sulle pagine della motivazione della menzionata pronuncia di appello", afferma che manca "qualsiasi produzione documentale a conforto della tesi difensiva". Rilevano, inoltre, che la Corte di Appello ha invocato la produzione di un verbale di udienza che al momento del deposito dell'istanza non poteva essere in esistenza, dovendo l'udienza ancora celebrarsi. Con memoria pervenuta il 18-9-2008 il difensore del CO ha fatto presente che all'udienza dell'8-2-2008 la Corte di Assise di Catanzaro ha disposto trasmettersi al Presidente della Corte di Appello, per quanto di competenza, "copia del presente verbale correlato della relativa documentazione". È evidente, pertanto, l'omessa valutazione da parte della Corte di Appello della documentazione idonea a legittimare la proposta ricusazione, e non certo l'impossibilità dedotta da quel Collegio di valutare per carenza documentale.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
È vero che, come evidenziato dai ricorrenti, l'art. 41 c.p.p. prevede, quale causa d'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la sua proposizione "senza l'osservanza dei termini" e richiede, pertanto, il positivo accertamento della tardività dell'istanza; accertamento che nel caso di specie è mancato, essendosi la Corte di Appello limitata ad affermare di non essere "in grado di osservare l'eventuale rispetto dei termini". La non equiparabilità delle due ipotesi e la tassatività delle cause di inammissibilità previste dal citato art. 41 c.p.p., pertanto, rendono illegittima la pronuncia impugnata, nella parte de qua.
Nel caso di specie, tuttavì a, la Corte di Appello, con argomenti di per sè idonei a sorreggere la decisione, ha basato la declaratoria de plano di inammissibilità anche sulla mancanza di "qualsiasi produzione documentale a conforto della tesi difensiva", essendosi i ricusanti limitati a far riferimento alla motivazione della sentenza di appello, "senza enunciare i capi d'imputazione e le ipotesi accusatorie nel celebrando processo "e senza corredare l'istanza con "la produzione dei capi di imputazione del nuovo processo, ponendo gli stessi in correlazione alla enunciata motivazione della pronuncia di appello".
Orbene, la pronuncia adottata sul punto dal giudice di merito appare conforme alla normativa di riferimento, disponendo l'art. 38 c.p.p., comma 3, che "la dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella Cancelleria del giudice competente a decidere" (oltre che, in copia, "nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato"), e stabilendo l'art. 41 c.p.p. che la Corte adita dichiara "senza ritardo" l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta "senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati".
La lettera delle norme richiamate rende evidente che la dichiarazione di ricusazione è atto rigorosamente formale, oltre che soggetta a precisi termini di decadenza. Essa, pertanto, non solo deve essere proposta nelle cadenze processuali precisate nell'art. 38 c.p.p., commi 1 e 2, ma va redatta per iscritto, corredata dei documenti che la sostengono, nonché presentata, in originale, nella Cancelleria del giudice competente a deciderla (nel caso, della Corte di Appello) e, in copia, nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato (Cass. Sez. 2, 25-10-2005 n. 46189). Non par dubbio, di conseguenza, che la sanzione d'inammissibilità che l'art. 41 c.p.p. fa ridiscendere dall'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38 c.p.p. ricomprende anche l'ipotesi della mancata produzione dei "documenti" idonei a comprovare la sussistenza delle prospettate ipotesi di ricusazione.
Nel caso in esame, l'onere di produzione documentale posto a carico degli istanti non può certamente ritenersi assolto, in mancanza di deposito di documentazione inerente ai capi d'imputazione del nuovo processo (peraltro nemmeno descritti nell'atto di ricusazione), necessaria per porre il giudice investito della decisione in grado di effettuare le necessarie comparazioni e verifiche in ordine ai fatti posti a base dell'istanza.
Non ha pregio, d'altro canto, la deduzione dei ricorrenti, secondo cui la Corte di Appello, in caso di ritenuta insufficienza della documentazione prodotta, avrebbe potuto richiedere informazioni ex art. 41 c.p.p., comma 3. Il potere di assumere informazioni previsto dalla menzionata disposizione di legge, infatti, si inserisce nell'ambito della procedura ex art. 127 c.p.p., diretta alla decisione sul merito della ricusazione;
procedura che non trova giustificazione nel caso in cui il giudice adito rilevi, come nel caso in esame, la sussistenza di un'ipotesi di inammissibilità ex art. 41 c.p.p., comma 1, tale da poter essere dichiarata "senza ritardo" e, quindi, de plano, come previsto da tale disposizione di legge.
2) Risulta altresì privo di fondamento il secondo motivo di ricorso, in quanto l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa la mancanza di "qualsiasi produzione documentale a conforto della tesi difensiva" non si pone affatto in contraddizione logica col precedente rilievo secondo cui la difesa, a sostegno dell'istanza di ricusazione, ha proposto "una serie di verifiche condotte esclusivamente sulle pagine della motivazione della menzionata pronuncia di appello". È di tutta evidenza, infatti, che il mero riferimento alla motivazione della precedente sentenza pronunciata da un Collegio di cui ha fatto parte il giudice ricusato nulla dice, di per sè, circa la sussistenza della denunciata causa di ricusazione, in assenza di qualsiasi indicazione, anche documentale, inerente all'oggetto del processo celebrando.
3) Nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla deduzione svolta nella memoria depositata il 18-9-2008 dal difensore del CO, secondo cui la Corte di Assise di Catanzaro, all'udienza dell'8-2-2008, a seguito della dichiarazione di ricusazione presentata dagli imputati, ha disposto la trasmissione alla Corte di Appello di Catanzaro di ogni documentazione utile ai fini della decisione. Dall'esame degli atti, infatti, risulta che tale documentazione - non depositata, come prescritto dal menzionato art.38 c.p.p., comma 3, insieme alla dichiarazione di ricusazione, e della quale non è fatta alcuna menzione nell'atto presentato dagli imputati - è pervenuta alla Cancelleria della Corte di Appello solo il 12-2-2008, e cioè dopo che il giudice adito si era già pronunciato sull'istanza di ricusazione.
4) I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008