Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
L'applicazione di una pena pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 cod. proc. pen., consegue ad una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve fornire una sufficiente spiegazione della determinazione circa la sanzione adottata.
Commentario • 1
- 1. Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 23783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23783 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/06/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1040
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 7712/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da:
AK VA nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 9 novembre 2011 della Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Viste le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GAETA Piero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con l'adozione dei provvedimenti ex art. 616 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
VA AK ricorre personalmente avverso l'ordinanza 9 novembre 2011 della Corte di appello di Genova la quale ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lei proposta nei confronti del giudice UC VI, condannandola al pagamento della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende. La Corte di appello di Genova, provvedendo de plano, a sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., comma 1 con ordinanza 9 novembre 2011:
a) ha rilevato che la ricusata dr.ssa IG, nel procedimento a carico della ricorrente AK, accusata del delitto ex art. 343 cod. pen. (oltraggio a un magistrato in udienza), aveva disposto l'acquisizione della sentenza del giudice di pace di Pistoia, con l'elaborato peritale che aveva consentito, in quel processo di diffamazione, il proscioglimento della AK ex art. 88 cod. pen.;
b) ha evidenziato che, dopo tali acquisizioni, bene la stessa IG aveva proceduto alla nomina di un perito, a sensi dell'art.70 cod. proc. pen. ed all'effetto di verificare la capacità
dell'imputata di partecipare coscientemente al processo;
c) ha concluso per la ritualità della procedura e per palese insussistenza di anticipazioni di giudizio, sul merito e sui presupposti dell'imputabilità e della capacità di stare in giudizio della AK;
d) ha condannato la ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende, motivandola avuto riguardo alla "palese strumentalità della dichiarazione" di ricusazione. Il ricorso propone tre motivi di impugnazione, e, in caso di rigetto, chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in relazione all'art. 44 cod. proc. pen., per la previsione di una sanzione che opererebbe nella vicenda come deterrente, e con riferimento alla prevista modalità di una decisione de plano. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento all'art. 127 cod. proc. pen.. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte non abbia assunto informazioni come richiesto dall'art. 41 cod. proc. pen., comma 3. I primi due motivi non sono fondati.
È pacifico in dottrina e giurisprudenza che ai sensi del disposto dell'art. 41 cod. proc. pen., comma 1 il giudice, che ritenga di dover dichiarare l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per essere i motivi addotti palesemente infondati, può provvedervi senza ritardo e, dunque, senza l'osservanza delle formalità del contraddittorio prescritte dall'art. 127 c.p.p. che sono, invece, espressamente richiamate, e, quindi richieste, dal citato art. 41, comma 3 nella diversa ipotesi di esame del merito, a fronte di una dichiarazione di ricusazione non manifestamente infondata (cass. pen. sez. 1, 6621/2010 Rv. 246575 cass. pen. sez. 1, 1619/1994 Rv. 197682). Inoltre, l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per una delle cause previste dall'art. 41 c.p.p., comma 1, può essere pronunciata dalla corte di appello non solo d'ufficio, senza formalità di procedura (cd. procedimento "de plano"), ma anche in esito all'udienza camerale appositamente disposta ai sensi dello stesso art. 41, comma 3, e dell'art. 127 cod. proc. pen.. Peraltro, soltanto in tale ultima ipotesi, è necessario che siano comunque rispettate le regole del contraddicono mediante il previo avviso alle parti ed ai difensori, la cui omissione è sanzionata dall'art. 178 c.p.p., lett. c) (cass. pen. sez. 5, 7297/2002 Rv. 221720).
Va da sè, comunque, che le "informazioni" di cui all'art. 41 cod. proc. pen., comma 3 sono possibili soltanto laddove il Tribunale
abbia ritenuto superato il vaglio dell'ammissibilità della dichiarazione stessa, circostanza questa nella specie non realizzata. I primi due motivi vanno quindi rigettati.
Con un terzo motivo si deduce testualmente "incostituzionalità della condanna di cui all'art. 44 cod. proc. pen.", contestandosi la sanzione pecuniaria applicata dalla corte distrettuale. Il motivo merita accoglimento per quanto verrà ora motivato. Va subito premesso che sulle statuizioni conseguenti alla decisione di rigetto od inammissibilità della ricusazione, la giurisprudenza è divisa tra una prima interpretazione, secondo cui è discrezionale la condanna del ricorrente alle spese, anche in caso di declaratoria di inammissibilità, stante la particolare natura del procedimento di ricusazione che è previsto nell'interesse della giustizia (cfr. sul punto: cass. pen. sez. 6, Ordinanza 1140/1993 Rv. 194433), ed un diverso orientamento per il quale il rigetto del ricorso per cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione comporta necessariamente la condanna del ricorrente alle spese a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. (cass. pen. sez. 1, 5293/1996 Rv. 205836).
Ritiene la Corte più conforme ad una lettura costituzionalmente orientata l'adesione al primo orientamento, con la conseguenza che la giustificazione, che deve supportare la decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, pur conseguendo a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri, riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione stessa, deve essere accompagnata da una motivazione che fornisca sufficiente spiegazione della determinazione sanzionatoria (cass. pen. sez. 5, 21926/2010 Rv. 247436). Non risponde quindi a detti canoni di giustificazione della sanzione pecuniaria (in concreto applicata nella misura di Euro 1.500), l'affermazione generica e apodittica del provvedimento impugnato che ha fatto unico ed esclusivo riferimento alla "palese strumentante della dichiarazione di ricusazione", considerato che ogni istituto processuale è necessariamente e propriamente preordinato ad ottenere quello specifico risultato che lo strumento processuale prescelto, appunto, consente (nella specie ed in caso di accoglimento: impedire al giudice ricusato di compiere alcun atto del procedimento). L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio nella parte in cui ha inflitto alla ricorrente la sanzione pecuniaria di Euro 1.500, sanzione che viene eliminata.
Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui ha inflitto alla ricorrente la sanzione pecuniaria di Euro 1.500, sanzione che viene eliminata. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il Roma il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012