Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 23783
CASS
Sentenza 7 giugno 2012

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Massime1

L'applicazione di una pena pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 cod. proc. pen., consegue ad una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve fornire una sufficiente spiegazione della determinazione circa la sanzione adottata.

Commentario1

  • 1Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 23783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23783
Data del deposito : 7 giugno 2012

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