Sentenza 24 giugno 2005
Massime • 1
Le operazioni di evidenziazione e fissazione dell'impronta papillare, rinvenuta su un oggetto presumibilmente utilizzato dagli autori del reato, rientrano nell'ambito delle attività di assicurazione delle fonti di prova, e in particolare tra quelle volte alla ricerca e alla conservazione delle tracce pertinenti al reato (art. 348, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.), che la polizia giudiziaria deve continuare a compiere di propria iniziativa anche dopo la comunicazione della notizia di reato al P.M. e anche dopo l'intervento di quest'ultimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2005, n. 25520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25520 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI IO - Presidente - del 24/06/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 791
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1641/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN MA N. IL 26/11/1945;
avverso SENTENZA del 07/05/2004 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. D. Bolognesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella della Corte di assise di R.Emilia in data 24.10.2002, che aveva dichiarato NA IO, condannandolo all'ergastolo con isolamento diurno, colpevole di concorso con SE NO nella rapina pluriaggravata compiuta in Luzzara il 28.7.1998 ai danni della locale agenzia della Banca Agricola Mantovana nonché nell'omicidio del brigadiere dei CC. Pasquale SC, commesso nel conflitto a fuoco verificatosi successivamente alla predetta rapina (nel corso del quale restava ucciso anche il complice dello NA), e di altri numerosi reati minori, propedeutici, contestuali e successivi ai delitti di cui sopra.
I giudici di merito basavano essenzialmente l'affermazione di responsabilità dello NA per il concorso nella rapina e nell'omicidio (e reati connessi) su taluni elementi indizianti, costituiti:
1) dall'effettuazione, nella tarda serata del giorno dei fatti, da una cabina telefonica pubblica di OR (località sita ad una quindicina di chilometri da Riva di Luzzara, ove venne rinvenuta l'auto di provenienza furtiva usata dai rapinatori) di una serie di chiamate, una delle quali diretta a tale AC RI, nella cui abitazione bolognese l'imputato, all'epoca latitante, era ospitato, e le altre all'utenza mobile in uso a AN LA, moglie del prevenuto (utilizzata esclusivamente per le comunicazioni riservate tra i coniugi);
2) dall'effettuazione da cabine telefoniche pubbliche site in Emilia- Romagna, nei giorni precedenti la rapina, di numerose chiamate dirette al SE, immediatamente precedute o seguite da chiamate rivolte al AC ed, in un'occasione, all'utenza mobile in uso alla AN;
3) dalle dichiarazioni testimoniali del menzionato AC, che riferiva di avere, la sera del 28.7.1998, ricevuto una telefonata da parte dello NA, il quale, dopo avergli comunicato di aver avuto un incidente con la propria autovettura, gli aveva chiesto di andare a rilevarlo, ricevendo, peraltro, un rifiuto e facendo, poi, ritorno a casa del teste intorno alle ore 1 - 1,30 del giorno successivo;
4) dal rilevamento di un'impronta papillare dell'imputato su di una bottiglia contenente alcool rinvenuta nel bagagliaio della Fiat "Punto" usata dai rapinatori ed abbandonata a breve distanza dal luogo della rapina;
5) dall'esito, seppure con riserve positivo, delle ricognizioni di persona eseguite sull'imputato dai testi SI AN, IO VI e CA AN;
6) dal rinvenimento in possesso dello NA, all'atto del suo arresto in data 25.2.1999, di danaro contante, parte in valuta estera (anche valuta di tal genere essendo stato sottratta all'istituto di credito rapinato), e di guanti di lattice dello stesso tipo di quelli rinvenuti nei pressi del luogo ove fu abbandonata l'auto usata dai rapinatori, nonché di una parrucca (mezzo di travisamento usato anche degli autori del colpo effettuato ai danni della Banca Agricola Mantovana);
7) dal mutamento del tenore di vita del prevenuto a far tempo dall'epoca della rapina, contrassegnato dalla frequentazione di alberghi e ristoranti.
Le corti di merito negavano, invece, credito all'alibi offerto (peraltro per la prima volta solo nel maggio 2002) dallo NA con l'ausilio dei suoi familiari, secondo cui egli avrebbe trascorso la giornata del 28.7.1998 in S.Donà di PI, partecipando ad un pranzo di festeggiamento per il primo anniversario dell'apertura di un negozio gestito dalla moglie e ripartendo per Bologna solo in serata. Risolta una serie di questioni processuali, tutte riproposte con l'atto di ricorso e di cui, dunque, si dirà in seguito, la corte di secondo grado ha riesaminato nel merito gli elementi di prova gravanti sullo NA, pervenendo ad esiti così sintetizzabili:
- attendibilità delle ricognizioni effettuate con esito positivo sulla persona dell'imputato;
- possibilità per il complice del SE di raggiungere agevolmente anche a piedi il paese di OR dal luogo in cui era stata abbandonata la "Punto" rossa;
- riconoscimento da parte del prevenuto della paternità di gran parte delle telefonate effettuate sino al giorno precedente la rapina da cabine pubbliche site in Emilia Romagna alle utenze del SE e del AC;
- sicura riconducibilità allo NA delle telefonate effettuate in rapida sequenza dalle ore 22,54 del 28.7.1998 dalla cabina pubblica di OR, ivi inclusa la prima, diretta al AC, in ragione del contenuto riferito dal teste, non conciliabile con la telefonata pervenuta allo stesso AC da una cabina di S.Donà di PI allo ore 20,50 ed asseritamente fatta all'amico dallo NA per informarlo della sua imminente partenza per Bologna;
- sicura appartenenza all'imputato, in base agli esiti della perizia disposta in dibattimento, dell'impronta papillare rilevata sulla bottiglia di alcool rinvenuta nel bagagliaio della "Punto" rossa ed ivi evidentemente riposta, insieme a sei bottiglie d'acqua, per eventuali operazioni di pulizia ed eliminazione di tracce da compiere dopo la rapina;
- inattendibilità dell'alibi tardivamente invocato e ricostruito solo in base a ragionamenti postumi piuttosto che in forza di un ricordo diretto oltre che non confortato dalle dichiarazioni dell'unico teste estraneo alla famiglia (tale Menegaldo). Ritenuta la gravità, precisione e concordanza degli indizi esaminati e, segnatamente, di quanto riferito dal AC circa la telefonata ricevuta dallo NA, dell'effettuazione dalla cabina di OR di due telefonate dirette al NI e di tre dirette al cellulare della moglie nonché dell'impronta papillare rinvenuta sulla bottiglia d'alcool, la corte di secondo grado ha esaminato la posizione dell'imputato in relazione al delitto di omicidio del brigadiere SC, concludendo che, pur in caso di adesione all'ipotesi che sia stato il SE ad esplodere i colpi letali (ipotesi peraltro ritenuta altrettanto verosimile di quella secondo cui a sparare contro il militare sia stato lo NA), la condotta omicidiale fu comunque volontaria, come attestato dalla sedi del corpo (capo ed addome) attinta dai due colpi mortali e da un terzo che ferì la vittima al labbro oltre che dalla mancanza di plausibili alternative, attesa la necessità dei rapinatori, non arresisi, di sottrarsi all'inseguimento dei militi, ed escludendo, altresì, la configurabilità della fattispecie del concorso anomalo ex art. 116 c.p. nei confronti del rapinatore che non sparò, dovendosi con certezza ritenere -in base alle modalità della rapina ed alla condotta dei due rapinatori, entrambi travisati, calzanti guanti di lattice ed armati, ed a quella specifica dello NA, il quale puntò la pistola contro il carabiniere CC ed al collo di un ostaggio - che anche costui agì con dolo, avendo entrambi i correi previsto come altamente probabile ed accettato l'eventualità dell'insorgenza di un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, previamente concordando di reagire con ogni mezzo ed a qualsiasi costo per difendere il profitto del reato e la loro impunità. I giudici del gravame hanno, infine, in base all'argomentazione che precede, condiviso l'estensibilità dell'aggravante dell'art. 576, co. 1, n. 1) - aver agito al fine di conseguire l'impunità per la rapina e gli altri delitti commessi - anche a chi non sparò nonché il diniego delle richieste attenuanti generiche ed hanno preso in considerazione i capi relativi alle imputazioni minori concernenti la condotta dello NA in occasione dell'arresto, confermandone la responsabilità anche per i reati di cui all'art. 496, agli artt. 477/482 ed all'art. 494 c.p. e ribadendo l'esclusione dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità in relazione alla ricettazione dei moduli per carta d'identità e patente di guida di provenienza furtiva.
Avverso la sentenza di appello il difensore dello NA ha presentato ritualmente ricorso, denunciando:
- mancanza o vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni del AC, con particolare riguardo alla loro intrinseca coerenza (risultando esse nel loro complesso eterogenee, imprecise e su più punti tra loro contraddittorie) ed alla loro compatibilità con le altre risultanze processuali (segnatamente con le dichiarazioni dei familiari dell'imputato, mai espressamente dichiarate inattendibili) e con "alcuni elementi di fatto afferenti la sua persona", costituiti dalle "tensioni investigative" accentratesi sul testimone per il suo potenziale coinvolgimento in responsabilità penali e dalle sue menomate condizioni fisiche, oggettivamente preclusive della possibilità di condurre veicoli, che renderebbero implausibile la pretesa richiesta dello NA di andarlo a prelevare alla guida della sua autovettura;
- vizio di motivazione in ordine alla svalutazione dell'alibi, incongruamente giudicato in parte fallito ed in parte falso;
- violazione artt. 63 e 197 c.p.p. quanto alla ritenuta capacità del AC a testimoniare nonostante la sua posizione sostanziale di soggetto indiziabile di favoreggiamento se non anche di concorso nella rapina;
- violazione artt. 354, co. 2 e 357, co. 2, lett. e) ed inosservanza art. 360, co. 5, c.p.p. in punto di qualificazione dell'operazione di "esaltazione", mediante vapori di estere di cianoacrilato, dell'impronta papillare rinvenuta sulla bottiglia di alcool sequestrata, con conseguente sua inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., o nullità a regime intermedio, sul rilievo che, ove riconducibile al paradigma dell'art. 354, co. 2, c.p.p. (come erroneamente ritenuto dai giudici del gravame), l'atto sarebbe nullo per insussistenza dei presupposti del pericolo di dispersione della traccia (essendo la bottiglia stata repertata) e dell'impossibilità di tempestivo intervento del p.m. (data la breve distanza tra R.Emilia, sede dell'inchiesta, e Panna, dove l'operazione stessa fu eseguita) e per la mancata redazione e successivo deposito (in favore dei difensori dei soggetti all'epoca indagati) del relativo, prescritto verbale, non surrogabile con la postuma relazione redatta in data 18.11.1998 dai m.lli Cappiello e Matassa;
ove, invece, l'operazione di "esaltazione" in parola dovesse, come ritenuto corretto in ragione della sua complessità, essere eseguita ex art 360 c.p.p., del resto originariamente ritenuto applicabile dal p.m.
in sede di conferimento ai propri consulenti tecnici dell'incarico di esaltare eventuali impronte presenti sui reperti inizialmente disponibili, al difensore del soggetto che, come lo NA, assunse la qualità di indagato solo in epoca successiva all'accertamento, si sarebbe dovuto dare, a pena di nullità, avviso del suo avvenuto espletamento, legittimandosi lo stesso ad eccepire le nullità verificatesi nei confronti dei primitivi indagati, nella specie ravvisabili nell'aver il p.m. illegittimamente disatteso la riserva di incidente probatorio formulata dal difensore di costoro e nell'aver omesso di comunicare al medesimo la data in cui sarebbe avvenuta l'operazione di "esaltazione" dell'impronta presente sulla bottiglia;
- persistenza dell'interesse a coltivare le eccezioni di inutilizzabilità/nullità delle operazioni relative all'esaltazione dell'impronta rilevata sulla bottiglia anche a seguito della perizia disposta nel dibattimento di primo grado, atteso che la rinnovata evidenziazione della traccia compiuta in sede peritale non è confondibile con l'originaria operazione di "esaltazione" della stessa, come tale irripetibile perché non più reiterabile una volta eseguita;
- vizio di motivazione in ordine alla ritenuta convergenza tra le conclusioni dei periti e quelle dei consulenti del p.m., attesa la non coincidenza dei punti d'identità individuati dagli uni e dagli altri e la mancata specificazione, da parte dei periti, delle "minuzie" evidenziate prima e dopo l'asportazione di un alone formatosi sull'impronta per l'accidentale sversamento di alcool dalla bottiglia nonché la mancata risposta ai rilievi del consulente della difesa circa la non corrispondenza di 3 minuzie evidenziate sulla bottiglia con l'impronta dell'imputato;
- incertezza, imprecisione e non gravità dell'indizio costituito dal preteso rilevamento dell'impronta papillare dello NA sulla bottiglia di alcool rinvenuta nel bagagliaio della "Punto", non potendosi determinare il momento in cui l'imputato ebbe a lasciare detta impronta e non valendo la stessa a dimostrare che il prevenuto sia salito ed abbia viaggiato su detta vettura, tanto meno il giorno della rapina, ne' essendo la bottiglia in questione in relazione di "prossimità" o "contiguità" con la rapina;
- vizio di motivazione, in ogni caso, quanto all'individuazione dello NA come materiale coesecutore della rapina anziché come soggetto eventualmente solo coinvolto nella stessa;
- analogo vizio quanto alla valutazione degli esiti, ritenuti positivi, delle ricognizioni di persona eseguite dai testi CA e SI;
- violazione art. 430, co. 2, c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di primo grado e, consequenzialmente, di quella di appello per omesso deposito da parte del p.m. dell'attività integrativa d'indagine e, segnatamente, dei filmati afferenti la ricostruzione multimediale della rapina e lo stato dei luoghi tra Luzzara e OR;
- inadeguata valutazione dell'eccezione di carenza di motivazione dei decreti del p.m. di acquisizione dei tabulati telefonici relativi a cabine pubbliche ed utenze private;
- travisamento delle risultanze processuali quanto all'identificazione dello NA come possibile autore materiale dell'omicidio in relazione al rinvenimento, nell'abitacolo della "Punto" di un proiettile partito dalla pistola del brig. SC;
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza ed estensione allo NA dell'aggravante di cui all'art. 576, co. 1, n. 1) c.p. (da ritenersi, peraltro, incompatibile con il dolo eventuale), anche nell'ipotesi che non sia stato lo stesso a sparare all'indirizzo del brig. SC, sull'assunto della sua condivisione dell'intenzione criminosa dell'autore materiale del delitto:
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esclusione dell'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 c.p.:
- violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle atten. generiche;
- violazione di legge quanto al ritenuto concorso tra i reati di "falsità documentale" ed "uso di documento falso" e quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve per la ricettazione dei moduli di carta d'identità e patente di guida.
Il ricorso è infondato.
Esaminando prioritariamente le diverse questioni in rito, si osserva:
- non sussiste, in relazione alla deposizione testimoniale dibattimentale del AC, alcuna violazione dell'art. 197 , lett. a) e b), c.p.p., non essendo nei suoi confronti mai stata elevata imputazione per concorso nei reati ascritti allo NA o per reati ad essi connessi o collegati e non valendo certo a modificare la sua posizione l'iniziale suggerimento della p.g. al p.m. per una possibile estensione anche al medesimo delle indagini riguardanti lo NA in base a ragioni di mero sospetto mai concretizzatesi in precisi indizi, ne' in relazione ad un suo concorso nella rapina ne' in relazione all'ipotesi di favoreggiamento della latitanza dello NA (reato, comunque, in nessun modo connesso, ex art. 12 c.p.p, o collegato, ex art. 371, co. 2, a quelli ascritti allo NA, con conseguente sua estraneità anche alla sfera di applicazione dell'inutilizzabilità di cui all'art. 63, co. 2, c.p.p., secondo le precisazioni contenute nella sentenza delle ss. uu. di questa corte 9.10.1996, Carpanelli). La sentenza impugnata ha, inoltre, precisato, ad ulteriore dimostrazione dell'assunto, che l'intercettazione dell'utenza telefonica del teste fu disposta unicamente per l'individuazione del complice del SE, essendosi accertato che dalle cabine da cui era stato chiamato il numero del predetto era stato chiamato, immediatamente prima o dopo, anche l'utenza del Masciantelli, così come la perquisizione della sua abitazione fu disposta in funzione delle indagini relative allo NA ed alle ricerca di cose a costui pertinenti;
- l'operazione di "esaltazione" (ovvero di evidenziazione e fissazione) dell'impronta papillare rinvenuta sulla bottiglia di alcool, a prescindere dalla diversa, non vincolante opinione manifestata dal p.m. nel disporre in data 13.8.1998 accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p., va, per sua natura, inquadrata tra le attività di assicurazione delle fonti di prova di cui all'art. 348 c.p.p. ed, in particolare, tra quelle volte alla "ricerca" e
"conservazione" delle tracce pertinenti al reato, di cui al co. 2, lett. a), art. cit., che la p.g. deve continuare a compiere di propria iniziativa anche dopo la comunicazione della notizia di reato al p.m. ed, ai sensi del successivo co. 3 (v. la "assicurazione delle nuove fonti di prova"), anche dopo l'intervento di tale organo:
risulta, invero, palese, anche dalle vicende di questo procedimento, che la traccia, una volta rinvenuta, deve essere "assicurata", ovvero garantita e resa stabilmente disponibile per i successivi accertamenti tecnici, reale essendo il rischio di una sua alterazione o dispersione, sia per eventi naturali che per possibili errori umani. Non pertinenti sono, dunque, le censure svolte circa l'assenza dei presupposti di cui all'art. 354, co. 2, c.p.p., potendosi la questione relativa all'applicabilità di tale norma od, invece, delle forme di cui all'art. 360 c.p. porre, in astratto, soltanto per le successive operazioni di confronto tra l'impronta rilevata sul reperto e quella dell'indagato ma essendo tale problema, con la nutrita serie di eccezioni al riguardo sollevate dal ricorrente, nella specie superato in concreto ed assorbito dall'avvenuto, rituale espletamento di perizia dibattimentale nel corso del giudizio di primo grado, su cui unicamente va, dunque, ormai accentrata l'attenzione (nel senso che neppure la comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia, risolvendosi in un mero accertamento di dati obbiettivi ex art. 354 c.p.p., richieda il rispetto delle formalità di cui all'art. 360 c.p.p. v., da ultimo, Cass., sez. 5^, 17.3.2004, Puce, Ced Cass., rv.
228864, mentre la giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore del codice di rito del 1988 - v. per tutte Cass., sez. 2^, 11.1.1989, Notarpietro, id., rv. 183012 - era costante nel ritenere che gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla p.g. non avevano carattere formale o sostanziale di perizia, esaurendosi nel rilevamento di impronte su oggetti e nel raffronto di esse con quelle già in possesso della polizia, ovvero nell'accertamento di dati obbiettivi non postulante un'indagine fondata su particolari cognizioni tecnico- scientifiche e, pertanto, non richiedente il rispetto delle formalità di cui agli artt. 304 ss. c.p.p. 1930). La piena affidabilità dell'operato dei periti incaricati in sede dibattimentale non è, del resto, contestata dal ricorrente mediante formulazione di eccezioni o riserve in ordine all'operazione di mera "esaltazione" dell'impronta precedentemente compiuta dal R.I.S. di Parma, avendo i periti stessi potuto provvedere ad una nuova evidenziazione dell'impronta mediante sua ripulitura dagli effetti dell'alcool versatosi su di essa, senza che constino obiezioni di sorta da parte del consulente tecnico della difesa;
- la sentenza impugnata ha dato corretta ed esauriente risposta all'eccezione di inutilizzabilità dei dati contenuti nei tabulati il fonici acquisiti per asserito difetto di motivazione dei decreti che ne disposero l'acquisizione. L'eccezione viene in questa sede pedissequamente riproposta senza alcuna specifica confutazione delle esaustive argomentazioni svolte dai giudici di secondo grado, donde la palese inammissibilità della censura per assoluta genericità e difetto di correlazione con il provvedimento impugnato;
- incensurabile deve, altresì, ritenersi il giudizio della corte di seconda istanza circa la mera inutilizzabilità degli atti integrativi di indagine disposti dal p.m. (ma non si sa neppure se espletati), consistenti nella video-ripresa del presunto percorso di fuga del complice del SE e nella ricostruzione multi-mediale della rapina, dal loro mancato deposito (sempre che tali atti siano stati effettivamente compiuti) non potendo che derivare la loro inutilizzabilità in giudizio, senza che ciò possa comportare, come preteso dal difensore (il quale avrebbe, comunque, potuto instare per l'acquisizione di detta documentazione o per l'espletamento di analoghi adempimenti), la nullità della sentenza, non prevista da alcuna disposizione della legge processuale.
Quanto alle questioni attinenti ai pretesi vizi di motivazione si osserva: la valutazione delle dichiarazioni del AC sono immuni da censure d'ordine logico-giuridico, essendo l'attendibilità del dichiarante stata vagliata sotto molteplici profili con giudizio non suscettibile di revisione in sede di legittimità mentre non può certo costituire sintomo di inaffidabilità la segnalata eterogeneità delle sue propalazioni, in parte sfavorevoli ed in parte vantaggiose per l'imputato, dovendosi, al contrario, ravvisare in tale dedotta connotazione il segno della genuinità ed indifferenza del loro autore.
Le difformità evidenziate tra la versione resa dal soggetto durante le indagini e quella resa in dibattimento, in parte colmate a seguito delle contestazioni sono poi, del tutto fisiologiche in relazione al notevole lasso temporale intercorso tra i due esami, mentre l'asserita implausibilità di una richiesta dello NA all'amico di andarlo a rilevare con la sua autovettura non considera, ancora una volta, l'intervallo temporale di circa 4 anni tra la data del fatto e la celebrazione del giudizio di primo grado, in cui le condizioni del AC sarebbero apparse visibilmente preclusive di un siffatto intervento, ne' tiene conto dello stato di disperazione in cui l'imputato, in via di extrema ratio, ebbe ad avanzare detta richiesta, sapendo che l'amico era, comunque, in possesso di patente di guida e di un'autovettura; resta, peraltro, il dato di fatto certo che il teste non aderì a quella richiesta di soccorso, il riferimento alla cui formulazione non può valere minimamente ad inficiare la credibilità dell'assunto. Ciò posto, con argomentazione del tutto logica e coerente la sentenza impugnata ha ricostruito la successione delle telefonate ricevute la sera del 28.7.1998 dal AC in relazione al contenuto di quella che il teste ha rammentato di aver ricevuto dallo NA: se in tale occasione l'amico gli comunicò di aver subito un incidente e gli chiese di recarsi in suo aiuto, andando a rilevarlo con la propria auto, detta telefonata non può assolutamente essere quella partita alle ore 20,50 da una cabina di S.Donà di PI (luogo di residenza della famiglia AN), da. cui l'imputato assume di aver semplicemente comunicato al AC di essere sul punto di ripartire regolarmente per Bologna, dopo essere stato accompagnato dal suocero nel punto ove la sua auto era parcheggiata, ma deve necessariamente identificarsi con la telefonata effettuata alle ore 22,54 da una cabina di OR (seguita da altra delle ore 23,16 che il teste ha, tuttavia, riferito di non ricordare), il che ha consentito di collocare con certezza il prevenuto in tale ultima località nella tarda serata del giorno della rapina (circostanza, del resto, conclamata dalla concitata sequenza delle chiamate quella sera effettuate dalla cabina di OR, che univocamente ne identificano l'autore nello NA, essendo le altre chiamate state indirizzate, nello stesso ristretto torno di tempo, all'utenza cellulare della moglie del prevenuto).
Da tale ricostruzione degli avvenimenti, che collocano l'imputato in OR quanto meno a far tempo dalle ore 22,54, discende automaticamente la smentita della prova d'alibi, già ritenuta inaffidabile per la tardività della sua allegazione nonché per la sua sofferta genesi, frutto di elaborazione ragionata a posteriori piuttosto che di ricordo immediato e diretto, e, quindi, in modo del tutto consequenziale ed evidente, ancorché - secondo il ricorrente - non formalmente esplicitato, l'inattendibilità delle deposizioni liberatorie dei AN, al di là della pertinenza dell'artificiosa scomposizione del giudizio formulato dalla corte di secondo grado sul dedotto alibi, in parte ritenuto fallito ed in parte falso. A tale già sufficientemente delineato quadro indiziario, che, in base alla di per sè eloquente sequenza delle telefonate effettuate dalla cabina di OR, compiutamente interpretata alla luce della deposizione del AC, colloca la sera del giorno della rapina lo NA (che ha negato la circostanza) in località sita ad appena 15 chilometri dal punto in cui era stata abbandonata l'auto usata dai rapinatori, si assembla (oltre il trascurabile esito di talune ricognizioni di persona) l'ulteriore indizio costituito dall'impronta papillare rinvenuta sulla bottiglia di alcool conservata nel bagagliaio della "Punto", la cui appartenenza allo NA è stata affermata esclusivamente in base alle conclusioni della perizia disposta in giudizio essendo gli esiti della comparazione effettuata dalla p.g. stati espunti dal fascicolo del dibattimento (v. pag. 36, 2^ cpv., sentenza impugnata): l'elaborato giudiziale rende compiutamente conto dell'individuazione di sedici punti di corrispondenza tra l'impronta evidenziata sul reperto e l'impronta dell'imputato nonché delle ragioni della non totale sovrapponibilità (per gli effetti parzialmente distruttivi dello sveramento di alcool) tra l'esito peritale ed il risultato dell'accertamento compiuto dal R.I.S. che, peraltro, sarebbe dovuto restare estraneo alla valutazione della corte ed alle considerazioni della difesa, una volta estromesso dal fascicolo del dibattimento. I giudici del gravame hanno congruamente apprezzato la valenza di tale indizio che, se non con certezza indicativo (per le condivisibili osservazioni difensive) di una presenza dello NA sulla "Punto" in occasione della rapina, è, tuttavia, oggettivamente sintomatico di recente contatto tra l'imputato ed il SE (peraltro attestato anche dalla frequenza dei contatti telefonici tra i due sino al giorno precedente la rapina) ed è altrettanto sintomaticamente collegato ad una cosa funzionalmente connessa all'esecuzione della rapina (per la verosimile destinazione dell'alcool all'eliminazione di possibili tracce compromettenti), avendo la corte di merito puntualizzato come solo una serie di improbabili coincidenze avrebbe potuto, secondo la versione difensiva opposta dal prevenuto, determinare il contatto del ricorrente proprio con quella bottiglia, poi scientemente collocata dai rapinatori a bordo del veicolo.
Irrilevanti sono le questioni relative all'ipotesi che autore materiale dell'uccisione del brig. SC possa essere stato lo NA anziché il SE, avendo la sentenza impugnata congruamente ed incensurabilmente ritenuto, in base alla dinamica ed alle modalità dell'azione criminale, che i correi avessero con certezza concretamente previsto come altamente probabile e concordato anche l'uso delle armi ove imposto dagli sviluppi dell'azione, evidenziando come entrambi avessero agito di conserva ed in piena sintonia in tutte le fasi della vicenda, ivi inclusa la mancata resa alle forze dell'ordine e la resistenza opposta alle stesse per assicurarsi il provento della rapina e la fuga, donde la palese superfluità di una sicura individuazione dell'autore dei colpi letali e l'implicita attribuzione dell'omicidio anche al soggetto che non sparò a titolo di dolo diretto non intenzionale piuttosto che di semplice dolo eventuale, ancorché detta qualificazione dell'elemento soggettivo non risulti specificata in sentenza ma sia solo implicitamente, ma chiaramente, desumibile dallo sviluppo argomentativo. Tale ultima precisazione consente anche di sgombrare definitivamente il campo doli 'adombrata ipotesi di un concorso anomalo del non sparatore e di ritenere infondata la censura relativa all'estensione al correo che non sparo' dell'aggravante di cui all'art. 576, co. 1, n. 1) c.p. (aver commesso l'omicidio per assicurarsi il profitto della rapina e l'impunità per tale delitto), attesa la connotazione del dolo al medesimo riferibile, mentre indubitabile deve ritenersi, al di là delle iniziali intenzioni del legislatore e delle esemplificazioni della relazione al codice penale del 1930, la configurabilità della circostanza nel caso di specie, atteso l'evidente nesso teleologico esistente tra l'omicidio e la messa al sicuro del bottino nonché la realizzazione della fuga. Incensurabile è, inoltre, il giudizio di merito circa la conferma del diniego delle attenuanti generiche, la cui motivazione, erroneamente ritenuta inesistente nell'atto di ricorso, è contenuta alle pagg. 99 e 100 dell'elaborato ed è validamente incentrata sul ruolo parimenti attivo e deciso svolto da entrambi i rapinatori, con complessiva prevalenza del protagonismo del rapinatore individuato nello NA, nonché sulla già di per sè preclusiva esistenza di eclatanti, reiterati e specifici precedenti penali del reo. Quanto, poi, al motivo di ricorso con cui si confuta la possibilità di concorso tra "falsità documentale" ed "uso di documento falso", ed a prescindere dalla sua estrema genericità, che non specifica neppure a quali capi d'imputazione si riferisca la doglianza, deve, comunque, ribadirsi la configurabilità del concorso tra il reato di cui al capo 1) e quelli di cui ai capi m) ed n) - cui presumibilmente si riferisce la censura - essendo all'ipotesi di cui agli artt. 477/482 c.p. estraneo l'elemento costitutivo del successivo uso del documento falso (elemento ricompreso, invero, solo nella fattispecie di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) ed essendo le fattispecie di cui agli artt. 494 e 496 c.p. del tutto autonome rispetto a quella degli artt. 477/482 c.p.p., prescindendo esse dall'uso del documento falso e differenziandosi dalla falsità in certificati anche in relazione alla natura dei beni giuridici coinvolti (pubblica fede personale per le prime ipotesi e pubblica fede documentale nella seconda).
Ineccepibile è, infine, in base ai canoni valutativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'esclusione della configurabilità dell'ipotesi di particolare tenuità in relazione alla ricettazione sub i), attesa l'evidenziata sub-valenza del dato relativo al valore economico della res rispetto alla destinazione dei moduli in bianco alla copertura della latitanza del prevenuto ed alla gravità dei precedenti penali del medesimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2005