Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè che sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del preponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EN BALDASSARRE - Presidente -
Dott. EN CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BR US, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIAMPIERO RUSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON VI & C. TIT. IL VIVAIO DI ON, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato US RUSSOTTO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 31/97 del Tribunale di GELA, depositata il 24/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede:
che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso e dichiarare la competenza dell'adito Tribunale di GELA quale "forum contractus" ex art. 1326 I co. C.C., con le pronunce seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE RT, con atto di citazione notificato il 23 novembre 1995, conveniva innanzi al Tribunale di Gela EN AC, quale titolare della ditta individuale "Il Vivaio", con sede in Vittoria, chiedendo che fosse dichiarato risolto, per colpa del convenuto, il contratto di vendita di un quantitativo di piantine di peperone concluso tra le parti, con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, resiste alla domanda, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Ragusa.
Il giudice Istruttore dell'adito Tribunale, in funzione di giudice unico, con sentenza resa in data 24 marzo 1997, in accoglimento dell'eccezione, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gela a favore della competenza del Tribunale di Ragusa, osservando che, come risultava dalle fatture accompagnatorie del 24 e 25 maggio 1995, costituenti il contratto concluso dalle parti, con clausola espressamente sottoscritta dall'attore ed "integrante insieme i precetti dell'art. 1341 cod. civ. e degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ.", le parti avevano derogato alla competenza territoriale, devolvendo le eventuali controversie alla cognizione del Tribunale di Ragusa. Avverso tale decisione il RT propone istanza per regolamento di competenza, fondata su cinque motivi, cui il "Vivaio" di AC EN e Co., con sede in Vittoria, in persona di AC EN, resiste con memoria difensiva.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Gela. MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno esaminare congiuntamente i cinque motivi del ricorso.
Col primo mezzo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 20 cod. proc. civ. ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Gela, le fatture accompagnatorie del 23 e 24 maggio 1995 non recano alcuna sottoscrizione e tanto meno la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 - 1342 cod. civ.. Col secondo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1341 cod. civ., sostenendo che il richiamo alla clausola derogativa della competenza non è sufficiente, da solo, a radicare la competenza in uno foro diverso da quello in cui il contratto fu concluso.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt.1327, 1510 cod. civ. e 20 cod. proc. civ., adducendo che, trattandosi di merce venduta da piazza a piazza, il contratto andava ritenuto concluso nel luogo di consegna della merce.
Col quarto mezzo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1341 cod. civ., osservando che, in difetto della prova dell'effettiva contrattazione delle parti, come stabilito dalla direttiva C.E.C. 93/13 del 5 aprile 1993, la clausola vessatoria pattuito dalle parti doveva essere ritenuta invalida.
Col quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1327 cod. civ., rilevandosi che, essendo stata proposta anche una domanda di risarcimento danni, la competenza per territorio andava determinata anche con riferimento a tale domanda e doveva ritenersi competente per territorio il giudice del luogo in cui il danno si era verificato, senza che su tale competenza potesse avere rilievo la conversione della domanda di risarcimento con quella di risoluzione contrattuale.
L'istanza va accolta per le ragioni che seguono.
Poiché non risulta depositato il fascicolo del resistente relativo al giudizio di merito, non è possibile verificare se le "fatture accompagnatorie" del 23 e 24 maggio 1995, che, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Gela, furono prodotte in giudizio dal convenuto, rechino la sottoscrizione dell'acquirente RT, in particolare, non è possibile accertare se la clausola derogativa della competenza, sulla quale la decisione impugnata si fonda, risulti specificamente approvata per iscritto dal RT, come prescritto dall'art. 1341, c.p.v., cod. civ..
Ma, come esattamente rileva il P.M., ciò non impedisce ugualmente di verificare la fondatezza dell'istanza di regolamento, che può trovare accoglimento per una ragione che consente di prescindere dall'accertamento della sottoscrizione delle due "fatture accompagnatorie" e della specifica approvazione della clausola vessatoria sulla competenza.
Nel fascicolo del giudizio di merito del ricorrente risultano versate quattro "fatture accompagnatorie", emesse in data successiva a quelle del 23 e 24 maggio 1995, in cui furono emesse le due fatture sulle quali è fondata la sentenza ed esse recano, al pari delle due precedenti fatture, sotto il n. 7^ delle condizioni generali di contratto, una clausola del seguente tenore: "Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ragusa".
L'identica collazione di tale clausola e le considerazioni svolte dalle parti nel giudizio di merito inducono a ritenere ragionevolmente che detta clausola sia identica a quella contenuta nelle due "fatture accompagnatorie" del 23 e 24 maggio 1995. Ciò posto, risulta evidente l'inidoneità della clausola a derogare ai criteri legali della competenza territoriale, poiché essa, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Gela, non attribuisce al Foro di Ragusa l'esclusiva competenza a conoscere delle controversie relative al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, così come espressamente richiesto dall'art. 29, cpv., cod. proc. civ.. Pertanto, per regolare la competenza per territorio nel caso in esame è necessario aver riguardo ai criteri legali di cui agli artt.18, 19 e 20 cod. proc. civ.. E, con riferimento al forum contractus,
il Collegio ritiene che il contratto sia stato concluso in Mazzarino, dove ha sede l'impresa della parte acquirente e che è compresa nel circondario del Tribunale di Gela, dovendosi fare applicazione del principio generale di cui all'art. 1326. Co. 1^, cod. civ., secondo cui il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. A diverso avviso non può indurre il richiamo, fatto dal resistente, al combinato disposto dagli artt. 1327 e 1510 cod. civ., poiché, com'è certamente ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 1774/1990; sent. n. 5139/1997), affinché il contratto possa ritenersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta, è necessario che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste dall'art. 1327, CO. 1^, cod. civ. (richiesta del proponente, natura dell'affare, usi), ipotesi che le parti non hanno neppure formulato.
Le considerazioni svolte, che esonerano dall'esame delle altre censure svolte dal ricorrente, impongono che, in accoglimento dell'istanza, sia dichiarata competente per territorio il Tribunale di Gela, innanzi al quale le parti vanno rimesse.
All'accoglimento dell'istanza segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna del resistente al rimborso delle spese del presente regolamento, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'istanza, cassa l'impugnata sentenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Gela;
condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese del presente regolamento, che liquida in complessive L. 2.222.600, di cui L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 24 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999