Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/02/2004, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SUD LEASING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore Dott. Luigi Menegatti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NINNI, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO LO VECCHIO MUSTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UL RD, UL ATTILIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. PETROLINI 2, presso lo studio dell'avvocato SIMONA PASSARELLI, difesi dall'avvocato SALVATORE SANZO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 619/99 della Corte d'Appello di BARI, seconda sezione civile emessa il 21/5/1999, depositata il 22/06/99; RG. 168/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato GUIDO NINNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I NG, avendo prestato fideiussione per garantire l'adempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti di locazione finanziaria stipulati tra la SU LE e la EX, convennero in giudizio le due menzionate società (nonché i Di IA, che avevano anch'essi prestato analoga fideiussione) per conseguire la dichiarazione dell'avvenuta estinzione della garanzia, sui presupposti sia della mancata opposizione della SU LE alla richiesta di liberazione dalla fideiussione, sia dell'omesso esercizio (da parte della stessa società) delle azioni scaturenti dai contratti. In subordine, sul presupposto che la locatrice s'era obbligata a restituire i canoni percepiti ex art. 1526 c.c., si dichiararono disposti a corrispondere, in fideiussione, l'equo compenso previsto dalla menzionata disposizione normativa, con la correlativa condanna della EX e dei Di IA alla rivalsa. Con altro atto, i NG proposero, poi, opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti su richiesta della SU LE.
Riuniti i giudizi, il Tribunale di Bari dichiarò risolti i contratti di locazione finanziaria a seguito della dichiarazione della locatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa (n. 16 dei contratti in questione) e, ricondotta la fattispecie nell'ambito del c.d. leasing di godimento, in applicazione dell'art. 1458 c.c. dichiarò altresì che nulla competeva alla società stessa oltre ai canoni scaduti e corrisposti.
La sentenza fu impugnata in via principale dalla SU LE ed, in via incidentale, dai NG. La Corte d'appello di Bari - prescindendo dal problema se la fattispecie vada inquadrata in quella di leasing di godimento (come ritenuto dal primo giudice) o di trasferimento (come propugnato dai NG) - ha ritenuto infondata la domanda della SU LE (proposta in applicazione dell'art. 1458 c.c.) di conseguire il pagamento dei canoni maturati per tutto il tempo in cui era durato il godimento dei beni costituenti oggetto di locazione, in quanto questi erano stati riacquistati da altra società (la NG. G. De CE s.p.a.) al prezzo comprensivo dei canoni scaduti e non corrisposti dalla utilizzatrice EX. La Corte ha poi aggiunto che, in virtù della summenzionata clausola pattizia n. 16, la SU LE non è tenuta a restituire i canoni percepiti e, quindi, non ha titolo a conseguire alcunché neppure sotto forma dell'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c.. La SU LE propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari, svolgendo un unico motivo. Rispondono i NG con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - lamentando l'omesso esame di un punto decisivo ed i conseguenti vizi della motivazione, nonché la violazione dell'art. 1458 c.c. - sostiene che la sentenza impugnata sarebbe giunta a diverse conclusioni se avesse esaminato la circostanza che i contratti da sè stipulati con la EX erano stati dieci, dei quali solo tre erano garantiti dal patto di riacquisto della ditta De CE. Avrebbe, infatti, accolto la propria domanda di pagamento dei canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione di quei sette contratti di leasing residui. Da queste considerazioni la ricorrente fa derivare la violazione dell'art. 1458 c.c., rilevando che la sentenza non ha fornito risposta al motivo d'appello rivolto contro quel punto della prima decisione nel quale si affermava che essa non ha diritto a pretendere i canoni non corrisposti fino alla risoluzione, ma solo la restituzione dei beni. Rileva che nei contratti a prestazione continuata e periodica l'effetto della risoluzione non s'estende alle prestazioni già eseguite e che, nella specie, i canoni di leasing scaduti e non pagati fino alla risoluzione rappresentano il corrispettivo di un godimento già consumato e quindi di una prestazione eseguita ai sensi dell'art. 1458 c.c.; che, dunque, il pagamento di tali canoni, come corrispettivo dell'uso dei beni nel periodo di inadempimento da parte dell'utilizzatore, doveva intendersi non come adempimento di un'obbligazione contrattuale, bensì come adempimento dell'obbligo restitutorio per equivalente.
Il ricorso è infondato e va respinto.
È bene chiarire che, come è incontestato in atti, i contratti di leasing in questione erano muniti di doppia garanzia: quella fideiussoria dei NG e quella del patto di riacquisto della NG. De CE s.p.a.. Inoltre, i contratti stessi contenevano (all'art. 16) la clausola espressa (con esplicito riferimento all'art. 1456 c.c.) in base alla quale la risoluzione si sarebbe verificata a seguito della mera comunicazione data dalla società concedente. Di tale clausola s'è in concreto avvalsa la SU LE, a seguito delle inadempienze dell'utilizzatore. Così come s'è avvalsa del patto di riacquisto stipulato con la De CE. Quanto agli effetti della indiscussa risoluzione, il Tribunale ha ritenuto trattarsi di contratti con funzione di finanziamento e non di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione dell'art. 1526 c.c. (che sancisce, in caso di risoluzione l'obbligo del venditore di restituire le rate riscosse, salvo il suo diritto all'equo compenso per l'uso della cosa ed al risarcimento del danno), con conseguente infondatezza della domanda della SU LE (in applicazione della disposizione dell'art. 1458 c.c., che, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, come quelli di specie, esclude che l'effetto della risoluzione si estenda alle prestazioni già eseguite) di percepire i canoni non corrisposti fino alla risoluzione.
La Corte d'appello ha ritenuto irrilevante il problema della qualificazione giuridica dei contratti, sia per l'avvenuto riacquisto (da parte della De FR) dei beni al prezzo dei canoni scaduti e non corrisposti, sia per l'effetto della risoluzione che, in siffatti contratti, non si estende retroattivamente alle sole prestazioni già eseguite.
La soluzione adottata appare giuridicamente corretta e le censure mosse dalla ricorrente non sono in grado d'inficiarla. Quanto, infatti, alla questione che solo alcuni dei contratti (e non tutti) erano garantiti dal patto di riacquisto, la SU LE, benché si dolga dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia dal quale sarebbero conseguiti i vizi della motivazione, in realtà lamenta un vero e proprio vizio revocatorio, inammissibile in questa sede. Essa sostiene, infatti, che la sentenza sarebbe fondata sulla erronea supposizione che tutti i contratti erano garantiti, mentre tale ultima circostanza sarebbe incontrastabilmente esclusa dal tenore dei contratti stessi (art. 395 n. 4 c.p.c). L'incontrollabilità della circostanza stessa in sede di legittimità comporta l'infondatezza del secondo profilo della censura, dove si sostiene la violazione dell'art. 1458 c.c. per non avere tenuto conto i giudici di merito che la concedente ha diritto ai canoni scaduti fino alla risoluzione del contratto come "corrispettivo di un godimento già consumato". Diritto che, come s'è visto in precedenza, è stato escluso nel merito per l'avvenuto riacquisto dei beni al prezzo corrispondente, appunto, ai canoni scaduti e non corrisposti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese sostenute nel giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 2100, di cui euro 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004