Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 3
In tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è necessaria la redazione del verbale relativamente alla indicazione delle metodiche seguite per il prelievo, il campionamento e le analisi, atteso che risulta sufficiente la possibilità per l'imputato di partecipare e controllare le operazioni, e ciò anche a mezzo di un proprio consulente.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto.
Commentario • 1
- 1. Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 15170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15170 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Pierluigi ONORATO Componente
dott. Alfredo Maria LOMBARDI "
dott. Francesco NOVARESE "
dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OP RI, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza resa il 5.11.2001 dal tribunale di Vicenza;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Luigi Ciampoli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Oreste Bisazza Terracini, in sostituzione dell'avv. Novello Furio, che chiede accogliersi il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - RI IE, quale presidente del consiglio di amministrazione della società Leder & Color, veniva rinviato a giudizio davanti al tribunale monocratico di Vicenza per rispondere:
a) del reato di cui all'art. 21, comma 3, legge 319/1976, perché, nella suddetta qualità, aveva sversato nella pubblica fognatura acque reflue dello stabilimento industriale che superavano i limiti tabellari relativamente ai parametri COD, alluminio, azoto ammoniacale e materiali sedimentateli;
b)del reato di cui all'art. 21, comma 4, "legge 319/1976, perché, nella suddetta qualità, aveva sversato nella pubblica fognatura acque reflue dello stabilimento industriale che superavano i limiti tabellari relativamente ai parametri di natura tossica bioaccumulabile piombo e zinco.
Accertati in Gambellara il 27.2.1999.
Il giudice, in esito al dibattimento, con sentenza del 5.11.2001, dichiarava l'imputato colpevole del reato contravvenzionale sub b) condannandolo alla pena di lire 40.000.000 di ammenda, col beneficio della non menzione. Inoltre, qualificato il fatto sub a) come illecito amministrativo e ritenuta la connessione obiettiva tra questo e il reato contravvenzionale, condannava lo stesso imputato per l'illecito stesso alla sanzione amministrativa di lire 30.000.000.
2 - II difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattordici motivi a sostegno.
In sintesi lamenta:
2.1 - violazione di norme processuali perché l'ispezione dello stabilimento, il prelievo, il campionamento e le analisi delle acque reflue furono effettuate senza l'osservanza delle norme di garanzia previste dal codice di procedura penale per l'attività di polizia giudiziaria;
2.2 - violazione di norme processuali perché il preavviso concesso per l'effettuazione delle analisi era troppo breve (dalle ore 11,15 di sabato 27.2.1999 alle ore 9,00 della domenica successiva);
2.3 - violazione di norme processuali perché al titolare dello scarico non fu consegnato alcun campione delle acque reflue prelevate a fine di garanzia e di controllo;
2.4 - violazione di norme processuali e difetto di motivazione, giacché la sentenza non specifica quali metodiche sono state seguite per il prelievo, il campionamento e l'analisi delle acque reflue;
2.5 - violazione di norme processuali, perché non è stato formato un campione per l'eventuale revisione delle analisi, come richiesto dalia norma generale di cui all'art. 15 della legge 689/1961. Se questa norma si ritenesse inapplicabile si solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 9 legge 319/1976 nella parte in cui non prevede la revisione delle analisi nel caso in cui il campione da analizzare non sia immediatamente deteriorabile;
2.6 - violazione dell'art. 191 c.p.p. e omessa o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla inutilizzabilità dei verbali di prelievo, campionamento e analisi;
2.7 - violazione di norme processuali perché il giudice, dopo aver ammesso l'esame del consulente tecnico indicato dall'imputato, regolarmente citato ma non comparso, ha rifiutato di assumerlo senza pronunciare ordinanza motivata di revoca della ammissione;
2.8 - violazione di norme processuali perché il funzionario dell'ARPAV, pur in presenza di indizi di reato, svolse indagini nei luoghi e sulle cose senza osservare le norme stabilite dai codice a garanzia dell'indagato (artt. 354, 357, 360 c.p.p.);
2.9 - omessa e manifesta illogicità di motivazione e inosservanza dell'art. 192 c.p.p. perché il giudice non ha spiegato per quale ragione ha ritenuto che le acque reflue prelevate nel pozzetto dello stabilimento fossero le stesse che avevano deturpato e inquinato il fossato collegato alla pubblica fognatura;
2.10 - erronea applicazione dell'art. 43 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, laddove il giudice ha ritenuto non provata una delega per i controlli ambientali a tale SP e ha dichiarato la responsabilità per colpa dell'amministratore IE;
2.11 - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 21 della legge 319/1976, nonché del D.Lgs. 22/1997, giacché i reflui de quibus dovevano essere qualificati e trattati come rifiuti, posto che venivano stoccati in due depositi interrati per il successivo conferimento ad altra ditta incaricata dello smaltimento: sicché non poteva essere applicata la legge 319/1976;
2.12 - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 61 bis c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche;
2.13 - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. laddove il giudice ha negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale;
2.14 - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 24 legge 319/1976, nonché dell'art. 56, comma 3. D.Lgs. 152/1999, laddove il giudice ha ritenuto la sua competenza anche in ordine all'illecito amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - I primi tredici motivi sono infondati.
Va in primo luogo osservato che il funzionario dell'ARPAV iniziò a svolgere le indagini di istituto (a norma dell'art. 2 bis del D.L.
4.12.1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21.1.1994 n. 91, nonché dell'art. 9, sesto comma legge 319/1976), prima che esistessero indizi di reato, ovverosia prima che fosse accertato o comunque acquisito il superamento dei limiti tabellari per i parametri di natura tossica bioaccumulabile: il visibile inquinamento delle acque nel fossato evidentemente non implicava di per sé il superamento tabellare, potendo derivare da semplici illeciti amministrativi o addirittura da condotte non illecite. Quindi sia l'ispezione dello stabilimento, sia il prelievo e campionamento delle acque reflue, sia le analisi dei campioni configuravano tutte attività amministrative, che non richiedevano l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria. Sono quindi da respingere le censure nn. 2.1, 2.6 e 28. L'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p., che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni, le quali sono ancora atto amministrativo e non giudiziario, pur avendo rilevanza probatoria nel processo penale (Cass. Sez. 3, n. 2581 del 18.3.1993, PM in proc. Terenziani). Nel caso di specie, peraltro, il preavviso è stato dato regolarmente sia per quanto riguarda il tempo (non potendosi ritenere incongruo lo spazio da sabato mattina a domenica mattina), sia per quanto attiene alla persona consegnataria del campione lasciato a garanzia (che se non era l'imputato, quale presidente del consiglio di amministrazione, era tuttavia il dirigente della società, SP, indubbiamente abilitato a riceverlo secondo la giurisprudenza costante, anche se non è stato provato che il medesimo era delegato ai controlli ambientali). Vanno quindi rigettate le censure nn.
2.3 e 2.3. Quanto alle metodiche seguite per il prelievo, il campionamento e le analisi, la giurisprudenza costante ha ormai chiarito che non è necessario che siano specificate a verbale, essendo sufficiente garanzia per l'imputato la possibilità di partecipare e controllare le operazioni anche a mezzo di un proprio consulente. Né il giudice aveva l'obbligo di valutarie specificamente, se non erano oggetto di esplicita contestazione difensiva. Va quindi respinto il motivo n. 2.4.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso n.
2.5. La giurisprudenza ha già chiarito che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi regolato dall'art. 15 legge 689/1981, sia perché, in mancanza di espressa previsione, non si possono ritenere operanti norme dettate in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, sia perché le garanzie di difesa riconosciute nel settore sono ampie e di gran lunga superiori a quelle previste per gli illeciti amministrativi medesimi (ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 1235 del 30.1.1999). Inoltre la rapida deteriorabilità della sostanza da sottoporre alle analisi toglierebbe utilità tecnica alla revisione delle medesime prevista nel citato art. 15, atteso che la revisione stessa non potrebbe offrire risultati attendibili (v. Cass. Sez. 3, n. 6741 del 4.5.1989). Né in via subordinata si può sostenere l'incostituzionalità dell'art. 9 legge 319/1976. Infatti, una sentenza ormai risalente ha stabilito che "È manifestamente infondata, in riferimento all'art.24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt 6, 9
e 15 della legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che, nel disciplinare i campionamenti e i controlli, non prevedono la revisione d'analisi. Infatti, presupposto essenziale per la possibilità detta previsione legislativa dell'analisi di revisione rispetto a quella effettuata nell'esercizio di attività amministrativa di controllo, è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo. E tale requisito è da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto. (Sez. 3, sent. n. 10169 del 11-11-1981, Balestra, rv 150949). Tale impostazione è stata poi confermata implicitamente dalle sentenze della Corte Cost. n. 248/1983 e n. 15/1986, che hanno delineato un sistema di garanzie del tutto compatibile con la disciplina che prevede una sola analisi dei campioni di acque, debitamente preceduta dal preavviso all'interessato.
Peraltro, va notato che, così come formulata, la questione è irrilevante. Infatti, si sospetta di incostituzionalità la norma del citato art. 9 nella parte in cui non prevede la revisione delle analisi nel caso in cui il campione da analizzare non sia immediatamente deteriorabile. Ma questa relativa inalterabilità è notoriamente mancante negli scarichi di acque reflue - come testé ricordato.
Quanto alla censura n. 2.7, nessuna nullità è ravvisabile nella circostanza che il giudice, dopo aver ammesso l'esame del consulente tecnico di parte, regolarmente citato ma non comparso, non ha poi assunto la prova. In tal caso la revoca dell'ammissione è implicita. Ne può ritenersi (e neppure il ricorrente l'ha sostenuto) che si trattava di una prova decisiva. Nessun vizio motivazionale è poi ravvisabile in ordine alla identificazione delle acque reflue che avevano originato l'inquinamento del fossato collegato alla pubblica fognatura (motivo n. 2.9). Il giudice di merito - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - ha spiegato che le acque "responsabili" dell'inquinamento erano provenienti dallo stabilimento della s.r.l. Pelli Leder & Color, giacché il pozzetto di ispezione delle acque metoriche interno allo stabilimento medesimo - a differenza di quelli a monte - "presentava reflui con la stessa colorazione delle acque del tratto del fossato sito a valle dell'insediamento produttivo". In ogni caso l'anzidetta identificazione sarebbe irrilevante, posto che resterebbe sempre accertato che le acque prelevate dal pozzetto dello stabilimento superavano i limiti tabellari, anche se non erano all'origine dell'inquinamento del fossato.
La sentenza impugnata non è censurabile neppure in ordine al profilo psicologico della contravvenzione e alla responsabilità personale dell'imputato IE, quale presidente del consiglio di amministrazione della predetta società (v. n. 2.10.) Con motivazione congrua e legittima essa ha ritenuto non provato il previo rilascio di una delega al dirigente SP per la vigilanza ambientale nello stabilimento e ha quindi affermato la responsabilità colposa dell' amministratore.
Del tutto priva di fondamento è la tesi difensiva che sostiene la natura di rifiuti delle acque prelevate (motivo n. 2.11). Che invece si trattasse di scarico disciplinato dalla legge 319/1976 e ora dal D.Lgs. 152/1999, è dimostrato dalla indiscussa e indiscutibile natura di liquidi convogliati mediante condotta nella pubblica fognatura, senza che avesse rilievo il fatto che esistessero due depositi interrati per lo stoccaggio dei reflui derivanti dall'attività produttiva al fine di conferirli successivamente a terzi per lo smaltimento (la circostanza anzi potrebbe spiegare la natura dolosa della contravvenzione, avallando l'ipotesi di reflui intenzionalmente scaricati nella fognatura per diminuire i costi dello smaltimento).
Infine, anche in ordine alla determinazione della pena, nonché al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, la motivazione della sentenza è immune da censure, avendo il giudice esercitato il suo potere discrezionale in modo privo di vizi logici e giuridici (motivi nn. 2.1 2 e 2.13). 4 - È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso.
Secondo l'art. 24 legge 689/1981 il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a conoscere dell'illecito amministrativo quando l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento dell'illecito amministrativo stesso. Come la giurisprudenza, sia penale che civile, ha già avuto modo di chiarire, il presupposto di questa eccezionale competenza del giudice penale non sta nella semplice connessione tra i due illeciti di cui all'art. 12 c.p.p., ma in un vero e proprio rapporto di pregiudizialità probatoria, per cui la prova del reato implica l'accertamento dell'illecito amministrativo.
Questo presupposto, però, non ricorreva nel caso di specie, dove i due illeciti erano uniti solo da connessione soggettiva e processuale, posto che il superamento tabellare per i parametri tossici bioaccumulabili era del tutto indipendente dal superamento tabellare per gli altri parametri.
Per conseguenza, in ordine all'illecito sub a) la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione dei relativi atti alla regione territorialmente competente per il giudizio (ex art. 56 D.Lgs. 152/1999).
P.Q.M.
La corte dichiara irrilevante la dedotta questione di illegittimità costituzionale;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sull'illecito amministrativo (capo a) della rubrica) e dispone trasmettersi gli atti relativi alla regione Veneto;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'APRILE 2003.