Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 15170
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è necessaria la redazione del verbale relativamente alla indicazione delle metodiche seguite per il prelievo, il campionamento e le analisi, atteso che risulta sufficiente la possibilità per l'imputato di partecipare e controllare le operazioni, e ciò anche a mezzo di un proprio consulente.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto.

Commentario1

  • 1Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 15170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15170
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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