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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7068 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13944 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024
avente ad oggetto indennità giornaliera di turno nella retribuzione feriale TRA
, nata il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, sito in Napoli alla via Fiorentini n. 61, che lo rappresentano e lo difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, nonché delibera di incarico n. 1831 2024, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente CP_1
, con le mansioni e l'inquadramento specificati in ricorso e che la
[...] sua prestazione lavorativa si articola su specifica turnazione, pure ivi indicata, al fine di assicurare la continuità H24 del servizio a cui è addetto. Deduce, altresì, che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui il ricorrente ha goduto delle ferie, è stata pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica, con esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta a titolo di indennità giornaliera di turno. Deduce, pertanto, di aver diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie della indennità giornaliera di turno, secondo i criteri indicati in ricorso e fissati all'art.86 co.3 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e successivamente all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021. Conclude, infine, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente alle differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali.
- LA COSTITUZIONE DELL' Controparte_1
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_2 la prescrizione e nel merito la non corresponsione della suddetta anzianità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate, rilevando che l'art. 49 del suddetto CCNL di comparto prevede che il dipendente abbia diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito e che, durante tale periodo, al dipendente spetti la retribuzione individuale mensile, così come definito dall'art. 94, comma 2, lettera c. Deduce, altresì, che nessuna delle indennità previste dal CCNL, incluse quelle di servizio notturno e festivo e per l'operatività in particolari UO/Servizi e quella giornaliera di turno”, possono essere corrisposte per i giorni di assenza dal servizio per espressa previsione della contrattazione collettiva nazionale, sicché il ricorrente non ha alcun diritto alla pretesa azionata. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione e all'esito della stessa la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per la dichiarazione del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie della indennità giornaliera di turno, secondo i criteri indicati in ricorso e fissati all'art.86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e successivamente all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno effettivamente percepita, secondo i criteri stabiliti dal CCNL e indicati in ricorso. Va, in primo luogo, ritenuto che la predetta indennità giornaliera risulta pacificamente erogata al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e, inoltre, la circostanza non risultata contestata specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” Numer_1
) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, CP_3 peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.”. Deve, pertanto, ritenersi la predette indennità giornaliera di turno vada inserita necessariamente nella base di calcolo della retribuzione anche in caso di fruizione di ferie, atteso il suo collegamento con le mansioni stesse previste dal contratto di lavoro intercorrente tra le pari in causa. Deve infine ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, tenuto conto che parte ricorrente ha depositato la prova della notificazione a mezzo pec di atto di interruzione della prescrizione in data 3 luglio 2023 , senza alcuna ulteriore contestazione circa la conoscenza di tale notificazione e con conseguente operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c..
La predetta notifica ha determinato l'interruzione del decorso del termine prescrizionale che risulta decorso ex novo dalla predetta e non ancora consumato al momento del deposito del ricorso, con riguardo all'intero arco temporale a cui si riferisce la domanda – dal luglio 2018
In tal senso e con tali limiti deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione dell'Amministrazione sanitaria resistente in ordine al riconoscimento di quanto tutto spettante al ricorrente ai sensi degli artt. 86 e successivamente 106 del CCNL. Prive di pregio appaiono, infatti, le contestazioni mosse dalla difesa della resistente, tenuto conto, in primo luogo, che la nozione euro-unitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che le indennità in esame rientrino in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari rispettivamente ad € 4,49 dal 4 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019- 2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali. Tanto premesso, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui sopra nella parte in cui non contemplano l'inserimento dell'emolumento in esame nella retribuzione feriale, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi erogare per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e conseguentemente l'Amministrazione resistente va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 4 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali, La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento delle voci indennità giornaliera nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva;
condanna la convenuta ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad pari rispettivamente ad € 4,49 dal 4 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
condanna la convenuta al pagamento di euro 350,00 in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 21,50 per esborsi da contributo unificato per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 8/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13944 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024
avente ad oggetto indennità giornaliera di turno nella retribuzione feriale TRA
, nata il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, sito in Napoli alla via Fiorentini n. 61, che lo rappresentano e lo difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, nonché delibera di incarico n. 1831 2024, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente CP_1
, con le mansioni e l'inquadramento specificati in ricorso e che la
[...] sua prestazione lavorativa si articola su specifica turnazione, pure ivi indicata, al fine di assicurare la continuità H24 del servizio a cui è addetto. Deduce, altresì, che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui il ricorrente ha goduto delle ferie, è stata pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica, con esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta a titolo di indennità giornaliera di turno. Deduce, pertanto, di aver diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie della indennità giornaliera di turno, secondo i criteri indicati in ricorso e fissati all'art.86 co.3 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e successivamente all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021. Conclude, infine, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente alle differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali.
- LA COSTITUZIONE DELL' Controparte_1
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_2 la prescrizione e nel merito la non corresponsione della suddetta anzianità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate, rilevando che l'art. 49 del suddetto CCNL di comparto prevede che il dipendente abbia diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito e che, durante tale periodo, al dipendente spetti la retribuzione individuale mensile, così come definito dall'art. 94, comma 2, lettera c. Deduce, altresì, che nessuna delle indennità previste dal CCNL, incluse quelle di servizio notturno e festivo e per l'operatività in particolari UO/Servizi e quella giornaliera di turno”, possono essere corrisposte per i giorni di assenza dal servizio per espressa previsione della contrattazione collettiva nazionale, sicché il ricorrente non ha alcun diritto alla pretesa azionata. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione e all'esito della stessa la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per la dichiarazione del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie della indennità giornaliera di turno, secondo i criteri indicati in ricorso e fissati all'art.86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e successivamente all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno effettivamente percepita, secondo i criteri stabiliti dal CCNL e indicati in ricorso. Va, in primo luogo, ritenuto che la predetta indennità giornaliera risulta pacificamente erogata al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e, inoltre, la circostanza non risultata contestata specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” Numer_1
) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, CP_3 peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.”. Deve, pertanto, ritenersi la predette indennità giornaliera di turno vada inserita necessariamente nella base di calcolo della retribuzione anche in caso di fruizione di ferie, atteso il suo collegamento con le mansioni stesse previste dal contratto di lavoro intercorrente tra le pari in causa. Deve infine ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, tenuto conto che parte ricorrente ha depositato la prova della notificazione a mezzo pec di atto di interruzione della prescrizione in data 3 luglio 2023 , senza alcuna ulteriore contestazione circa la conoscenza di tale notificazione e con conseguente operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c..
La predetta notifica ha determinato l'interruzione del decorso del termine prescrizionale che risulta decorso ex novo dalla predetta e non ancora consumato al momento del deposito del ricorso, con riguardo all'intero arco temporale a cui si riferisce la domanda – dal luglio 2018
In tal senso e con tali limiti deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione dell'Amministrazione sanitaria resistente in ordine al riconoscimento di quanto tutto spettante al ricorrente ai sensi degli artt. 86 e successivamente 106 del CCNL. Prive di pregio appaiono, infatti, le contestazioni mosse dalla difesa della resistente, tenuto conto, in primo luogo, che la nozione euro-unitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che le indennità in esame rientrino in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari rispettivamente ad € 4,49 dal 4 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019- 2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali. Tanto premesso, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui sopra nella parte in cui non contemplano l'inserimento dell'emolumento in esame nella retribuzione feriale, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi erogare per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e conseguentemente l'Amministrazione resistente va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 4 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali, La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento delle voci indennità giornaliera nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva;
condanna la convenuta ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad pari rispettivamente ad € 4,49 dal 4 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
condanna la convenuta al pagamento di euro 350,00 in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 21,50 per esborsi da contributo unificato per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 8/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo