Sentenza 6 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 18896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18896 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 06/04/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 653
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 4691/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NI ST;
e OT DO;
avverso la sentenza in data 18.9.2003 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore degli imputati avv. Pittorino;
Lette le conclusioni della parte civile;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NI ST e OT DO impugnano la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale sono stati dichiarati colpevoli del delitto di concorso in truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nell'essersi mendacemente qualificati come titolari del 76% delle quote della società IN srl di Trieste nonché di un diritto di prelazione sull'acquisto delle restanti quote, circostanze ribadite sia nel corso delle trattative, sia all'atto della stipula in Udine dell'accordo per la futura cessione della predetta società stipulato il giorno 8 settembre 1993 con CI AN, sia infine nei successivi contatti, anche epistolari, intercorsi fra le parti, inducevano in errore il predetto circa la reale proprietà delle quote, intestate invece a terze persone così come evidenziato dal libro soci prodotto dagli imputati all'udienza civile del tribunale di Udine del 6 novembre 1996, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto consistente nella possibilità di liberarsi dell'impegno sottoscritto in data 8 settembre 1993, cedendo in data 15 ottobre 1996 la società IN ad altro acquirente (la GES.RI srl) per un importo sensibilmente maggiore di quello a suo tempo concordato con il CI, cagionando a quest'ultimo un danno di rilevante entità patrimoniale nella forma del lucro cessante costituito dal mancato acquisto della IN e nel vano dispendio di attività prestata nell'ambito della società in vista del subingresso nella medesima. Denunciano con ricorso comune:
- violazione di legge (senza peraltro indicare la norma assunta violata) ovvero illogicità della motivazione;
osservano i ricorrenti come la Corte di appello si sia erroneamente soffermata ad esaminare la natura giuridica dell'atto intercorso fra le parti in data 8 settembre 1993 e definito "protocollo di intesa", atteso che ciò che rileva, in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato, è "la rappresentazione mentale che di esso si erano fatta i sottoscrittori"; e come altresì, in ogni caso, ammessa in via ipotetica la rilevanza della sua natura giuridica, l'atto sia stato erroneamente qualificato come contratto preliminare e non come mera dichiarazione di intenti privo di valenza obbligatoria. La doglianza è generica e comunque manifestamente infondata. Premesso che la mancanza del riferimento alla norma di legge che si assume violata e la non consentita equiparazione - effettuata dal ricorrente e rivelata dall'intestazione del motivo - del vizio di violazione di legge a quello di illogicità della motivazione, rende la censura priva dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 c.p.p.,- osserva il collegio come i giudici di merito (ai quali è riservata l'interpretazione del contratto) abbiano, con argomentazione corretta sotto il profilo giuridico ed all'evidenza priva di cedimenti logici, tratto la conclusione che le parti, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'atto, avessero inteso attribuire efficacia obbligatoria al "protocollo di intesa" sottoscritto in data 8 settembre 1993, argomentando non solo sulla base del tenore testuale dell'accordo ma in considerazione di una pluralità di elementi, specificamente indicati, desunti dal coevo e successivo comportamento delle parti. - violazione di legge, con riferimento alla ritenuta tempestività della querela;
a tale proposito rilevano i ricorrenti come la presunta persona offesa già in data 16 ottobre 1996, "allorché i comparenti NI e OT nella causa civile promossa dal CI dichiararono ed attestarono in udienza di non essere titolari delle quote IN", fosse a conoscenza dei fatti necessari per poter procedere alla proposizione della querela, la quale pertanto si palesa tardiva.
Anche tale doglianza è generica e comunque involvente questione di fatto.
Rileva il collegio, innanzi tutto, come non risulti in alcun modo dal testo del provvedimento impugnato sicché questa Corte non può tenerne conto - la circostanza fattuale riferita nel ricorso secondo cui il PA ed il OT attestarono e dichiararono in data 16 ottobre 1996 nel processo civile in essere tra le parti di non essere titolari delle quote IN;
i giudici di merito hanno invero fatto riferimento solo ad una mera ed incidentale affermazione del difensore, "contenuta in (fondo ad) un atto di parte quale la memoria di costituzione", per correttamente derivarne la sua inidoneità a radicare quella condizione di piena conoscenza degli elementi necessari per proporre istanza di punizione (sez. 6^, 8.4.1998, Pm/Bonomo, rv 210621; conf. mass. uff. nn. 155924, 180993) solo dalla quale può iniziare a decorrere il relativo termine, e tale parte della motivazione non risulta sottoposta a specifica critica. a La censura, altresì, si palesa del tutto irrilevante, attesa la procedibilità d'ufficio del reato per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.. - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del danno di rilevante entità. La doglianza è infondata.
I Si deve rilevare in proposito come abbia già avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità che nella truffa contrattuale, consistendo l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto - indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni - la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sè, nel momento della sua stipulazione (sez. 2^, 23.9.1997, Marrosu, rv 210457), e non con riguardo all'entità del danno concretamente risarcibile che può differire in più o in meno, rispetto al detto valore, a cagione dell'incidenza di fattori della più varia natura, concomitanti o successivi, tra i quali ben rientrano quelle circostanze, addotte dal ricorrente, concernenti la mancata autorizzazione regionale all'esercizio della discarica;
in ordine, poi, alla valutazione di gravita, riferita ad un ammontare globale delle perdite che appare, anche in relazione all'epoca dei fatti, plausibilmente apprezzato come rilevante in valore assoluto, nessuna censura è consentita in questa sede. - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'individuazione del soggetto passivo del reato, atteso che al CI subentrò nel contratto, quale terzo nominato, la GESTECO spa. La doglianza è manifestamente infondata. Nessuna immutazione del fatto è invero ipotizzabile, atteso che fu il CI, secondo il testo del provvedimento impugnato, a subire personalmente l'azione decettiva, sicché la condotta ipotizzata nell'imputazione non è diversa da quella ritenuta in sentenza;
e dall'eventuale presenza, nella vicenda, anche di un altro soggetto danneggiato oltre al CI, non può certo derivare l'invalidità delle statuizioni civili assunte a favore di quest'ultimo.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Non si procede alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, che qui si è limitata al deposito delle conclusioni e della notula.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004