Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 2
Al fine di conseguire l'indennità di occupazione, la prova dello spossessamento da parte dell'ente occupante, e quindi della decorrenza dell'occupazione, ove contestata, può essere data con la produzione del verbale dello stato di consistenza e della immissione in possesso, documento che, redatto in contraddittorio con il proprietario, ben può essere da questi ottenuto in copia e prodotto in causa, e relativamente al quale, dunque, la parte non può assolvere all'onere della prova limitandosi a chiedere l'esercizio del potere discrezionale del giudice di ordinare l'esibizione di documenti alla pubblica amministrazione.
Per l'ipotesi di sopravvenuta inefficacia di un vincolo di inedificabilità gravante su suolo soggetto ad esproprio, cui sia perciò applicabile la disciplina dell'art. 4, ult. comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10 - che per le aree situate fuori dal centro abitato, delle quali consente una limitata edificabilità, determina una classificazione come edificatorie - la determinazione dell'indennità di esproprio (che nella specie, essendo destinata a realizzare l'ampliamento delle dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, era da effettuare in base ai criteri di cui all'art. 5, quinto comma, legge 23 luglio 1985 n. 372), deve tener conto delle possibilità effettive di edificazione, con esclusione degli effetti indotti da abusive opere di urbanizzazione o dalla presenza nella zona di costruzioni edilizie non autorizzate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E A D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 2 S 4 UFFICIO COPIE 6 O . P R . P M . Richiesta copia studio I D R A ร REPUBBLICA ITALIANA B . dal Sig. U l D l IN0 2563/02 a 6% . E T diritty 7/02/02 b per a N t E 2 S 2 . E t r LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE a Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE ESPROPRIAZIONE PER P.U. INDENNITA- VINCOLO DI INEDIFICABILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DECADENZA - EDIFICABILITA' DI FATTO Dott. Vincenzo R.G.N. 22943/99 CARBONE - Presidente Dott. Alessandro 1386/00 CRISCUOLO Consigliere Cron. 6210 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Consigliere 690 Dott. Mario Rosario MORELLI Rep. Ud. 15/10/2001Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere CORTE SUPRIMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 68298 sul ricorso proposto da: N. NT IO, LL NI, LO NA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IA, LL IU, LL UFFICIO COPIE elettivamente Richiesta copia studio domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso l'avvocato стdal Sig. BIAGIO BERTOLONE, che li rappresenta e difende, giusta 6221 per diritti L. 27/02/08 il delega a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio MINISTERO DELLE FINANZE;
dal Sig.
6.2 per diritti L. 27/02/02 - intimato il IL CANCELLIEREe sul 2° ricorso n° 01386/00 proposto da: 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro UFFICIO COPIE 2115 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGH Richiesta copia studio ESI 12, T dal Sig.. 6.2. per diritti L. 27/02/02 il IL CANCELLIERS presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NT IO, LL NI, LO NA , LL IA, LL IU;
intimati GOON avverso la sentenza n. 3032/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bertolone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il ricorso principale: l'accoglimento del primo e terzo motivo, l'assorbimento del secondo, quarto e sesto, ed il rigetto del quinto motivo;
per il ricorso incidentale: l'assorbimento del secondo motivo ed il rigetto del terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23-24.12.1988, IN IO, LI UC, LI US, Caval- 2 lo SA e LI IO convenivano in giudiz io davanti alla Corte d'appello di Roma il Ministero delle Finanze ed il Prefetto di Roma, opponendosi alla sti ma e chiedendo la determinazione dell'indennità di espro- prio relativamente a terreni di loro proprietà, compre- si nella tenuta di TT ed espropriati con decreto prefettizio del 10.11.1988 ai fini dell'ampliamento della tenuta di Castelporziano, facente parte della do- tazione immobiliare del Presidente della Repubblica. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Finan- ze contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata il 19.10.1998, la Corte d'Appello di Roma, dichiarato inammissibile l'intervento di EG LM, EL LU, EL OL, EL NC, in parziale accoglimento della domanda, determinava l'indennità dovuta agli attori in L. 19.320.000, ordi- nando al Ministero convenuto il deposito della diffe- renza rispetto a quanto già versato. A tale conclusione il giudice perveniva ritenendo che ai fini della deter- minazione dell'indennità di esproprio, premesso che il vincolo di destinazione dell'area a parco pubblico, im- posto con la variante al p.r.g. adottata nel 1974 e ap- provata il 6.3.1979, era decaduto per decorso di un 3 quinquennio, il valore dell'area doveva essere stimato in base alla capacità edificatoria di cui all'art. 4, ult. comma, 1. 28.1.1977 n. 10, e fermo restando che l'indennità era regolata da un criterio speciale, pre- valente sul criterio generale di cui all'art. 5 bis 1. 8.8.1992 n. 359, indicato dall'art. della legge 23.7.1985 n. 372, che autorizza l'espropriazione dei beni compresi nella tenuta di TT. Il giudice di merito, inoltre, dichiarava non dovuta l'indennità di occupazione. Ricorrono per cassazione IN IO, LI UC, LI US, LO SA e LI Gio- vanni affidandosi a sei motivi, cui resiste con
contro
- ricorso il Ministero delle Finanze, il quale a sua vol- ta propone ricorso incidentale fondato su tre motivi. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, IN IO, LI UC, LI US, LO SA e LI IO, denunciando violazione ed erronea applicazio- ne dell'art. 4, ult. comma, 1. 28.1.1977 n. 10, erronea determinazione dell'indennità di esproprio in violazio- ne degli artt. 5 1. 23.7.1985 n. 372 e 13 1. 15.1.1885 n. 2892, censurano la sentenza impugnata perché, pur essendo partita dall'esatto presupposto 4 dell'inapplicabilità, ai fini indennitari, dell'art . 5 bis 1. 8.8.1992, n. 359, ha determinato il valore dell'area in base all'art. 4 cit., mentre tale norma stabilisce semplicemente una misura provvisoria di sal- vaguardia, che non costituisce disciplina urbanistica. Con il secondo motivo, denunciando difetto di moti- vazione per non aver tenuto conto né della reale situa- zione dei luoghi, né degli indici rivelatori la voca- zione edificatoria dell'area, censura la sentenza impu- gnata per violazione del principio giurisprudenziale secondo cui la determinazione del valore del bene. cor- risponde alla naturale vocazione edificatoria dello stesso, indipendentemente dalla disciplina urbanistica cui è assoggettata l'area in considerazione: la zona in cui sono compresi i terreni espropriati fu legittima- mente dotata di opere di urbanizzazione, e ciò soltanto è rilevante ai fini della determinazione dell'indennità, che va commisurata al valore di merca- to, con esclusione dell'influenza di qualsiasi vincolo, vigente о scaduto, о della disciplina provvisoria di cui all'art. 4, ult. parte, 1. 10/77, che invece il giudice di merito ha ritenuto di applicare. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente de- nuncia erronea interpretazione delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica di ufficio disposta in corso 5 di causa, omessa pronuncia, violazione dell'art . 116 c.p.c., difetto di motivazione, poiché l'ipotesi prin- cipale di liquidazione dell'indennità, proposta dai c.t.u., non si fondava sull'indice di edificabilità previsto dall'art. 4, ult. comma, 1. 10/77, dello 0,03 mc./mq.: tale ultima ipotesi liquidatoria è stata adot- tata dalla Corte d'appello sull'erroneo presupposto di un acquisto del bene successivamente all'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, e quindi con tal consapevolezza. Il valore del fondo, in rapporto all'esistenza e alla durata limitata di vincoli, è vi- ceversa un'entità oggettiva, о semmai, con riguardo al- la fattispecie, da rapportare all'affidamento ingenera- to nei proprietari sia dai pareri favorevoli alla lot- tizzazione prima dell'adozione della variante a parco pubblico, che dall'esito favorevole dei ricorsi al giu- dice amministrativo. Con il quarto motivo la ricorrente assume che, con- trariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, ai fini della determinazione del valore dell'area espropriata, non si deve tener conto di vincoli, come quello indotto dalla legge 10/77, che abbiano durata tendenzialmente illimitata, come affermato dalla giuri- sprudenza costituzionale. Con il quinto motivo, censura la sentenza impugnata 6 per non aver liquidato l'indennità di occupazione, con violazione degli artt. 112 e 116 c.p.C., nonostante vi fosse la prova della perdita del possesso dal fino al 10.11.1988, data del decreto di20.6.1987, esproprio. Con il sesto motivo, la sentenza di merito è censu- rata per non aver liquidato il danno da svalutazione monetaria in assenza di indicazioni sul pregiudizio de- rivante dalla mora debendi. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Mi- nistero delle Finanze censura la sentenza impugnata per ultrapetizione, posto che con la citazione in opposi- zione alla stima l'attrice aveva solo chiesto l'applicazione dell'art. 39 1. 25.6.1865 n. 2359, e dunque di commisurare l'indennità al valore venale, con il che la Corte d'Appello avrebbe dovuto limitarsi al rigetto della domanda. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale censura in subordine la violazione degli artt. 2 e 5 1. 372/85, 16 1. 1497/39 e 4 1. 10/77, oltre al difetto di motivazione su punti decisivi, avendo attribuito alla zona la limitata edificabilità di quest'ultima norma, mentre la vocazione a parco naturale dell'area, che tra l'altro ha determinato l'intervento legislativo di creazione della tenuta di TT, ne comportava 7 l'assoluta inedificabilità. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale de- nuncia violazione dell'art. 5 bis 1. 3 59/92, che è ap- plicabile anche alle espropriazioni per le quali sia pendente il giudizio di stima, e che per aree del tipo di quella in discussione prevede l'adozione del crite- rio del valore agricolo tabellare di cui alla 1. 22.10.1971 n. 865. Si rende necessario, in ordine di priorità logica, l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, acce- dendo alla violazione di un principio di ordine proces- suale. Esso appare infondato. L'opposizione alla stima, di cui all'art. 19 1. 22.10.1971 n. 865, introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge. La proposizione dell'azione determina in primo luogo il venir meno del carattere vincolante della de- terminazione amministrativa, e del riferimento ai pre- supposti normativi su cui essa è basata. Compito del giudice è la corretta applicazione, e prima ancora in- dividuazione, dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, senza questo essere vincolato dalle indicazioni delle per parti, ma con il potere-dovere di autonoma individua- zione delle norme applicabili, in ossequio al generale 8 principio iura novit curia. Anche il terzo motivo del ricorso inci dentale è in- fondato. L'art. 5 bis 1. 359/92 costituisce ora norma di portata generale ai fini del la determinazione dell'indennità di esproprio, ma ciò non esclude che si rendano applicabili normative di tipo diverso, ove se ne riconosca la specialità (Cass. 6.11.1993, n. 10998; 10.11.1993, n. 11078; 24.6.1994, n. 6083; 10.3.1998, n. 2645; 13.5.1998, n. 4821). Il carattere speciale delle discipline indennitarie anteriormente all'entrata in vigore della 1. che 359/92, rinviano alla 1. 15 gennaio 1885 n. 2892, sul risanamento di Napoli, va ritenuto in quanto esse SO- pravvengono (e l'argomentazione vale per l'art. 5, 5° comma, 1. 23.7.1985 n. 372, applicabile alla fattispe- cie, come per l'art. 80, 6° comma, 1. 14.5.1981 n. 219), quanto alla misura dell'indennizzo, al sistema generale instaurato dalle leggi 865/71 e 27 giugno 1974 n. 247, e confermano, viceversa, la specialità di un sistema, quello della legge sul risanamento di Napoli, considerato da sempre alternativo al principio generale dell'indennizzo commisurato al valore venale, di cui all'art. 39 della fondamentale 1. 25.6.1865 n. 2359. Prova ne sia che prima che fosse emanata la 1. 372/85 (e la 1. 219/80), si ritenne che i criteri posti dall'art. 16 1. 865/71 avessero abrogato quelli di cui alla legge di Napoli, ma in tal caso fu una norma gene- rale, l'art. 4 1. 247/74, a disporre l'estensione del citato art. 16 a tutte le espropriazioni comunque pre- ordinate alla realizzazione delle opere di enti pubbli- ci, con conseguente abrogazione di tutte le normative (Cass. 14.10.1988, n. 5599; 9.5.1990, n. particolari 3799; 21.12.1990, n. 12151) e riapplicabilità, dopo la declaratoria d'incostituzionalità del suddetto art. 16, del criterio del valore venale di cui all'art. 39 1. 2359/1865. L'art. 5 1. 372/85 (come in precedenza l'art. 80 1. 219/81) ha poi attuato la reviviscenza di quella normativa, usando di una tecnica legislativa che, a limitati effetti, fa rivivere norme abrogate, come l'art. 13 della legge sul risanamento di Napoli, e della quale si è ritenuta la legittimità costituzionale (Corte Cost. 19.4.1990, n. 216, proprio per il sistema indennitario stabilito per l'ampliamento della tenuta di Castelporziano). Riguardo ai motivi di doglianza dei ricorrenti, oc- corre iniziare l'esame del ricorso dal terzo motivo, che sembra porre, preliminarmente, una questione di in- terpretazione della sentenza impugnata. A detta della ricorrente, infatti, vi sarebbe stato fraintendimento nella lettura della relazione di c.t.u. che, viceversa, 10 avrebbe compiuto in via principale una valutazione com- misurata alle caratteristiche oggettive del be ne espro- priato, per poi prospettare, come variante subordinata, secondo i criteri dell'art. 4, ultimo la valutazione 1. 10/77. La censura, che si muove sui limiti di comma, una denuncia di errore revocatorio, e che dunque può essere oggetto di esame in questa sede sotto il limita- to profilo del difetto di motivazione, è contraddetta dalla chiara argomentazione della pronuncia impugnata, che giustifica l'adozione ai fini valutativi dell'indice 0,03 mc./mq., di cui all'art. 4 cit., sem- plicemente per la sopravvenuta inefficacia dei vincoli di inedificabilità: resta dunque ultronea ogni conside- razione sul tempo dell'acquisto del bene e sull'affidamento del proprietario espropriato. Venendo all'esame dei motivi primo, secondo e quar- esso è da effettuare congiuntamente, anche con ri- to, guardo al secondo motivo del ricorso incidentale, per ragioni di connessione legate al problema dei rapporti tra espropriazione e disciplina urbanistica. Le do- glianze contenute nei citati motivi attengono tutte al- la individuazione delle caratteristiche dei suoli espropriati, quali elementi rilevanti alla fissazione del valore su cui applicare la formula di calcolo pre- vista dall'art. 13 1. 2892/1885. 11 Con la variante al piano regolatore, adottata nel 1974 e approvata nel 1979, l'area ora di proprietà dei ricorrenti riceveva la destinazione a parco pubblico. Quale che sia la natura di tale destinazione, se essa preluda a successivi e specifici espropri delle singole aree о sia semplicemente rivolta a salvaguardare una zona obiettivamente considerata e topograficamente de- limitata alla luce delle sue caratteristiche morfologi- che, il vincolo di inedificabilità che essa comport ava è da considerare decaduto per decorso del quinquennio, in applicazione dell'art. 2 1. 19.11.1968 n. 1187. Da tale circostanza, presupposta dalla sentenza impugnata, non è dato prescindere, ai fini della identificazione della disciplina vigente al momento dell'esproprio. La questione dei vincoli urbanistici, allo stato attuale della legislazione e dell'evoluzione delle giu- risprudenza costituzionale, caratterizzata dall'alternativa temporaneità-indennizzabilità: in par- ticolare, alla luce della sentenza 12.5.1982 n. 92, che ha considerato tuttora vigente la delimitazione tempo- rale di cui alla legge 1187/68 (peraltro recepita dal recente T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, d.p.r.
8.6.2001 n. 327, art. 9, comma 2), i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore hanno efficacia quinquennale. Alla loro scadenza, in 12 base ad un principio che in virtù della costante appli- cazione della giurisprudenza amministrativa (a partire da Cons. Stato, ad. plen. 30.4.1984, n. 10, fino alle recenti Cons. Stato, sez. V, 1.2.1995, n. 163; sez. IV, 6.6.1997, n. 621; sez. V, 9.10.1997, n. 1117; sez. IV, 12.6.1998, n. 662), costituisce diritto vivente, suben- tra l'applicabilità della disciplina dettata per i Co- muni sprovvisti di piano regolatore: l'art. 4, ult. comma, 1. 10/77, stabilisce, tra l'altro, per le aree situate fuori dal perimetro dei centri abitati, un in- dice massimo di edificabilità di 0,03 mc/mq. Va escluso in particolare che alla decadenza del vincolo di inedi- ficabilità possa rivivere la disciplina urbanistica previgente, per il semplice motivo che l'esistenza del vincolo, pur divenuto inefficace, non può essere negata ab origine, ma di esso va ritenuta la legittima opera- tività per il quinquennio successivo alla sua imposi- zione. La decadenza prevista dalla legge al fine di salvaguardare il diritto dominicale da compressioni tendenzialmente definitive, non può essere assimilata ad un annullamento, che operando ex tunc farebbe rivi- vere diritti e situazioni ormai superate (Cons. Stato, sez. V, 9.12.1996, n. 1486). Al regime stabilito dall'art. 4 1. 10/77 non può però assegnarsi il carattere di regolamentazione urba- 13 nistica. Solo l'attività pianificatoria, infatti , può realizzare l'assetto complessivo del territorio, attra- verso l'articolata previsione delle destinazioni nelle varie zone, in rapporto alle interrelazioni fra di esse ed ai bisogni della comunità. La soggezione delle aree, per le quali si sia verificata la decadenza del vincolo di inedificabilità, alla disciplina prevista per i co- muni sprovvisti di strumento urbanistico, è situazione eccezionale e transeunte, nel senso che l'immodificabilità parziale dello stato dei luoghi par- tecipa della natura soprasessoria, interinale e caute- lare delle misure di salvaguardia, per consentire alla p.a. di riesaminare la fattispecie e, se del caso, ri- badire il vincolo decaduto. Tale regime, dunque, non condizione normale dell'area. Esso dunque non può esse- re assimilato alle limitazioni allo ius aedificandi in- trodotte dalla legge o dallo strumento urbanistico qua- li elementi conformativi della proprietà, ed in quanto tali incidenti sul valore agli effetti espropriativi: ciò è da escludere sia in considerazione della provvi- sorietà del regime (giacché sussiste un vero e proprio obbligo per l'amministrazione comunale di provvedere all'integrazione dello strumento urbanistico nelle par- ti decadute: Cons. Stato, sez. IV, 6.6.1997, n. 621), sia perché non è dato anticipare se esse preludano ad 14 una reiterazione del vincolo, о comunque ad una nuova disciplina restrittiva, ○ ad una piena riespansione delle facoltà dominicali. Diversamente de ve argomentar- si a proposito delle misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, che pur provvisorie, anticipano gli effetti della nuova regolamentazione urbanistica: per questo deve tenersene conto in sede di determinazione del valore (Cass. 11.11.1977, n. 4874; 27.6.1983, n. 4407). L'argomentazione, fatta propria da questa sezione in precedenti pronunce concernenti terreni espropriati nel territorio di TT (Cass. 2.9.1998, n. 8702; 18.9.1998, n. 9338; 30.12.1998, n. 12880; 11.1.1999, n. 181; 19.10.1999, n. 11732; 3.5.2000, n. 5516; 2.6.2000, n. 7333; 6.6.2000, n. 7563; 7.6.2000, n. 7691; 16.3.2001, n. 3834), riceve ora conferma dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di reiterazione del vincolo di inedificabilità decaduto. Essendo i due requisiti della temporaneità e della indennizzabilità tra loro alternativi, l'indeterminatezza temporale dei vincoli, resa possibile dalla potestà di reiterarli nel tempo anche con diversa destinazione od altri mezzi, è costituzionalmente illegittima se non associata ad un obbligo indennitario (Corte Cost. 20.5.1999, n. 179; principio recepito dall'art. 39 d.lgs. 327/01): lo sta- 15 tus di compressione del diritto dominicale è a ben ve- dere ravvisabile anche per il perdurare del regime di sostanziale paralizzazione dello ius aedificandi deri- vante, nell'inerzia dell'amministrazione riguardo alla riformulazione di una disciplina urbanistica, all'art. 4 1. dall'applicazione dei limiti di cui 10/77. Dovendosi allora escludere che per le aree la cui edificabilità sia regolata dall'art. 4 1. 10/77, tali limiti possano considerarsi rilevanti agli effetti in- dennitari, il primo, secondo e quarto motivo di ricorso appaiono in parte fondati, anche se la censura in ordi- ne alla mancata considerazione delle effettive poten- zialità edificatorie dei terreni espropriati (che i ri- correnti pretendono piena e incondizionata), richiede alcune precisazioni, anche in riferimento al secondo motivo del ricorso incidentale. Nell'applicazione dell'art. 5 bis 1. 359/92 si è ritenuto che qualora un'area risulti priva di discipli- na legale (e dunque soggetta ai limiti dell'art. 4, ult. comma, 1. 10/77), può darsi ingresso, nella stima del bene, a valutazioni fattuali avulse dalla discipli- na legale del territorio, purché tali valutazioni ri- sultino comunque compatibili con le generali scelte ur- banistiche (Cass. 17.9.1997, n. 9242). 16 La tesi del ricorrente incidentale, circa la "vocazione naturalistica" della zona di Capo cotta, pre- supporrebbe il riconoscimento di un carattere "conformativo" del vincolo adottato dal Comune di Roma nel 1974, che dunque dovrebbe sopravvivere, in quanto non incidente su beni determinati, al limite quinquen- nale della 1. 1187/68, per poi confluire in una defini- tiva destinazione naturalistica, assegnata dalla 1. 372/85. Pur con ogni riserva sulla capacità dei vincoli ambientali imposti dal p.r.g. ad operare a tempo inde- terminato, alla stregua dei vincoli paesaggistici di cui alla 1. 29.6.1939 n. 1497 (non va dimenticato, in- fatti, che gli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40, della 1. 17.8.1942 n. 1150 sono stati dichiarati incostituziona- li nella misura in cui prevedono che il p.r.g. imponga vincoli a contenuto sostanzialmente espropriativo: Cor- te Cost. 29.5.1968 n. 55), alla legge sulla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, la cui fi- nalità precipua è l'ampliamento della tenuta di Castel- porziano, non possono non riconoscersi, anche alla luce dei lavori parlamentari, intenti di tutela paesaggisti- ca e dell'habitat naturale, come del resto ha rilevato la citata sentenza Corte Cost. 19.4.1990, n. 216. La considerazione degli elementi fattuali di valu- tazione del bene agli effetti indennitari, cui si dovrà 17 informare il giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata, comporta la necessità di alcune in- dicazioni. E' vero, sotto un primo profilo, che il ca- rattere di serietà del ristoro, cui la norma costitu- zionale subordina il sacrificio della proprietà privata a fini pubblici, impone alla discrezionalità del legi- slatore nella formulazione delle regole indennitarie la necessità di un aggancio al valore venale: motivo per il quale il meccanismo della semisomma tra valore vena- le e fitti coacervati, di cui alla legge per il risana- mento di Napoli, ha superato indenne la verifica di co- stituzionalità, come pure i sistemi normativi che ad esso si richiamano (con specifico riferimento alla 1. 372/85, sulle espropriazioni di TT, Corte Cost. 19.4.1990, n. 216; sull'art. 5 bis 1. 359/92, Corte Cost. 16.6.1993, n. 283). Ne consegue che l'indennizzo può definirsi equo nella misura in cui nel calcolo del compenso spettante all'espropriato l'addendo costituito dal valore sia necessariamente ancorato ad elementi di effettualità, rispetto ai quali, ad esempio, l'influenza negativa delle limitazioni di cui all'art. 4 ult. CO. 1. 10/77, porrebbe seri dubbi di legittimi- tà. Sotto un altro profilo, tuttavia, "il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli sco- pi d'interesse generale, la pubblica amministrazione 18 può garantire all'interesse privato" (secondo la formu- la impiegata dalla Consulta fin dalla sentenza 18.2.1960, n. 5), non deve comportare l'attribuzione di utilità che siano estranee alla mera reintegrazione della perdita subita. Nel sistema indennitario creato dall'art. 5 bis 1. 359/92, che pur non direttamente ap- plicabile alla fattispecie costituisce oggi, anche a seguito dell'estensione dei relativi criteri (con op- portuni correttivi) alla liquidazione del danno da OC- cupazione appropriativa (art. 3, comma 65, 1. 23.12.1996 n. 662), espressione di un principio genera- le in materia espropriativa, è insita l'esigenza non solo di depurare l'indennizzo da ogni rendita di posi- zione, "decurtandolo - come ha Osservato Corte Cost. 16.6.1993, n. 283 del valore aggiunto determinato dall'azione della p.a.", ma soprattutto di togliere ogni spazio alla teorizzazione di un'edificabilità con- tra legem, ovvero a dispetto della classificazione ur- banistica dei suoli in forza di presupposti creati in dispregio alla disciplina stessa. La priorità ricono- sciuta alle "possibilità legali di edificazione" dalla giurisprudenza (Cass. 28.3.1996, n. 2856; 11.12.1996, 5.6.1997, n. 5111; 14.1.1998, n. 259; n. 11037; 3.7.1998, n. 10.4.1998, n. 3717; 12.6.1998, n. 5893; 25.8.1998, n. 8434; 6522; 28.8.1998, n. 8570; 19 29.8.1998, n. 8648; 5.9.1998, n. 8826; 29.4.1999, n. 4300; 16 maggio 1998, n. 4921; 15 febbraio 2000, n. 1698, da ultimo dalle sezioni unite: Cass. 23.4.2001, n. 172/SU) chiamata a individuare i suoli cui applicare il criterio indennitario di cui all'art. 5 bis, primo comma, 1. 359/92, sta anche a significare che la natura dell'area non può esser valutata in modo indiscrimina- to, fino a premiare l'eventuale illiceità nella crea- zione delle opere di urbanizzazione, in base alle quali un determinato suolo abbia acquisito qualità edificabi- li. Di tale principio, di cui si trova conferma nel T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità (d.p.r.
8.6.2001 n. 327, art. 37, co. 3), deve essere fatta applicazione, pur se l'indennità di esproprio debba esser determinata secondo criteri speciali, come quello stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 1. 372/1985 e 13 1. 2892/1885. E la verifica si rende necessaria, nella incompatibilità logica di una situa- zione effettuale delle aree espropriate caratterizzata da una vocazione edificatoria, determinata da una com- pleta urbanizzazione, secondo la prospettazione del consorzio, rispetto ad una vocazione naturalistica, re- clamata dall'amministrazione, per via della destinazio- ne a parco fin dal 1974, cui è seguito ulteriore regime di inedificabilità, con l'entrata in vigore della 1. 20 372/85. La pretesa completa urbanizzazione della zona cui appartengono le aree espropriate, mal si giustifica al- la luce del regime di inedificabilità, che oggettiva- mente caratterizza l'area fin dal 1974. Tali opere sono bensì rilevanti, ai fini della valutazione degli immo- bili espropriati, anche se compiute dallo stesso espro- priante, in quanto assicuranti l'immediata utilizzazio- ne edificatoria dell'area, apprezzabile come sua quali- tà intrinseca, rilevante in una libera contrattazione (Cass. 27.8.1998, n. 8523; 29.8.1998, n. 8648). Ma l'esistenza di infrastrutture, collegamenti e servizi, come pure l'esistenza di costruzioni nelle aree circo- stanti, elementi, questi, dai quali dipende il concetto di edificabilità di fatto, potrebbero dipendere da una serie di opere abusive, dei cui effetti incrementativi il giudice non dovrebbe tenere conto nella stima del indennitario dei suoli espropriati, 0 diversa-valore mente, come il ricorrente principale assume, preesiste- re alla destinazione a parco pubblico, in virtù di una precedente destinazione edificatoria, che tuttavia ri- chiedeva il previo convenzionamento con il Comune. Il quinto motivo è infondato. I ricorrenti non hanno adempiuto all'onere probato- rio connesso alla perdita dell'uso e godimento del be- 21 ne, che avrebbe preceduto l'ablazione, anche in consi- derazione dell'interesse che soprassiede alla espro- priazioni di TT, di tipo conservativo: l'immissione della pubblica amministrazione nel b ene, dunque, non può considerarsi dato notorio, o di per sé evidente, posto che all'occupazione, se effettivamente avvenuta, non si è associata un'attività di trasforma- zione del bene. Appare perciò indenne da censure la statuizione della Corte d'appello, che nega l'indennità per non avere gli opponenti prodotto verbale di consi- stenza e di immissione in possesso. E' pur vero che la determinazione dell'indennità di occupazione, come di quella di esproprio, non può esser condizionata alla produzione del decreto autorizzativo, o degli atti re- lativi all'effettivo ingresso degli incaricati della p.a. nella proprietà privata, a meno che la documenta- zione non si renda necessaria per stabilire tempi e mo- dalità della lesione del diritto ai fini della sua ri- parazione (Cass. 12.10.2000, n. 13573, rv. 540947), CO- me, a giudizio della Corte di merito, è avvenuto nella fattispecie. Né può condividersi l'assunto dei ricor- renti di aver chiesto in causa la relazione di stima redatta dall'UT (assolutamente irrilevante sotto il profilo dell'occupazione preespropriativa del bene) ed il verbale dello stato di consistenza e della immissio- 22 ne in possesso, documento che, redatto in contradditto- rio con il proprietario (art. 3 1. 3.1.1978 n. 1; vedi ora artt. 15 e 49 d.lgs. 8.8.2001, n. 327) ben poteva essere da quest'ultimo esaminato, ottenuto in copia (artt. 22 e 25 1. 7.8.1990, n. 241) e prodotto in cau- sa, e relativamente al quale, dunque, la parte non può assolvere all'onere probatorio limitandosi a chiedere l'esercizio del potere officioso e discrezionale del giudice di ordinare l'esibizione di documenti alla p.a. (Cass. 29.7.1998, n. 7468, rv. 517610; 9.4.2001, n. 5242, rv. 545759). Il sesto motivo, riguardante la rivalutazione del credito indennitario per il maggior danno, è da consi- derare assorbito in quanto attiene ad obbligazione ac- cessoria di quella indennitaria, il cui ammontare è an- cora oggetto di accertamento. In conclusione, l'accoglimento, per quanto di ra- gione, dei motivi primo, secondo, e quarto del ricorso principale, e secondo del ricorso incidentale, comporta che il giudizio di rinvio, attribuito, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, dovrà accertare il valore venale dell'area (quale addendo della semisomma) tenendo conto esclusione delle attitudini edificatorie, con dell'influenza negativa su di esso delle limitazioni di 23 cui all'art. 4 1. 10/77, e tuttavia depurandolo del plusvalore che l'area abbia eventualmente acquisito per effetto di abusive opere di urbanizzazione o della pre- senza nella zona di costruzioni edilizie non autorizza- te, ed esaminare altresì la domanda di liquidazione del maggior danno per l'inadempimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo, 1097 129.11 il secondo e il quarto motivo del ricorso principale ed 456T il secondo del ricorso incidentale. Rigetta i restanti TOT. motivi e dichiara assorbito il sesto del ricorso prin- cipale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per le spese. Così deciso in Roma il 15.10.2001. Il Presidente Il Consigliere estensore . Vincenzo Stefano Benini p т е в и р П CORTE SUN DI CASSAZIONE O wige Sozione Civile L CANCELLIERE L 2 Deportato in Cancelleria O -7 B 0 AndrealPolyschi 1 I - 6 D 2 L A E 22 FEB. 2002 T D S 2 il 4 O 6 P IL CANCELLIERE . R M . I .P D A D .B ll E a T . b N a E t S 2 E 2 . t r a 24