Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile da parte della cassazione, la richiesta può essere contenuta nel ricorso stesso, che è il primo atto di contestazione delle statuizioni, anche civili, assunte in appello, non essendo necessaria un'apposita ed autonoma istanza interlocutoria di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2006, n. 42030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42030 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 06/11/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - ORDINANZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 01233
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 033864/2006
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AN OB, N. IL 28/02/1937;
nei confronti di:
EL MR EL (SÈ E ALTRI);
EL MR DE;
UM UB;
avverso SENTENZA del 24/02/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto dell'istanza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 24 febbraio 2006 la corte di appello di Brescia ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di omicidio colposo contestato a LA BE per la morte del proprio dipendente El AM RR ed ha ridotto l'entità del risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LA contestando: 1) la mancata piena assoluzione nonostante che la corte di appello abbia riconosciuto che vi era stato il mancato rispetto da parte del lavoratore delle raccomandazioni ed istruzioni impartitegli;
2) che la corte ha trascurato di prendere in esame tutele risultanze processuali atte a dimostrare, secondo il ricorrente, che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva, e non già solo concorrente, del lavoratore;
3) il mancato sicuro accertamento della causa della morte;
4) l'entità del risarcimento stabilito, essendo eccessiva la somma complessiva (Euro 100.000,00 equivalenti a circa L. 200 milioni) della quale il LA, che orami aveva cessato dalla carica di amministratore della società s.r.l. Molini LA, non era in possesso e che, ove avesse a doverla sostenere la società, l'avrebbe condotta a fallimento. Deduceva inoltre che non erano stati provati i reali rapporti delle persone offese, genitori e fratello del defunto, abitanti in Marocco, con il defunto e che doveva considerarsi sufficiente il risarcimento corrisposto dall'INAIL nella misura di Euro 34.183,73; la somma andava comunque congruamente ridotta. A conclusione del ricorso il LA ha chiesto, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna civile al risarcimento del danno al fine di evitare gravi ed irreparabili danni;
deduceva che tali erano quelli che potevano derivare da una eventuale esecuzione da parte dei danneggiati, nei cui confronti sarebbe stato poi, in caso di assoluzione, estremamente difficile recuperare quanto ingiustamente versato.
L'istanza non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che non può ritenersi l'irritualità della richiesta di sospensione per mancanza di un autonomo atto introduttivo della stessa, come invece prospettato dal procuratore generale presso questa Corte con riferimento alla sentenza della 5^ sezione n. 1471 del 31/10/1991 Ud. (dep. 12/02/1992), Benevento Rv. 189083, la cui massima è del seguente tenore "In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile da parte della cassazione, per la relativa pronunzia da adottarsi con ordinanza in Camera di consiglio, si esige una richiesta di carattere interlocutorio, da introdursi "medio tempore", in attesa della decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi non correttamente impostata secondo i termini voluti dalla legge una richiesta avanzata nella forma di conclusione terminativa da esaminarsi solo in sede di decisione del ricorso. (Nella specie la cassazione ha altresì rilevato che neppure l'irreparabile e grave danno paventato dal ricorrente appariva configurabile, giacché l'impugnata sentenza si era limitata alla condanna generica al risarcimento del danno, disponendone la liquidazione in separata sede)".
Il principio espresso in tale massima non è infatti, ad avviso del Collegio, condivisibile atteso che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che prescriva la necessità di una apposita ed autonoma istanza interlocutoria con la quale formulare la richiesta di sospensione, questa richiesta ben può essere contenuta nel ricorso per Cassazione, che è il primo atto di contestazione delle statuizioni rese in sede di appello (e dunque anche di quelle civili) portato a conoscenza di questo giudice;
non si ravvisano, da parte di questo Collegio, ragioni per posticipare ad un momento successivo a quello della proposizione del ricorso la presentazione di un'istanza che trova la sua ragione in un "danno grave ed irreparabile", ne' di richiedere un autonomo atto di presentazione della stessa, in contrasto con quel principio di semplificazione delle forme che ha costituito uno dei criteri di delega per la redazione del nuovo codice.
Tanto premesso, l'istanza non risulta, come si è detto, meritevole di accoglimento, dal momento che pur potendo la richiesta di sospensione essere formulata anche in relazione alle possibili difficoltà di recuperare quanto versato, la stessa deve, in ogni caso, essere sorretta da idonea prova dell'esistenza di un "danno grave ed irreparabile" derivante da tale esecuzione (v. sez. 4^ 4.10.2005 n. 1813 rv. 233180). Nella specie, tale prova non è stata in alcun modo fornita dal ricorrente, non potendosi ritenere che costituisca danno grave e irreparabile il versamento di una somma di Euro 100.000,00 da parte di un soggetto che era amministratore della società per la quale lavorava l'infortunato.
Ne consegue che l'istanza va rigettata;
non si provvede sulle spese in ragione del carattere interlocutorio di questa pronunzia.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta l'istanza.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006