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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN RT nella causa civile iscritta al n°6743/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv. ti GIUSEPPE GRECO Parte_1
e AL AN LO SC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA n. 47 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LO SC GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA VILLAREALE n.60 a
PALERMO.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio l' e l' e, CP_2 Controparte_3 avendo premesso di aver ivi lavorato come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_4 [...]
[...] poi, dal 2001 fino al 16 maggio 2013, data in cui la Parte_2 Parte_2
l'aveva licenziata;
[...] di aver continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( dal 2001 ad oggi, espletando dal 2008 CP_1 al 2010 presso il reparto Maternità, dal 2010 al 2011 presso il reparto di
Otorinolaringoiatria, dal 2011 al 2013 presso il reparto di Chirurgia Pediatrica ed infine, dal 2013 e al marzo 2021 presso il reparto di Neuropsichiatria, mansioni di ausiliario sociosanitario, diverse e superiori rispetto a quelle cui avrebbe dovuto espletare nell'ambito delle suddette Convenzioni;
chiese pertanto: “in via principale accertare e dichiarare che dal settembre 2001 ad oggi ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua CP_1 qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato all' fin dal CP_1 settembre 2001 ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti al CP_1
fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra la Sig.ra
e l' resistente ha assunto, dopo l'iniziale periodo formativo, Parte_1 CP_5
le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che la Sig.ra ha diritto a Parte_1 percepire le differenze retributive per aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell' dal settembre 2001 ad oggi, tenendo in considerazione CP_1 esattamente quanto percepito dalla Sig.ra nel corso del predetto Parte_1
periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliaria socio sanitaria specializzata (dal 2001 al 2021) riconducibile alla
Categoria A del CCNL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
2 condannare l' resistente al pagamento della somma di € 108.049,14 di cui CP_1
€ 88.234,42 a titolo di differenze retributive ed € 19.814,72 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dal settembre
2001 al 2021, o quella diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla Sig.ra
[...]
nel corso del predetto periodo e di quanto alla stessa sarebbe spettato in Parte_1 ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato, della categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
condannare parte resistente per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi nei limiti CP_2 dell'intervenuta prescrizione, pari ad € 22.926,13 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa all'esito di espletanda CTU contabile, con riserva di richiedere con separato giudizio i danni direttamente e/o indirettamente connessi all'intervenuta prescrizione e/o di esercitare ogni azione consequenziale;
riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, che dal settembre 2001 ad oggi la Sig.ra Parte_1 ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua qualità CP_1
formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente alla Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, che il ricorrente, somministrato all' sin dal CP_1
settembre 2001 ha svolto, comunque ed in ogni caso, mansioni uguali e diverse rispetto
3 a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti al fine di sopperire alla CP_1 carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € 108.049,14 di cui CP_1
€ 88.234,42 a titolo di differenze retributive ed € 19.814,72 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dal settembre
2001 ad oggi, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla Sig.ra
[...]
nel corso del predetto periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in Parte_1 ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliaria socio sanitaria specializzata categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
NAre parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € 14.138,04 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
NAre l' resistente al pagamento del compenso professionale di CP_5 causa, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati.”
Si costituì tempestivamente in giudizio l' convenuta, eccependo il proprio CP_5 difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Resistette, altresì, in giudizio l' Controparte_6
il quale chiese di “accogliere la domanda del lavoratore di
[...] condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza nei limiti della prescrizione quinquennale oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita mediante l'audizione del teste indicato dalla ricorrente e la nomina di un CTU contabile, e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
4 Il ricorso va parzialmente accolto.
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso con parte resistente, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
deduce, quindi, che il rapporto intercorso con l' avrebbe perso il CP_1 carattere assistenziale suo tipico, assumendo i connotati di un lavoro subordinato.
Tale prospettazione di fatto può essere condivisa, seppur ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c., rendendo subito palese l'infondatezza della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_5
Ed infatti con costante orientamento la Suprema Corte, da un lato, ha chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall'altro lato, ha precisato che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
Orbene, con riferimento al caso in esame, deve ritenersi pacifico che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, la ricorrente abbia continuato per Parte_2 anni ad espletare mansioni coerenti con le finalità istituzionali dell'Azienda, stabilmente inclusa nella sua struttura organizzativa, ma senza l'inserimento in alcun
5 specifico (o generico, in verità) progetto;
né l del resto, deduce, e comunque CP_5
prova, che successivamente alle convenzioni allegate al ricorso (sub doc. 3), siano stati predisposti ulteriori progetti.
Non possono, quindi, condividersi le difese di parte resistente sul punto, la quale ha dedotto (senza provare) che le attività cui furono destinati i detti lavoratori, ivi compreso l'odierna ricorrente, erano ricomprese nei progetti formativi predisposti in ossequio alle varie previsioni normative di matrice regionale succedutesi nel tempo, dovendosi invece ribadire che l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2013, in assenza di qualsivoglia progetto.
Né può dubitarsi della necessità di predisporre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000 e 26 del D.Lgs. n.
151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei).
Orbene di tal tale progetto non v'è traccia in atti, né parte convenuta vi fa riferimento.
Pertanto, la prestazione lavorativa espletata dalla ricorrente in coerenza con le finalità istituzionali dell' tramite il suo stabile inserimento in essa ed in assenza CP_7
di qualsiasi progetto, configurando un rapporto d'impiego di fatto, fonda il suo diritto, ai sensi dall'art. 2126 c.c., al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore, di pari anzianità, che abbia svolto mansioni assimilabili alle dipendenze dell'Azienda convenuta.
A tal riguardo, appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
secondo cui: “Abbiamo lavorato insieme per circa 12 anni, dal 2001 al 2013, presso
l'ospedale Civico di Palermo, lavorando insieme per circa 6 anni al pronto soccorso, quindi mentre io sono rimasto al pronto soccorso, lei è stata trasferita al reparto di otorinolaringoiatria e poi maternità. Dal 2013 in poi, abbiamo cominciato a lavorare presso l'Ospedale dei bambini presso l' Fin dall'inizio e per tutta la nostra CP_1 esperienza lavorativa ci siamo occupati sia della pulizia dei locali che di quella dei pazienti, curando anche il loro trasporto da una struttura all'altra per effettuare esami, nonché del trasporto e sistemazione del materiale sanitario e farmaci (anche psichiatrici e stupefacenti) dai magazzini ai reparti, ed infine del trasporto dei reperti ematici o organici da esaminare presso il laboratorio. Presso l'ospedale dei bambini
6 io ho lavorato al pronto soccorso, la ricorrente invece prima in chirurgia e sala operatoria quindi neuropsichiatria”.
Alla luce di tali univoche dichiarazioni, le mansioni espletate dalla ricorrente nel periodo di causa, oltre ad apparire chiaramente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali (assistenziali) dell'azienda convenuta, possono essere agevolmente ricondotte, seppur ai limitati fini previsti dall'art. 2126 c.c., alla categoria A dei contratti collettivi vigenti ratione temporis, comprendente: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”, ed in particolare al profilo dell'Ausiliario specializzato, che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
In termini conclusivi va affermato il diritto della ricorrente alla differenza fra quanto percepito nel periodo di causa e la retribuzione (comprensiva del trattamento di fine rapporto, essendosi concluso il rapporto fra le parti nel marzo 2021) dovuta ad un dipendente dell'Azienda, inquadrato nella categoria A del ccnl comparto sanità, con pari anzianità ed orario di lavoro, seppur nei limiti della prescrizione medio tempore maturata.
Bisogna, infatti, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall convenuta. CP_5
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione,
7 rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021 e da ultimo
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024, secondo cui : “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun
"metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l' CP_1
oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti alla ricorrente per il periodo antecedente al 24 maggio 2017 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, cioè la diffida del 24 maggio 2022, inoltrata a mezzo Pec e prodotta come allegato n. 12 del ricorso).
Al riguardo giova evidenziare come l' non contesti la veridicità della CP_5
suddetta produzione documentale e come la sua effettiva ricezione risulti provata dal documento telematico allegato alle note conclusive del 27.2.2025, la cui ammissibilità, anche ex officio, deve ritenersi pacifica sulla scorta del costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cfr. arg. ex Cass. Sez. L., 13/04/2018,
n. 9226).
A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alle pretese di carattere contributivo afferenti al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, sottraendosi tali crediti alla prescrizione quinquennale.
Al riguardo va ricordato che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2
8 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015.
Infine, il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad interpretare la suddetta norma speciale, ha poi chiarito che: “L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento
è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”. (Cass. Sez. L., 04/12/2024, n. 31060).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, l va CP_5
condannata (ex art. 2126 c.c.) a corrispondere in favore dell' tutti i contributi CP_2 previdenziali maturati dal 16.05.2013 fino alla data di cessazione del rapporto (marzo
2021), oltre sanzioni come per legge.
9 Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittimità dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente.
Passando alla quantificazione del credito devono condividersi i conteggi effettuati dal CTU, in quanto esenti da evidenti vizi logico-giuridici (cfr. relazione in atti).
Pertanto, l' convenuta va condannata a corrispondere in favore della CP_5
ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 43.643,71 oltre ulteriori interessi legali maturati dall'1.7.2025 sino al soddisfo;
nonché a corrispondere all' CP_2
i conseguenti contributi, maturati dal 16.5.2013 al marzo 2021, oltre sanzioni come per legge.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto
a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata
l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha lavorato per la convenuta in forza di contratti a termine ma, prima, sulla scorta di convenzioni con la Regione Siciliana e l e poi in via di fatto senza soluzione di continuità, ponendosi dunque al di fuori CP_2
del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza sopracitata si riferisce.
Dunque, tale domanda non può essere accolta.
10 Il ricorso merita quindi accoglimento nei limiti descritti.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per un terzo le spese di lite fra la ricorrente e l'azienda convenuta, ponendo a carico della stessa la restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nella tabella allegata al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
Le restanti spese, fra l'Azienda convenuta e l' , seguono la soccombenza e CP_2
vanno liquidate come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico dell' convenuta le spese della CTU CP_5
già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'
[...]
a Controparte_8
corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive la somma di euro
43.643,71, oltre ulteriori interessi legali maturati dall'1.7.2025 sino al soddisfo.
NA l'
[...]
Controparte_8
al versamento dei contributi previdenziali maturati a decorrere dal
[...]
16.5.2013 sino al marzo 2021, parametrati alla retribuzione come sopra indicata, oltre sanzioni come per legge.
Dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra la ricorrente e l' CP_5 convenuta, ponendo a carico della stessa la restante parte, che liquida in complessivi €
3.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Rosalia
LA Lo IO.
NA, altresì, l' convenuta alla rifusione in favore dell' delle CP_5 CP_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute.
11 Pone a carico dell' convenuta le spese della CTU, già liquidate con CP_5
separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 18/11/2025.
IL GIUDICE
AN RT
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN RT nella causa civile iscritta al n°6743/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv. ti GIUSEPPE GRECO Parte_1
e AL AN LO SC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA n. 47 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LO SC GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA VILLAREALE n.60 a
PALERMO.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06/07/2022, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio l' e l' e, CP_2 Controparte_3 avendo premesso di aver ivi lavorato come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_4 [...]
[...] poi, dal 2001 fino al 16 maggio 2013, data in cui la Parte_2 Parte_2
l'aveva licenziata;
[...] di aver continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( dal 2001 ad oggi, espletando dal 2008 CP_1 al 2010 presso il reparto Maternità, dal 2010 al 2011 presso il reparto di
Otorinolaringoiatria, dal 2011 al 2013 presso il reparto di Chirurgia Pediatrica ed infine, dal 2013 e al marzo 2021 presso il reparto di Neuropsichiatria, mansioni di ausiliario sociosanitario, diverse e superiori rispetto a quelle cui avrebbe dovuto espletare nell'ambito delle suddette Convenzioni;
chiese pertanto: “in via principale accertare e dichiarare che dal settembre 2001 ad oggi ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua CP_1 qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato all' fin dal CP_1 settembre 2001 ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti al CP_1
fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra la Sig.ra
e l' resistente ha assunto, dopo l'iniziale periodo formativo, Parte_1 CP_5
le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che la Sig.ra ha diritto a Parte_1 percepire le differenze retributive per aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell' dal settembre 2001 ad oggi, tenendo in considerazione CP_1 esattamente quanto percepito dalla Sig.ra nel corso del predetto Parte_1
periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliaria socio sanitaria specializzata (dal 2001 al 2021) riconducibile alla
Categoria A del CCNL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
2 condannare l' resistente al pagamento della somma di € 108.049,14 di cui CP_1
€ 88.234,42 a titolo di differenze retributive ed € 19.814,72 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dal settembre
2001 al 2021, o quella diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla Sig.ra
[...]
nel corso del predetto periodo e di quanto alla stessa sarebbe spettato in Parte_1 ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato, della categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
condannare parte resistente per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi nei limiti CP_2 dell'intervenuta prescrizione, pari ad € 22.926,13 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa all'esito di espletanda CTU contabile, con riserva di richiedere con separato giudizio i danni direttamente e/o indirettamente connessi all'intervenuta prescrizione e/o di esercitare ogni azione consequenziale;
riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, che dal settembre 2001 ad oggi la Sig.ra Parte_1 ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua qualità CP_1
formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente alla Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, che il ricorrente, somministrato all' sin dal CP_1
settembre 2001 ha svolto, comunque ed in ogni caso, mansioni uguali e diverse rispetto
3 a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti al fine di sopperire alla CP_1 carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € 108.049,14 di cui CP_1
€ 88.234,42 a titolo di differenze retributive ed € 19.814,72 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dal settembre
2001 ad oggi, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dalla Sig.ra
[...]
nel corso del predetto periodo e quanto alla stessa sarebbe spettato in Parte_1 ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliaria socio sanitaria specializzata categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
NAre parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € 14.138,04 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
NAre l' resistente al pagamento del compenso professionale di CP_5 causa, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati.”
Si costituì tempestivamente in giudizio l' convenuta, eccependo il proprio CP_5 difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Resistette, altresì, in giudizio l' Controparte_6
il quale chiese di “accogliere la domanda del lavoratore di
[...] condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza nei limiti della prescrizione quinquennale oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita mediante l'audizione del teste indicato dalla ricorrente e la nomina di un CTU contabile, e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
4 Il ricorso va parzialmente accolto.
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso con parte resistente, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
deduce, quindi, che il rapporto intercorso con l' avrebbe perso il CP_1 carattere assistenziale suo tipico, assumendo i connotati di un lavoro subordinato.
Tale prospettazione di fatto può essere condivisa, seppur ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c., rendendo subito palese l'infondatezza della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_5
Ed infatti con costante orientamento la Suprema Corte, da un lato, ha chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall'altro lato, ha precisato che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
Orbene, con riferimento al caso in esame, deve ritenersi pacifico che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, la ricorrente abbia continuato per Parte_2 anni ad espletare mansioni coerenti con le finalità istituzionali dell'Azienda, stabilmente inclusa nella sua struttura organizzativa, ma senza l'inserimento in alcun
5 specifico (o generico, in verità) progetto;
né l del resto, deduce, e comunque CP_5
prova, che successivamente alle convenzioni allegate al ricorso (sub doc. 3), siano stati predisposti ulteriori progetti.
Non possono, quindi, condividersi le difese di parte resistente sul punto, la quale ha dedotto (senza provare) che le attività cui furono destinati i detti lavoratori, ivi compreso l'odierna ricorrente, erano ricomprese nei progetti formativi predisposti in ossequio alle varie previsioni normative di matrice regionale succedutesi nel tempo, dovendosi invece ribadire che l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2013, in assenza di qualsivoglia progetto.
Né può dubitarsi della necessità di predisporre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000 e 26 del D.Lgs. n.
151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei).
Orbene di tal tale progetto non v'è traccia in atti, né parte convenuta vi fa riferimento.
Pertanto, la prestazione lavorativa espletata dalla ricorrente in coerenza con le finalità istituzionali dell' tramite il suo stabile inserimento in essa ed in assenza CP_7
di qualsiasi progetto, configurando un rapporto d'impiego di fatto, fonda il suo diritto, ai sensi dall'art. 2126 c.c., al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore, di pari anzianità, che abbia svolto mansioni assimilabili alle dipendenze dell'Azienda convenuta.
A tal riguardo, appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
secondo cui: “Abbiamo lavorato insieme per circa 12 anni, dal 2001 al 2013, presso
l'ospedale Civico di Palermo, lavorando insieme per circa 6 anni al pronto soccorso, quindi mentre io sono rimasto al pronto soccorso, lei è stata trasferita al reparto di otorinolaringoiatria e poi maternità. Dal 2013 in poi, abbiamo cominciato a lavorare presso l'Ospedale dei bambini presso l' Fin dall'inizio e per tutta la nostra CP_1 esperienza lavorativa ci siamo occupati sia della pulizia dei locali che di quella dei pazienti, curando anche il loro trasporto da una struttura all'altra per effettuare esami, nonché del trasporto e sistemazione del materiale sanitario e farmaci (anche psichiatrici e stupefacenti) dai magazzini ai reparti, ed infine del trasporto dei reperti ematici o organici da esaminare presso il laboratorio. Presso l'ospedale dei bambini
6 io ho lavorato al pronto soccorso, la ricorrente invece prima in chirurgia e sala operatoria quindi neuropsichiatria”.
Alla luce di tali univoche dichiarazioni, le mansioni espletate dalla ricorrente nel periodo di causa, oltre ad apparire chiaramente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali (assistenziali) dell'azienda convenuta, possono essere agevolmente ricondotte, seppur ai limitati fini previsti dall'art. 2126 c.c., alla categoria A dei contratti collettivi vigenti ratione temporis, comprendente: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”, ed in particolare al profilo dell'Ausiliario specializzato, che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
In termini conclusivi va affermato il diritto della ricorrente alla differenza fra quanto percepito nel periodo di causa e la retribuzione (comprensiva del trattamento di fine rapporto, essendosi concluso il rapporto fra le parti nel marzo 2021) dovuta ad un dipendente dell'Azienda, inquadrato nella categoria A del ccnl comparto sanità, con pari anzianità ed orario di lavoro, seppur nei limiti della prescrizione medio tempore maturata.
Bisogna, infatti, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall convenuta. CP_5
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione,
7 rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021 e da ultimo
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024, secondo cui : “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun
"metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l' CP_1
oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti alla ricorrente per il periodo antecedente al 24 maggio 2017 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, cioè la diffida del 24 maggio 2022, inoltrata a mezzo Pec e prodotta come allegato n. 12 del ricorso).
Al riguardo giova evidenziare come l' non contesti la veridicità della CP_5
suddetta produzione documentale e come la sua effettiva ricezione risulti provata dal documento telematico allegato alle note conclusive del 27.2.2025, la cui ammissibilità, anche ex officio, deve ritenersi pacifica sulla scorta del costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cfr. arg. ex Cass. Sez. L., 13/04/2018,
n. 9226).
A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alle pretese di carattere contributivo afferenti al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, sottraendosi tali crediti alla prescrizione quinquennale.
Al riguardo va ricordato che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2
8 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015.
Infine, il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad interpretare la suddetta norma speciale, ha poi chiarito che: “L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento
è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”. (Cass. Sez. L., 04/12/2024, n. 31060).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, l va CP_5
condannata (ex art. 2126 c.c.) a corrispondere in favore dell' tutti i contributi CP_2 previdenziali maturati dal 16.05.2013 fino alla data di cessazione del rapporto (marzo
2021), oltre sanzioni come per legge.
9 Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittimità dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente.
Passando alla quantificazione del credito devono condividersi i conteggi effettuati dal CTU, in quanto esenti da evidenti vizi logico-giuridici (cfr. relazione in atti).
Pertanto, l' convenuta va condannata a corrispondere in favore della CP_5
ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 43.643,71 oltre ulteriori interessi legali maturati dall'1.7.2025 sino al soddisfo;
nonché a corrispondere all' CP_2
i conseguenti contributi, maturati dal 16.5.2013 al marzo 2021, oltre sanzioni come per legge.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto
a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata
l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha lavorato per la convenuta in forza di contratti a termine ma, prima, sulla scorta di convenzioni con la Regione Siciliana e l e poi in via di fatto senza soluzione di continuità, ponendosi dunque al di fuori CP_2
del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza sopracitata si riferisce.
Dunque, tale domanda non può essere accolta.
10 Il ricorso merita quindi accoglimento nei limiti descritti.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per un terzo le spese di lite fra la ricorrente e l'azienda convenuta, ponendo a carico della stessa la restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nella tabella allegata al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
Le restanti spese, fra l'Azienda convenuta e l' , seguono la soccombenza e CP_2
vanno liquidate come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico dell' convenuta le spese della CTU CP_5
già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'
[...]
a Controparte_8
corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive la somma di euro
43.643,71, oltre ulteriori interessi legali maturati dall'1.7.2025 sino al soddisfo.
NA l'
[...]
Controparte_8
al versamento dei contributi previdenziali maturati a decorrere dal
[...]
16.5.2013 sino al marzo 2021, parametrati alla retribuzione come sopra indicata, oltre sanzioni come per legge.
Dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra la ricorrente e l' CP_5 convenuta, ponendo a carico della stessa la restante parte, che liquida in complessivi €
3.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Rosalia
LA Lo IO.
NA, altresì, l' convenuta alla rifusione in favore dell' delle CP_5 CP_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute.
11 Pone a carico dell' convenuta le spese della CTU, già liquidate con CP_5
separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 18/11/2025.
IL GIUDICE
AN RT
12