Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami e Serena Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Novara, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dei decreti emessi in data -OMISSIS- (aventi identico numero di protocollo: n. -OMISSIS-), a mezzo dei quali la Questura della Provincia di Novara ha respinto le istanze proposte da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in data-OMISSIS-, dirette alla revoca ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 delle misure di prevenzione ex art. 6 co. 1 legge n. 401/1989 comminate a loro carico (decreti n. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- RPM);
- di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 21/05/2025, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- sono insorti, anche ai fini di cui all’art. 117 c.p.a., avverso le note – meglio identificate in epigrafe – con cui la Questura di Novara ha ritenuto di non procedere alla revoca in autotutela dei DASPO emessi a loro carico;
Considerato che, all’esito dell’integrazione del contraddittorio processuale, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ai fini del riesame delle istanze dagli stessi proposte (TAR Piemonte, Sez. I, ord. 12/06/2025 n. 241);
Considerato che, in adempimento del dictum cautelare, l’Amministrazione ha disposto l’apertura dell’istruttoria procedimentale e, riesaminata la posizione dei ricorrenti, ha revocato ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 i DASPO n. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-RPM emessi nei loro confronti (cfr. decreti n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, allegati alla nota del -OMISSIS-);
Ritenuto che per effetto delle determinazioni sopravvenute la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché la revoca dei DASPO ha integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383), come riconosciuto dal patrocinio attoreo nel corso dell’udienza di discussione;
Ritenuto che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa, delle ragioni sottese alla determinazione sopravvenuta nonché del complessivo contegno delle parti, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso in favore dei ricorrenti del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, fermo il rimborso in favore dei ricorrenti del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA SP, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | RA SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.