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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.246/2023 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.74/2023 resa dal Tribunale di Gela in data 7.2.2023 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentati e difesi per Pt_2 C.F._2
procura in atti dall'avv. Antonino Ficarra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Mazzarino via Bivona 37
- appellanti -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso per CP_1 P.IVA_1
procura in atti dall'avv. Rocco Scicolone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ruggero Settimo 13 CP_1
- appellato - All'udienza del 29.5.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.5.2021, e convenivano in Parte_1 Parte_3
giudizio il avanti il Tribunale di Gela (R.G. n.653/2021) per ottenere il CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale.
Premettevano che, in data 2.4.2018 alle ore 21.45 circa, la signora , alla Parte_1
guida dell'autovettura Citroen SAX targata AV764TK di proprietà del marito , Parte_3
in nei pressi della via Porta Vittoria direzione Calvario, perdeva il controllo del veicolo CP_1
a causa di "rilevanti difformità, dislivelli e buche nella corsia impegnata", uscendo di strada e impattando contro il muro di una casa lì insistente.
A seguito dell'urto, la perdeva coscienza e veniva soccorsa da passanti, tra cui il Pt_1
signor . Parte_4
All'attrice veniva diagnosticata una "frattura costale multiple bilaterale, contusione
polmonare, polmonite basale dx", con una prognosi di 30 giorni, oltre al danneggiamento di due denti e del ponte dentale.
Il veicolo subiva un rilevante danneggiamento della parte anteriore, tale da renderlo inservibile e di antieconomica riparazione.
Gli attori imputavano la responsabilità dell'evento al convenuto, gestore della CP_1
strada, per violazione degli obblighi di manutenzione e sicurezza, poiché le buche non segnalate integravano un'insidia o trabocchetto.
Veniva inoltre allegato il tentativo di negoziazione assistita, a cui il non aveva CP_1 formulato alcuna offerta.
Sulla base della relazione medico-legale del CTP (allegato n.10), gli attori quantificavano il danno per la (IP 6%, ITT 50 giorni, danno morale, spese mediche) nella somma Pt_1
complessiva di € 12.882/00.
Per , proprietario del veicolo, veniva richiesta la somma di €2.000,00 per il Parte_3
danno materiale e le spese correlate.
In conclusione, gli attori chiedevano accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della controparte e condannare il al pagamento delle somme di € 12.882/00 a CP_1
favore di e € 2.000/00 a favore di , oltre interessi e spese di Parte_1 Parte_3
lite.
Si costituiva il , contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepiva l'inapplicabilità della disciplina ex art.2043 c.c. poiché l'evento dannoso non era riconducibile a una situazione di pericolo occulto (insidia), in quanto le asperità del manto stradale erano "perfettamente avvistabili e visibili".
Eccepiva inoltre l'inapplicabilità dell'art.2051 c.c. per la rete viaria, soggetta a uso generalizzato e indiscriminato, tale da limitare l'effettivo controllo e vigilanza da parte della
P.A.
In ogni caso, eccepiva la mancanza del nesso causale, ritenendo che la causa del sinistro andasse ricondotta alla "condotta imprudente ed imperita della danneggiata", in quanto la conducente procedeva a "velocità non adeguata", circostanza desumibile dall'entità dei danni riportati dall'auto e dal fatto che l'auto avesse cambiato direzione (da destra a sinistra) impattando contro il muro. La condotta negligente e incauta della danneggiata integrava il caso fortuito, esonerando il custode.
In via subordinata, chiedeva l'applicazione del concorso di colpa ex art.1227 c.c., in ogni caso contestandosi la quantificazione dei danni. Il Tribunale rigettava le richieste istruttorie, ritenendo le circostanze capitolate in memoria ex art.183 co 6 n.2 c.p.c. "inconducenti e ininfluenti ai fini della prova del nesso causale tra
insidia e danno" e l'interrogatorio formale "altrettanto inconducente, oltre che inammissibile
in quanto non assume valore confessorio".
Con sentenza n.74/2023, Il Tribunale di Gela rigettava la domanda di parte attrice,
condannandola alle spese di lite.
Il Giudice riteneva applicabile l'art.2051 c.c. e che il comportamento tenuto dall'attrice potesse "integrare il caso fortuito idoneo a spezzare il nesso causale tra evento e danno".
Motivava la decisione deducendo che la situazione di dissesto "era tale da non costituire
insidia o pericolo occulto" e che l'attrice avrebbe dovuto tenere una "condotta di guida
improntata alla cautela", ritenendo "illogico che la perdita di controllo del mezzo non sia
potuta avvenire [...] per la bassa velocità dell'autovettura" a causa dell'entità dei danni
(ingente danneggiamento della parte anteriore, accartocciamento della carrozzeria).
Inoltre, riteneva illogico che la perdita di controllo fosse avvenuta in quel tratto, deducendo che l'attrice stesse percorrendo la via Porta Vittoria "spostata a sinistra rispetto alla propria
direzione di marcia e che per disattenzione della conducente la vettura abbia toccato il
cordolo della corsia in discesa".
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n.74/2023 del Tribunale di Gela,
affidando il gravame a due motivi:
ERRATA APPLICAZIONE DEL CONCETTO GIURIDICO – FATTUALE DEL “CASO FORTUITO”, DI CUI ALL'ART. 2051 C.C.
Gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado abbia ritenuto che le buche non fossero pericolose e che l'incidente fosse avvenuto per mancata cautela, senza agganciare tale conclusione a fatti specifici provati.
Contestano l'affermazione secondo cui il danno ingente al veicolo fosse incompatibile con la bassa velocità, sottolineando che tale conclusione è priva di riscontro scientifico. Invece, l'impatto con lo "spigolo del muro crea l'effetto 'taglio' del veicolo", compatibile anche con una velocità moderata
(40/50 km/h), poiché la forza cinetica è concentrata su una piccola superficie.
In diritto, gli appellanti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, agendo ex art.2051 c.c., l'attore deve provare solo il nesso causale tra res e danno, mentre non è tenuto a provare "l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto".
L'esclusione della responsabilità del custode richiede che la condotta della vittima sia colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale).
Sottolineano l'assenza di elementi probatori a carico dell'attrice (nessun verbale per infrazioni né riscontro di alterazione psico-fisica), e ribadiscono che il dissesto non era segnalato e l'incidente è avvenuto in orario serale (21:45 circa) in una strada poco illuminata.
VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PROVA
Gli appellanti contestano il rigetto dei mezzi istruttori (testi e interrogatorio formale), affermando che tali prove erano necessarie per "fotografare" lo stato dei luoghi e la presenza dell'attrice.
Il rifiuto di ammettere i testi, in particolare il teste (la cui dichiarazione scritta era stata prodotta) che era "quasi Pt_4
oculare", ha costituito un deficit difensivo.
In riforma della sentenza, chiedono quindi accogliere le domande formulate in primo grado.
In subordine, ammettere una CTU ergo-dinamica o le prove testimoniali e l'interrogatorio formale già richiesti.
Il , costituitosi in appello, insiste per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
In ordine al primo motivo, ribadisce la correttezza della sentenza di primo grado,
evidenziando che il Tribunale ha correttamente valorizzato la condotta del danneggiato,
ritenendo che "quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele [...] tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente".
L'ingente danno materiale subìto dal veicolo, reso "inutilizzabile", dimostra una guida imprudente e ad alta velocità, tale da integrare il caso fortuito e spezzare il nesso causale.
In ordine al secondo motivo, l'appellato sostiene la correttezza del rigetto dei mezzi istruttori da parte del primo Giudice.
La dichiarazione scritta del teste era "incoerente e irrilevante" poiché il testimone Pt_4
era arrivato a impatto avvenuto e le circostanze gli erano state solo "riferite dalla stessa
". Pt_1
Controparte non ha provato la dinamica e la richiesta di CTU ergo-dinamica in appello è
infondata.
Con ordinanza del 3.2.2024, la Corte rigettava le richieste istruttorie reiterate dagli appellanti (testimonianze, interrogatorio formale, CTU ergo-dinamica e richiesta ex art.210
c.p.c.), apparendo "irrilevanti ai fini del decidere anche alla stregua della documentazione
in atti".
In particolare, la CTU ergo-dinamica richiesta era ritenuta di "carattere esplorativo e,
dunque, non può essere ammessa".
Parimenti, la richiesta di ordine di esibizione della copia del rapporto della polizia municipale è stata rigettata poiché l'ordine ex art.210 c.p.c. costituisce "uno strumento
istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire
la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere
probatorio a carico dell'istante".
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
29.5.2025, le parti depositavano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Gli appellanti censurano la decisione di primo grado sostenendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il caso fortuito a causa di una presunta imprudenza nella guida della danneggiata, desumendo tale imprudenza, senza supporto tecnico, dalla mera entità dei danni al veicolo.
Il Giudice di primo grado, applicando i principi sulla responsabilità oggettiva del custode ex art.2051 c.c., ha correttamente premesso che l'esclusione della responsabilità del custode avviene solo in presenza di un caso fortuito, che può essere costituito dal comportamento dello stesso danneggiato.
Affinché la condotta della vittima escluda integralmente la responsabilità del custode, essa deve presentare due caratteristiche: "sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode".
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta della danneggiata integrasse il caso fortuito poiché
la situazione di dissesto "era tale da non costituire insidia o pericolo occulto" e avrebbe dovuto "indurre parte attrice a tenere una condotta di guida improntata alla cautela".
Inoltre, la dinamica appariva illogica rispetto alla bassa velocità dichiarata, dato l'"ingente danneggiamento della parte anteriore del veicolo" e la deviazione del veicolo sulla corsia opposta, che era "pressoché integra".
Tale valutazione è logicamente e giuridicamente ineccepibile.
Il corredo fotografico prodotto dagli stessi appellanti (doc.23 atto di citazione) e richiamato dal Tribunale, evidenzia irregolarità e lesioni del manto stradale che si estendevano "dal centro della carreggiata coinvolgendo la totalità della corsia in discesa".
Non si trattava, dunque, di un "pericolo occulto", ma di una condizione stradale che,
sebbene non ottimale, era manifestamente percepibile, imponendo alla conducente un dovere di "ragionevole cautela".
Come sostenuto dalla difesa del l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato il CP_1
sinistro. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danneggiato è tenuto alla prova del solo nesso causale, non anche "dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto"; la prova liberatoria ricade piuttosto sul custode. Nel caso di specie, però, il custode ( ha adempiuto il suo onere allegando che la condotta della danneggiata CP_1
è stata l'unica causa efficiente, in quanto la perdita di controllo non era causalmente riconducibile al dissesto, ma a una velocità inadeguata in curva che ha portato il veicolo a colpire il cordolo e il muro a sinistra. Trattasi di condotta imperita ed imprudente della danneggiata che si palesa come causa esclusiva della perdita di controllo del veicolo e del conseguente sinistro. Il fatto che la vettura sia finita contro "un muro posto a sinistra della carreggiata e distante parecchi metri dalla sua corsia" implica uno spostamento e una perdita di controllo dovuti ad una velocità palesemente eccessiva e tale da escludere l'efficacia causale dell'irregolarità del manto stradale.
Il Tribunale ha correttamente osservato che i danni ingenti ("rilevante danneggiamento della parte anteriore, tale da renderlo inservibile"; v. foto doc. 22 atto di citazione)
"presuppone[va] che l'impatto contro il muro sia stato violento", non compatibile con la
"bassa velocità dell'autovettura" asserita in citazione. Sebbene gli appellanti sostengano che l'impatto contro lo spigolo del muro possa amplificare il danno anche a bassa velocità,
in assenza di prove tecniche (che vedremo, sono state ritenute inammissibili) che stabilissero in modo oggettivo la compatibilità, la valutazione del Giudice di primo grado,
fondata sulle massime di comune esperienza e sul dato fattuale del violento ed incontrollato sbandamento a sinistra, appare congrua e logica.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione del diritto alla prova a seguito del rigetto dei mezzi istruttori formulati nella memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.
Il Tribunale, confermando l'orientamento già espresso nell'ordinanza istruttoria, ha rilevato che le circostanze capitolate non erano "idonee a dimostrare il nesso eziologico". Tale valutazione è corretta e si conferma in questa sede di appello.
Gli articolati di prova richiesti dagli appellanti nella memoria del 25.7.2022 erano i seguenti:
• Capitoli a) e b): diretti a dimostrare la presenza di "buche, avvallamenti, dislivelli" e l'assenza di segnaletica. Questi fatti, pur rilevanti, erano già in gran parte provati documentalmente (foto allegate da parte attrice) e comunque non contestati dal CP_1
se non nella loro effettiva incidenza causale.
• Capitoli c), d), ed e): diretti a provare l'assembramento di persone, il danneggiamento del muro, e il trasporto in ospedale. Tali fatti riguardano l'impatto e il post-sinistro e non la sua dinamica causale.
• Capitolo f): diretto a provare che, durante il trasporto in ospedale, la "riferiva di Pt_1
aver perso il controllo del veicolo a causa della strada dissestata".
Il Tribunale ha correttamente ritenuto tale dichiarazione "inconferente e irrilevante atteso che il testimone ha dichiarato di essere arrivato sul luogo del sinistro a impatto avvenuto e che le circostanze dell'incidente gli vennero riferite dalla stessa ". Trattasi di una Pt_1
testimonianza de relato sulla dinamica, e per di più di parte (riferita dalla danneggiata stessa), quindi inidonea a dimostrare l'effettiva dinamica dell'accadimento e, quindi,
l'esistenza del nesso causale.
In sintesi, nessuno degli articolati è diretto alla dimostrazione della dinamica dell'accadimento e, quindi, del nesso causale tra il manto stradale e il sinistro.
Gli appellanti hanno reiterato in appello la richiesta subordinata di ammissione di una CTU
ergo-dinamica al fine di accertare "lo stato dei luoghi, la presunta dinamica e la compatibilità tra il sinistro ed il manto stradale".
La Consulenza Tecnica d'Ufficio non può essere utilizzata per supplire alla carenza probatoria incombente sulla parte attrice, la quale ha l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria domanda (nella specie, il nesso causale tra la res e il danno).
Mancando una solida base fattuale dimostrativa della dinamica, chiedere ad un consulente di accertare la "presunta dinamica" equivale ad una inammissibile indagine suppletiva finalizzata a ricercare fatti non provati.
Infine, gli appellanti hanno richiesto un ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. per ottenere il rapporto dei Vigili Urbani.
Tale richiesta è inammissibile, perché l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale che può essere utilizzato solo in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante. In particolare, non può essere emesso ordine di esibizione allorché la parte interessata possa procurarsi da sé la documentazione di cui richiede l'acquisizione (cfr. Cass. 2 dicembre 2021 n. 38062).
Considerato che l'intervento dei Vigili Urbani era noto agli attori fin dalla diffida stragiudiziale del 7.6.2018 (doc. 25) e che era stata "allertata anche la polizia dagli stessi passanti", gli stessi potevano acquisire tale documento, e solo un eventuale diniego di rilascio da parte dei VV:UU. avrebbe legittimato la loro richiesta di esibizione ex art. 210
c.p.c.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, vanno poste a carico di e le Parte_1 Parte_3
spese e gli onorari di causa, secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a € 26.000/00, liquidati sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.246/2023, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la Sentenza n.74/2023 resa dal Tribunale di Gela in data 7.2.2023
e depositata lo stesso giorno, appellata da e Parte_1 Parte_3
Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_3
favore del , che liquida in € 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario CP_1
spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)