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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa ER ST, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
2.12.2025, la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2420 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2050 c.c., nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Ridella e Parte_1
SA IO;
- attrice - contro
e , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
CO VE;
- convenuto -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
per i danni subiti dalla stessa in occasione della caduta da cavallo
[...]
avvenuta in data 6.9.2022 alle ore circa 18.00 allorquando l'attrice, durante una passeggiata a cavallo organizzata dai convenuti, cadeva dalla sella, asserendo che la stessa non fosse stata correttamente allacciata.
Costituitosi in giudizio, , in proprio ed in qualità di presidente CP_1
del circolo ippico convenuto, ha chiesto il rigetto delle domande proposte, contestando in fatto ed in diritto l'avversa tesi.
Istruita la causa a mezzo delle prove per testi, all'udienza del 2.12.2025 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. La domanda è infondata, dal momento che la pretesa attorea è rimasta del tutto sfornita del necessario substrato probatorio, che spettava all'attrice fornire.
Difatti, per un verso, l'attrice, alla quale era stato deferito l'interrogatorio formale, non è comparsa all'udienza fissata per tale adempimento, senza addurre alcun giustificato motivo – udienza dell'8.4.2025 – né è comparsa nelle udienze successive;
dall'altro lato, parte attrice, non comparendo all'udienza del 3.6.2025, non ha coltivato la richiesta di escussione del testimone ammesso – e non comparso alla precedente udienza – né ha mai esibito la citazione del predetto.
La totale assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e, più in generale, a tutte le circostanze di fatto su cui si fonda l'azione, rende infondata la domanda risarcitoria.
Per mera completezza si sottolinea, inoltre, che i due testimoni di parte convenuta hanno riferito di aver visto la scivolare dalla sella del cavallo sul Pt_1
quale montava durante la passeggiata - sella che risultava perfettamente allacciata all'animale - a causa di una sua incauta manovra (durante il passaggio dal passo al trotto) così smentendo le allegazioni attoree.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di CP_1
avvenuta in corso di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore dell'erario, della somma pari ad €
1.500,00, oltre ad accessori di legge, per la difesa in giudizio del convenuto, nonché in favore di parte convenuta della somma pari ad € 1.500,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 10 dicembre 2025
La giudice
ER ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa ER ST, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
2.12.2025, la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2420 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2050 c.c., nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Ridella e Parte_1
SA IO;
- attrice - contro
e , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
CO VE;
- convenuto -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
per i danni subiti dalla stessa in occasione della caduta da cavallo
[...]
avvenuta in data 6.9.2022 alle ore circa 18.00 allorquando l'attrice, durante una passeggiata a cavallo organizzata dai convenuti, cadeva dalla sella, asserendo che la stessa non fosse stata correttamente allacciata.
Costituitosi in giudizio, , in proprio ed in qualità di presidente CP_1
del circolo ippico convenuto, ha chiesto il rigetto delle domande proposte, contestando in fatto ed in diritto l'avversa tesi.
Istruita la causa a mezzo delle prove per testi, all'udienza del 2.12.2025 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. La domanda è infondata, dal momento che la pretesa attorea è rimasta del tutto sfornita del necessario substrato probatorio, che spettava all'attrice fornire.
Difatti, per un verso, l'attrice, alla quale era stato deferito l'interrogatorio formale, non è comparsa all'udienza fissata per tale adempimento, senza addurre alcun giustificato motivo – udienza dell'8.4.2025 – né è comparsa nelle udienze successive;
dall'altro lato, parte attrice, non comparendo all'udienza del 3.6.2025, non ha coltivato la richiesta di escussione del testimone ammesso – e non comparso alla precedente udienza – né ha mai esibito la citazione del predetto.
La totale assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e, più in generale, a tutte le circostanze di fatto su cui si fonda l'azione, rende infondata la domanda risarcitoria.
Per mera completezza si sottolinea, inoltre, che i due testimoni di parte convenuta hanno riferito di aver visto la scivolare dalla sella del cavallo sul Pt_1
quale montava durante la passeggiata - sella che risultava perfettamente allacciata all'animale - a causa di una sua incauta manovra (durante il passaggio dal passo al trotto) così smentendo le allegazioni attoree.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di CP_1
avvenuta in corso di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore dell'erario, della somma pari ad €
1.500,00, oltre ad accessori di legge, per la difesa in giudizio del convenuto, nonché in favore di parte convenuta della somma pari ad € 1.500,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 10 dicembre 2025
La giudice
ER ST