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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
MA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2369/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Alessandra Castellino)
-opponente- contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Gianfranco Todaro)
-opposto-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239005251349/000, notificata a mezzo pec in data 14.03.2023, per l'importo complessivo pari ad €. 43.073,47 al fine di ottenere l'annullamento degli atti prodromici e precisamente:
- Avviso di addebito n. 59620180006096527000 asseritamente notificato il 06.12.2018 di €.33.948,16;
- Avviso di addebito n. 59620190008322442000 asseritamente notificato il 23.12.2019 di €. 4.530,20;
- Avviso di addebito n. 59620210000358974000 asseritamente notificato il 03.11.2021 di €. 4.548,34.
A sostegno del ricorso eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza degli atti prodromici in quanto notificati dall'ente riscossore da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
nel merito, deduceva, la mancata notificazione degli atti sopra indicati, nonché la conseguenziale prescrizione dei crediti previdenziali ivi portati.
Si costituiva , che, in via preliminare, Controparte_2
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per il proprio difetto di legittimazione passiva poiché non titolare del credito e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
****
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente d'inesistenza degli atti prodromici in quanto notificati dall'ente riscossore da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del
16.6.2020) e FO (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo
PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non
è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n.
15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell ), non risultante nei pubblici Controparte_1
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L.
21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della
PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ord. del 16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della
Riscossione come presente nei pubblici registri.
***
Ciò posto, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario convenuto, sulla cui eccezione, sollevata peraltro tempestivamente dal resistente, il ricorrente nulla ha dedotto al riguardo, insistendo nel ricorso e nelle domande proposte esclusivamente nei confronti dell'ente riscossore.
Va in merito preliminarmente osservato che, essendo riservato al giudice il potere di qualificare l'azione, nella fattispecie, attesi i motivi di impugnazione (mancata notifica dell'avviso di addebito), la stessa va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Come statuito dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione (sent. n.
7514/2022) "le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve rite[ne]rsi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore…... Ricondotta la questione oggetto di esame delle
Sezioni unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione…., lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004, n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
[art.] 1188, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006, n. 21222; 15 luglio 2007, n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di legitimatio ad causam, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito [in tal senso Cass., Sez. un., 9 febbraio 2012,
n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; n. 6160 del 2000; n. 11284 del 2010)...".
Nella fattispecie, contestando la parte ricorrente la nullità dell'intimazione per la mancata notifica degli atti presupposti, unico legittimato passivo è l'Ente impositore, laddove, come nella fattispecie, gli atti prodromici sono gli avvisi di addebito formati e notificati dall CP_3
Poiché è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, alla luce delle superiori considerazioni, posto il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_2
ordine alle contestazioni attinenti al debito contributivo del ricorrente,
l'opposizione deve essere rigettata.
Il recente intervento chiarificatore delle S.U. in ordine alla legittimazione passiva del concessionario giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239005251349/000;
- Compensa le spese.
Così deciso, il 09.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
MA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2369/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Alessandra Castellino)
-opponente- contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Gianfranco Todaro)
-opposto-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239005251349/000, notificata a mezzo pec in data 14.03.2023, per l'importo complessivo pari ad €. 43.073,47 al fine di ottenere l'annullamento degli atti prodromici e precisamente:
- Avviso di addebito n. 59620180006096527000 asseritamente notificato il 06.12.2018 di €.33.948,16;
- Avviso di addebito n. 59620190008322442000 asseritamente notificato il 23.12.2019 di €. 4.530,20;
- Avviso di addebito n. 59620210000358974000 asseritamente notificato il 03.11.2021 di €. 4.548,34.
A sostegno del ricorso eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza degli atti prodromici in quanto notificati dall'ente riscossore da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
nel merito, deduceva, la mancata notificazione degli atti sopra indicati, nonché la conseguenziale prescrizione dei crediti previdenziali ivi portati.
Si costituiva , che, in via preliminare, Controparte_2
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per il proprio difetto di legittimazione passiva poiché non titolare del credito e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
****
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente d'inesistenza degli atti prodromici in quanto notificati dall'ente riscossore da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del
16.6.2020) e FO (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo
PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non
è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n.
15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell ), non risultante nei pubblici Controparte_1
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L.
21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della
PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ord. del 16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della
Riscossione come presente nei pubblici registri.
***
Ciò posto, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario convenuto, sulla cui eccezione, sollevata peraltro tempestivamente dal resistente, il ricorrente nulla ha dedotto al riguardo, insistendo nel ricorso e nelle domande proposte esclusivamente nei confronti dell'ente riscossore.
Va in merito preliminarmente osservato che, essendo riservato al giudice il potere di qualificare l'azione, nella fattispecie, attesi i motivi di impugnazione (mancata notifica dell'avviso di addebito), la stessa va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Come statuito dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione (sent. n.
7514/2022) "le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve rite[ne]rsi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore…... Ricondotta la questione oggetto di esame delle
Sezioni unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione…., lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004, n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
[art.] 1188, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006, n. 21222; 15 luglio 2007, n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di legitimatio ad causam, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito [in tal senso Cass., Sez. un., 9 febbraio 2012,
n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; n. 6160 del 2000; n. 11284 del 2010)...".
Nella fattispecie, contestando la parte ricorrente la nullità dell'intimazione per la mancata notifica degli atti presupposti, unico legittimato passivo è l'Ente impositore, laddove, come nella fattispecie, gli atti prodromici sono gli avvisi di addebito formati e notificati dall CP_3
Poiché è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, alla luce delle superiori considerazioni, posto il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_2
ordine alle contestazioni attinenti al debito contributivo del ricorrente,
l'opposizione deve essere rigettata.
Il recente intervento chiarificatore delle S.U. in ordine alla legittimazione passiva del concessionario giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239005251349/000;
- Compensa le spese.
Così deciso, il 09.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia MA