Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
Non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica - salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concrete caratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro.
Commentario • 1
- 1. aggravante confermataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2026
3. La decisione delle Sezioni Unite: aggravante configurabile Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (ossia se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., deducendosi al contempo che la medesima questione si pone anche con riguardo ai delitti di rapina impropria, tentata o consumata, e lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2017, n. 16881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16881 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
16 88 1 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/10/2017 Sent. n. sez.1013/2014 ANGELA TARDIO Presidente VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE PALMA TALERICO N.45468/2016 ALDO ESPOSITO Nh ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO UD nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso EL SEGUENTE SENSO 01 Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa con motivazione contestuale il 29 settembre 2016, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione resa in data 6 ottobre 2015 - 4 gennaio 2016, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, che aveva condannato DI MU, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante l'espiazione della pena. Il MU era stato imputato del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., per il tentato omicidio di LO Di AR messo in essere con un colpo di arma da fuoco alla nuca della vittima (capo A) e dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per la detenzione e il porto in luogo pubblico di una pistola, commessi al fine di commettere il suddetto delitto di tentato omicidio (capo B), fatti accertati in Siracusa il 29 giugno 2014. La Corte di appello ha evidenziato, in primo luogo, l'insussistenza di qualsiasi dubbio circa l'esatta qualificazione giuridica del fatto per come ritenuto dal primo giudice alla stregua delle analizzate risultanze probatorie, qualificazione giuridica peraltro non oggetto di impugnazione, ed ha, poi, ritenuto compatibile la circostanza aggravante teleologica inerente ai reati in tema di armi, coordinati al tentato omicidio, con la ritenuta identità del disegno criminoso che ha determinato l'applicazione della continuazione fra i reati stessi, nonché ha confermato l'esclusione della possibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MU personalmente, chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non avevano reso una motivazione adeguata negando le attenuanti generiche, in particolare omettendo di valorizzare il fatto che il MU si era costituito spontaneamente presso la Caserma dei Carabinieri di Siracusa ed aveva confessato immediatamente il fatto commesso, con l'effetto che il riconoscimento delle suddette attenuanti avrebbe consentito una più adeguata graduazione della pena.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge, con particolare 2 riguardo all'art. 61, n. 2, cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per l'errore consistito nella ritenuta compatibilità dell'aggravante teleologica con il reato continuato. E' stato dedotto che, secondo l'interpretazione più corretta, le due figure erano da considerarsi assolutamente incompatibili e, pertanto, la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico in fattispecie che contemplava l'applicazione della disciplina del reato continuato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la natura, di mero fatto e manifestamente infondate, delle censure proposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso si profila inammissibile, stanti, rispettivamente, l'evidente incursione nella valutazione di fatto che sottende la prima doglianza e l'altrettanto evidente infondatezza della seconda doglianza.
2. Prendendo le mosse dalla questione agitata con il secondo motivo, relativa alla prospettata necessità logico-giuridica dell'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico, in quanto ritenuta incompatibile con la continuazione, è da premettere che la Corte territoriale ha esplicitamente considerato infondata tale prospettazione evidenziando che ci si trova di fronte a due istituti giuridici non coincidenti e basati su presupposti diversi: il primo riguarda una più grave valutazione del disvalore concreto insito nella fattispecie di reato, in quanto realizzata al fine di commettere un altro reato, con relativo aumento di pena;
invece, l'istituto della continuazione attiene all'esistenza di un unico disegno criminoso che ha connesso le diverse fattispecie, così da unificarle sotto il profilo giuridico a determinati fini previsti dall'ordinamento. Queste argomentazioni resistono ai rilievi svolti dal ricorrente, in quanto si inscrivono in modo corretto nell'interpretazione del rapporto fra i due istituti, in ordine al quale deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui in via generale e - salvo a verificarne la congruenza in relazione alla concreta fattispecie non sussiste, pur dopo la modifica incisiva del reato continuato introdotta dalla novella di cui al d.l. n. 99 del 1974, conv. dalla legge n. 220 del 1974, un'incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, agendo, la prima, sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo, la seconda, connotata dall'accertamento della strumentalità di un reato rispetto ad un altro 3 (Sez. 1, n. 27126 dell'11/03/2016, Chavez Luz, n. m.; Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano Monachelli, Rv. 253901; Sez. 2, n. 48317 del 17/11/2004, Emiliano, Rv. 230427; Sez. 1, Sentenza n. 46270 del 03/11/2004, Dellagaren, Rv. 230188). Come si evince anche dal ragionamento svolto in epoca recente dal più autorevole consesso di legittimità (così, in motivazione, Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Confl. comp. in Patroni Griffi, Rv. 271223, nella decisione in cui ha affermato che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato), la compatibilità tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. rinviene la sua base logico-giuridica nella considerazione che, mentre la continuazione appresta uno strumento equilibratore della pena attraverso la previsione del cumulo giuridico nei termini previsti dall'art. 81 cod. pen. esigendo la verifica della riconducibilità di più reati ad un medesimo programma criminoso, la circostanza aggravante del nesso teleologico è caratterizzata dal legame di strumentalità di un reato rispetto ad un altro ed è dall'ordinamento finalizzata ad aggravare la pena, in quanto la sua sussistenza è dalla legge ritenuta idonea a connotare il reato di più intensa gravità, essendo esso espressione di una maggiore pericolosità del colpevole;
sicché il reato aggravato dal nesso teleologico può rientrare, nonostante la differente funzione dei due istituti, nel programma criminoso elaborato da un solo agente o da più concorrenti nel reato. Pertanto, sia quando si verta in tema di nesso teleologico in senso proprio (ossia di commissione del reato per eseguirne un altro), sia (e vieppiù) quando si verta in tema di nesso consequenziale (di ordine paratattico, ossia per assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo di un altro reato, oppure di ordine ipotattico, ossia per occultare un altro reato o conseguire l'impunità dopo la sua commissione), la distinzione logico-giuridica fra circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. e l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. resta nitida. E', poi, questione di fatto verificare se, nella singola fattispecie, ricorra la sola continuazione, senza l'evenienza dei presupposti per la circostanza aggravante, o viceversa i reati risultino avvinti dal medesimo disegno criminoso, ma nessuno di essi sia aggravato dal nesso teleologico o consequenziale, oppure come ha stabilito in questo caso il giudice di merito concorrano la circostanza- 4 aggravante e la continuazione. Epperò, compiuta in modo congruo dalla Corte territoriale la corrispondente valutazione di merito, il ricorrente al di là della generica incompatibilità fra gli istituti non ha denunciato alcuno specifico vizio, delibabile in sede di legittimità, del corrispondente discorso giustificativo.
3. Trascorrendo all'esame del primo motivo, si rileva che l'istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata rigettata dalla Corte di merito che facendo propria la base argomentativa su cui si era fondato il primo giudice, lì dove aveva ritenuto ostativi all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. i plurimi e gravi precedenti penali del MU, l'allarmante gravità della condotta serbata dal MU, fra l'altro sproporzionata alle motivazioni che ne avevano innescato la spinta delittuosa e la sostanziale non meritevolezza dello stesso comportamento del reo successivo al fatto ha, in particolare, - evidenziato la tardività della confessione, giunta solo dopo l'applicazione della misura cautelare fondata su un corposo quadro probatorio, e l'inadeguatezza del comportamento processuale del MU, il quale aveva minimizzato l'accaduto e dato informazioni poco credibili in sede di interrogatorio, soprattutto per quanto riguardava l'arma utilizzata. Va notato che i giudici di appello hanno confutato in modo argomentato anche la collegata censura relativa all'eccessività della pena che, nella prospettazione dell'imputato, il riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbe potuto mitigare adeguandola all'effettiva portata antisociale della condotta: la sentenza impugnata, infatti, ha rilevato che la scelta dosimetrica compiuta è risultata pienamente rispettosa dei criteri fissati dalla legge, valorizzando, in particolare, la gravità e violenza del fatto, il notevole disvalore offensivo insito in esso (in relazione all'arma utilizzata ed all'essere stato, lo sparo, diretto verso un punto certamente vitale), la preordinazione della condotta, nonché il movente che ha spinto il MU a delinquere (precedenti contrasti tra imputato e persona offesa, causati dall'avere il fratello della vittima una relazione con l'ex compagna dell'imputato). -A fronte di siffatto analitico e congruo costrutto argomentativo, la doglianza in esame si risolve in generico lamento, mirante a valorizzare uno degli elementi di fatto motivatamente reputato dai giudici di merito inadeguato e, in ogni caso, minusvalente nella complessiva valutazione del punto. Orbene, premesso che la considerazione della condotta processuale dell'imputato può concorrere a giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (per apprezzamenti di tale fattore da diversi angoli visuali cfr. Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963), la valutazione in senso sfavorevole 5 all'imputato compiuta dai giudici di merito nel caso di specie si è basata su una coordinata pluralità di elementi ritenuti ostativi, con discorso organico e coerente, al riconoscimento delle suddette attenuanti: la censura, che sottende il rimprovero dell'omessa considerazione di parametri dosimetrici a favore del ricorrente, non infirma pertanto la adeguata e logica valutazione di merito - - che si è basata sul riscontro di diversi elementi sfavorevoli alla posizione del reo. Invero, una volta verificato che il giudice di merito ha adeguatamente giustificato la negazione delle suddette circostanze attenuanti enunciando compiutamente i fattori preclusivi, appare dirimente ribadire che, su tale tema, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 47326 del 16/03/2017, AR, n. m.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), atteso che la ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una distinta valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, bastando l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle corrispondenti attenuanti (arg. ex Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
4. Discende da tali considerazioni l'inammissibilità dell'impugnazione che determina, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità - dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla Cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si stima equo fissare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Angela Tardio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Эндев Елли سلو Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria aggi 16 APR. IL CANCELLIERE Roma, li Miriam Daniela Aru